Commission Delegated Regulation (EU) 2015/531 of 24 November 2014 supplementing Regulation (EU) No 508/2014 of the European Parliament and of the Council by identifying the costs eligible for support from the European Maritime and Fisheries Fund in order to improve hygiene, health, safety and working conditions of fishermen, protect and restore marine biodiversity and ecosystems, mitigate climate change and increase the energy efficiency of fishing vessels

Published date31 March 2015
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 86, 31 March 2015
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31.3.2015 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 86/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/531 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 2014

che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 4, l'articolo 40, paragrafo 4, e l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 508/2014 conferisce alla Commissione il potere di stabilire norme specifiche sull'ammissibilità dei costi per gli interventi di protezione e di ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini nell'ambito di attività di pesca sostenibili, sull'ammissibilità dei costi per gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici e a aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci e sulla sovvenzionabilità degli interventi finalizzati a migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori.
(2) Tutte le disposizioni del presente regolamento vertono su aspetti dell'ammissibilità dei costi o della sovvenzionabilità degli interventi e due di esse si riferiscono ad interventi che comportano investimenti a bordo delle navi; tutte si ripercuotono altresì sulla forma in cui è svolta l'attività di pesca. Si tratta quindi di disposizioni strettamente connesse. Al fine di garantire la coerenza tra di esse e favorire una visione globale e un accesso unico alle disposizioni da parte di tutti i residenti nell'Unione, tali disposizioni dovrebbero essere adottate nello stesso atto.
(3) La pesca resta una delle professioni più pericolose nell'Unione, nel cui ambito un cospicuo numero di incidenti si verifica a bordo di navi adibite alla pesca artigianale. Pertanto, le direttive del Consiglio 93/103/CE (2) e 92/29/CEE (3) stabiliscono prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo dei pescherecci, che dovrebbero essere attuate nella normativa nazionale. Il regolamento (UE) n. 508/2014 permette di finanziare determinati investimenti al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, a condizione che gli investimenti vadano al di là dei requisiti imposti dal diritto dell'Unione o nazionale. Occorre pertanto specificare quali costi connessi a detti investimenti specifici, compresa la formazione in materia di salute e le campagne d'informazione, possano essere finanziati in virtù del regolamento (UE) n. 508/2014.
(4) L'acquisto e l'installazione a bordo di attrezzature volte a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o di gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci possono concorrere al conseguimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici. L'esercizio efficiente delle navi può parimenti determinare una riduzione sensibile del consumo energetico. L'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 prevede il finanziamento d'investimenti in attrezzature o a bordo volti a ridurre l'emissione di sostanze inquinanti o gas a effetto serra e ad aumentare l'efficienza energetica dei pescherecci; prevede anche il finanziamento d'investimenti in attrezzi da pesca, a condizione che non se ne pregiudichi la selettività, e di audit e regimi di efficienza energetica. È pertanto necessario precisare ulteriormente quali costi possano essere sovvenzionati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) per promuovere tali obiettivi.
(5) È altresì opportuno precisare i costi per gli interventi finalizzati alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e per i regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili. Tali interventi dovrebbero conglobare i principi fondamentali su cui si basa l'infrastruttura verde, stabiliti nella comunicazione della Commissione in materia (4) (5), che sono in grado di contribuire considerevolmente a un' efficace attuazione delle politiche volte a raggiungere, in tutto o in parte, gli obiettivi perseguiti ricorrendo a soluzioni basate sulla natura.
(6) I costi ammissibili per gli interventi previsti all'articolo 32, all'articolo 40, paragrafo 1, e all'articolo 41, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 devono rispettare le condizioni stabilite all'articolo 11 del medesimo, ai cui sensi non sono ammissibili al sostegno del FEAMP gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce. Perché sia salvaguardato l'effetto d'incentivazione degli investimenti ammissibili a norma del presente regolamento, dovrebbero essere esclusi dal finanziamento del FEAMP i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.
(7) Poiché il periodo di ammissibilità degli interventi sovvenzionabili nell'ambito del FEAMP è iniziato il 1o gennaio 2014, ai fini di una tempestiva applicazione delle misure previste dal presente regolamento, in particolare per quanto concerne l'ammissibilità dei costi, e per consentire agli Stati membri di preparare e attuare il programma operativo previsto dal FEAMP, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

a) i tipi d'intervento sovvenzionabili tramite il FEAMP al fine di migliorare le condizioni di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori;
b) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di proteggere e ripristinare la biodiversità e gli ecosistemi marini e ai fini dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca sostenibili;
c) i costi ammissibili al sostegno del FEAMP al fine di migliorare l'efficienza energetica dei pescherecci e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.

CAPO II

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 2

Costi esclusi

1. Non sono ammissibili al sostegno del FEAMP in base al presente regolamento i costi della manutenzione programmata o preventiva di qualsiasi elemento dell'armamento finalizzata a mantenere la funzionalità di un dato dispositivo.

2. Sono ammissibili al sostegno del FEAMP soltanto i costi necessari e collegati direttamente all'installazione degli elementi previsti dal presente regolamento.

CAPO III

COSTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI IGIENE, SALUTE, SICUREZZA E LAVORO DEI PESCATORI

Articolo 3

Sovvenzionabilità degli interventi sulla sicurezza

Ai fini degli interventi volti a migliorare la sicurezza dei pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili tramite il FEAMP l'acquisto e, se del caso, l'installazione di:

a) zattere di salvataggio;
b) sganci idrostatici delle zattere di salvataggio;
c) localizzatori personali satellitari quali radioboe di localizzazione di sinistri, eventualmente integrati nei giubbotti di salvataggio e negli abiti da lavoro dei pescatori;
d) dispositivi individuali di galleggiamento, in particolare tute da immersione o tute di sopravvivenza, salvagenti anulari e giubbotti di salvataggio;
e) segnali di soccorso;
f) dispositivi lanciasagole;
g) sistemi di recupero dell'uomo in mare;
h) apparecchiature antincendio quali estintori, coperte antifiamma, rivelatori d'incendio e di fumo, respiratori;
i) porte tagliafuoco;
j) valvole d'intercettazione del carburante;
k) rilevatori di gas e sistemi d'allarme antigas;
l) pompe e allarmi di sentina;
m) apparecchiature per comunicazioni via radio e via satellite;
n) porte e boccaporti stagni;
o) protezioni sulle macchine, quali verricelli o tamburi avvolgirete;
p) corridoi e scale di accesso;
q) illuminazione di ricerca e di emergenza e illuminazione del ponte;
r) sganci di sicurezza qualora l'attrezzo da pesca s'impigli in un ostacolo sottomarino;
s) videocamere e schermi di sicurezza;
t) armamento necessario a migliorare la sicurezza sul ponte.

Articolo 4

Sovvenzionabilità degli interventi per la salute

Ai fini degli interventi o dell'armamento volti a migliorare le condizioni sanitarie per i pescatori a bordo dei pescherecci a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 508/2014, sono sovvenzionabili le azioni seguenti:

a) acquisto e installazione di cassette di pronto soccorso;
b) acquisto di medicinali e dispositivi per cure urgenti a bordo;
c) prestazioni di telemedicina, tra cui tecnologie elettroniche, apparecchiature e diagnostica per immagini applicate alla consultazione medica a distanza dalle navi;
d) dotazione di guide e manuali per migliorare la salute a bordo;
...

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