Commission Delegated Regulation (EU) 2015/761 of 17 December 2014 supplementing Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council with regard to certain regulatory technical standards on major holdings (Text with EEA relevance)

Published date13 May 2015
Subject MatterInternal market - Principles,Freedom of establishment,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 120, 13 May 2015
L_2015120IT.01000201.xml
13.5.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 120/2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761 DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 2014

che integra la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme tecniche di regolamentazione sulle partecipazioni rilevanti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 6 ter, terzo comma, l'articolo 13, paragrafo 1 bis, quarto comma, e l'articolo 13, paragrafo 4, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2004/109/CE fissa obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. La direttiva impone anche l'elaborazione di norme tecniche di regolamentazione per assicurare l'applicazione uniforme del regime di notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti e le relative esenzioni.
(2) Le soglie per le esenzioni dei market makers e del portafoglio di negoziazione dovrebbero essere calcolate aggregando i diritti di voto relativi alle azioni e i diritti di voto relativi agli strumenti finanziari (ossia il diritto di acquisire azioni e strumenti finanziari ritenuti economicamente equivalenti ad azioni) al fine di garantire l'applicazione uniforme del principio di aggregazione di tutti gli strumenti finanziari detenuti soggetti a obbligo di notifica e di evitare che si crei un'impressione forviante sul numero di strumenti finanziari relativi ad un emittente detenuti da un soggetto che beneficia delle esenzioni.
(3) Per garantire un adeguato livello di trasparenza nel caso di un gruppo di società e tener conto del fatto che quando un'impresa madre controlla le sue filiazioni può influire sulla loro gestione, le soglie dovrebbero essere calcolate a livello di gruppo. Pertanto dovrebbero essere notificate tutte le partecipazioni detenute dall'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa di investimento e delle filiazioni quando la somma totale delle partecipazioni raggiunge la soglia di notifica.
(4) È necessario che il regime in materia di comunicazione di informazioni sugli strumenti finanziari che hanno un effetto economico analogo alle azioni sia chiaro. L'obbligo di fornire informazioni complete sull'assetto proprietario dovrebbe essere proporzionato all'esigenza di un'adeguata trasparenza sulle partecipazioni rilevanti, agli oneri amministrativi che l'obbligo pone a carico dei detentori dei diritti di voto e alla flessibilità nella composizione del paniere di azioni o dell'indice. Pertanto, gli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice dovrebbero essere aggregati con altre partecipazioni nello stesso emittente solo quando i diritti di voto detenuti tramite tali strumenti sono significativi o lo strumento finanziario non è usato principalmente a fini di diversificazione degli investimenti.
(5) Per gli investitori non sarebbe efficiente sotto il profilo dei costi creare una posizione in un emittente attraverso il possesso di uno strumento finanziario collegato a diversi panieri o indici. Pertanto, i diritti di voto detenuti mediante uno strumento finanziario collegato ad una serie di panieri di azioni o di indici che individualmente sono inferiori alle soglie fissate non dovrebbero essere aggregati.
(6) Gli strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti dovrebbero essere presi in considerazione corretti per il delta, attribuendo delta 1 alla posizione in contanti nel caso di strumenti finanziari aventi un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante e utilizzando un modello di stima standard generalmente accettato nel caso di strumenti finanziari che non hanno un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante.
(7) Per assicurare che le informazioni sul numero totale dei diritti di voto accessibili
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT