Commission Delegated Regulation (EU) 2015/2438 of 12 October 2015 establishing a discard plan for certain demersal fisheries in north-western waters

Published date23 December 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 23 December 2015
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23.12.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 336/29

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2438 DELLA COMMISSIONE

del 12 ottobre 2015

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nelle acque nordoccidentali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
(3) Il Belgio, l'Irlanda, la Spagna, la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito hanno un interesse diretto alla gestione della pesca nelle acque nordoccidentali. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune, previa consultazione del consiglio consultivo per le acque nordoccidentali. Un contributo scientifico è stato fornito dagli organismi scientifici competenti e rivisto dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP). Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e di conseguenza, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3, di quel regolamento, dovrebbero essere incluse nel presente regolamento.
(4) Per quanto riguarda le acque nordoccidentali, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2016 alle specie che definiscono le attività di pesca soggette a limiti di cattura. In conformità della raccomandazione comune, il piano in materia di rigetti dovrebbe coprire, a decorrere dal 1o gennaio 2016, le specie che definiscono attività di pesca estremamente miste quali la pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano e del merluzzo carbonaro, la pesca dello scampo (Nephrops), la pesca mista della sogliola e della passera di mare nonché la pesca del nasello.
(5) In considerazione degli alti tassi di sopravvivenza documentati da prove scientifiche, la raccomandazione comune ha proposto di applicare un'esenzione dall'obbligo di sbarco per lo scampo catturato con nasse e trappole nella divisione CIEM VIa e nella sottozona CIEM VII, tenendo conto delle caratteristiche degli attrezzi, delle pratiche di pesca e dell'ecosistema. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione era sufficientemente motivata. Di conseguenza, tale esenzione dovrebbe essere inclusa nel presente regolamento.
(6) La raccomandazione comune prevede sette esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco, per alcune attività di pesca ed entro determinati limiti. Gli elementi di prova forniti dagli Stati membri sono stati esaminati dallo CSTEP, il quale ha concluso in generale che nella raccomandazione comune figuravano argomentazioni fondate con riguardo alla difficoltà di conseguire ulteriori miglioramenti della selettività e/o alla sproporzione dei costi di gestione delle catture indesiderate, argomentazioni che in alcuni casi erano accompagnate da una valutazione qualitativa dei costi. Alla luce di quanto precede e in assenza di informazioni scientifiche contrarie, è opportuno stabilire le esenzioni de minimis in base alle percentuali proposte nella raccomandazione comune e a livelli non superiori a quelli autorizzati a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
(7) L'esenzione de minimis per la sogliola, fino a un massimo del 3 % nel periodo 2016-2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano la sogliola nelle divisioni CIEM VIId, VIIe, VIIf e VIIg con tramagli e reti da imbrocco, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che l'esenzione è ben definita e che dovrebbe pertanto essere inclusa nel presente regolamento.
(8) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIId e VIIe con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Questa esenzione può essere pertanto inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello dei rigetti rispetto al volume de minimis richiesto.
(9) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VIIb-VIIj con reti a strascico aventi dimensioni di maglia non inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha concluso che sono state fornite prove sufficienti a sostegno dell'esenzione, ma occorrono informazioni supplementari per valutare il volume de minimis. Lo CSTEP ha inoltre rilevato che erano in corso ulteriori studi sulla selettività. Questa esenzione viene pertanto inclusa nel regolamento accompagnata da una disposizione che chiede agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di procedere a una valutazione completa dell'attuale livello di rigetti nell'attività di pesca in questione.
(10) L'esenzione de minimis per il merlano, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate da pescherecci che pescano il merlano nelle divisioni CIEM VII (escluse le divisioni VIIa, VIId e VIIe) con reti a strascico aventi dimensioni di maglia inferiori a 100 mm, si basa sull'estrema difficoltà di conseguire un aumento della selettività. Lo CSTEP ha osservato che questa esenzione è fondata su poche informazioni quantificate relative alla selettività. Lo CSTEP ha concluso che è opportuno chiedere informazioni aggiuntive al fine di valutare questa esenzione de minimis. L'esenzione può pertanto essere inclusa nel regolamento solo se accompagnata da una disposizione che chieda agli Stati membri interessati di presentare alla Commissione dati supplementari per consentire allo CSTEP di valutare con maggiore esattezza le informazioni a sostegno di questa esenzione.
(11) L'esenzione de minimis per lo scampo, fino a un massimo del 7 % nel 2016 e nel 2017 e fino a un massimo del 6 % nel 2018 del totale annuo delle
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