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8.9.2016 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 240/1 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1608 DELLA COMMISSIONE
del 17 maggio 2016
che modifica il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l'individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l'articolo 131, paragrafo 18,
considerando quanto segue:
(2) | Il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 tiene conto delle norme internazionali elaborate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Comitato di Basilea») sulla metodologia di valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite, comprese le specifiche tecniche degli indicatori utilizzati per l'individuazione delle banche a rilevanza sistemica globale. |
(3) | La metodologia del Comitato di Basilea per la valutazione delle banche di rilevanza sistemica globale e sul requisito più elevato di assorbimento delle perdite è aggiornata periodicamente. Ultimamente il Comitato di Basilea ha pubblicato un modello di segnalazione e istruzioni per la compilazione del modello leggermente rivisti per l'esercizio di raccolta data 2016, sulla base dei dati di fine anno del 2015. Ulteriori aggiornamenti sono previsti in futuro. |
(4) | Per tener conto degli sviluppi in atto nel sistema bancario mondiale e per ridurre al minimo gli oneri amministrativi a carico degli enti, è importante assicurare che i valori degli indicatori siano determinati in linea con le norme convenute a livello internazionale stabilite dal Comitato di Basilea. Le autorità nazionali incaricate dovrebbero pertanto assicurare che i valori degli indicatori quantificabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 siano determinati in conformità alla serie pertinente di dati fornita dal Comitato di Basilea. |
(5) | Per garantire la coerenza con la metodologia aggiornata utilizzata dal Comitato di Basilea, l'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 dovrebbe prevedere che per le decisioni di cui all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, possano essere utilizzati «dati accessori» piuttosto che «indicatori accessori». |
(8) | Dato che la raccolta dati per il processo di individuazione 2016 è iniziata nel primo trimestre del 2016 e visto che gli enti devono sapere esattamente quali dati devono essere comunicati, il presente regolamento |
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