Regolamento delegato (UE) n . 205/2012 della Commissione del 6 gennaio 2012 recante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date10 March 2012
Subject MatterEnvironment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 72, 10 March 2012
TESTO consolidato: 32012R0205 — IT — 13.03.2012

2012R0205 — IT — 13.03.2012 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 205/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 gennaio 2012 recante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 072, 10.3.2012, p.2)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 106, 16.4.2013, pag. 14 (205/2012)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 205/2012 DELLA COMMISSIONE

del 6 gennaio 2012

recante modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2011, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni dei veicoli commerciali leggeri nuovi nell’ambito dell’approccio integrato dell’Unione finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 1 ), in particolare l’articolo 8, paragrafo 9, secondo comma,

considerando quanto segue:
(1) Ai sensi dell’articolo 18 e dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli ( 2 ), il costruttore deve garantire che ogni nuovo veicolo commerciale leggero immesso sul mercato nell’Unione sia accompagnato da un certificato di conformità valido e gli Stati membri possono immatricolare unicamente i veicoli accompagnati da tale certificato. Ai sensi dell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011, i dati raccolti da uno Stato membro ai fini della determinazione del rispetto, da parte di un costruttore, degli articoli 4 e 11 del regolamento stesso devono essere coerenti con il certificato di conformità ed essere basati esclusivamente su tale documento.
(2) Il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri ( 3 ) stabilisce che gli Stati membri utilizzano, come fonte di dati, il certificato di conformità, ma consente l’uso di altri documenti che offrano una precisione equivalente per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 delle autovetture. Per garantire che il monitoraggio e la comunicazione dei dati relativi alle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri siano precisi e convenienti in termini di costi, è opportuno che nel breve termine sia consentito agli Stati membri di impiegare per il monitoraggio e la comunicazione ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 la medesima procedura e le medesime fonti di dati utilizzati per la comunicazione ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009. Pertanto, l’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 dovrebbe consentire, quando giustificato, di utilizzare altre fonti di dati che garantiscono una precisione equivalente ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di CO2. Occorre che gli Stati membri adottino le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia adeguatamente precisa.
(3) Dall’esperienza acquisita in materia di monitoraggio delle emissioni di CO2 delle autovetture e al fine di agevolare la verifica della precisione dei dati, è opportuno includere il numero di omologazione tra i parametri specifici che gli Stati membri sono tenuti a comunicare. Inoltre è ormai evidente che il parametro «nome commerciale» è superfluo e dovrebbe pertanto essere eliminato dai dati dettagliati risultanti dal monitoraggio.
(4) Per garantire la chiarezza e la precisione del monitoraggio e della comunicazione da parte degli Stati membri occorre inoltre assicurare che i requisiti specificati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 siano coerenti. I requisiti in materia di dati specifici sono indicati nei formati per la comunicazione dei dati di cui alla parte C dell’allegato II. Occorre pertanto modificare le parti A e B affinché riflettano con precisione tali requisiti.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza l’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:



Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

L’allegato II del regolamento (UE) n. 510/2011 è così modificato:

1) la parte A è così modificata:

a) al punto 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«I dati di cui al punto 1 devono essere ricavati dal certificato di conformità oppure essere coerenti con il certificato di conformità rilasciato dal costruttore del veicolo commerciale leggero cui si riferiscono. Qualora non venga utilizzato il certificato di conformità, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la procedura di monitoraggio sia sufficientemente precisa.»;

b) il punto 3 è così modificato:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) Il numero di veicoli commerciali leggeri nuovi che presentano valori per ciascuno dei seguenti parametri:

i) emissioni di CO2;

ii) massa;

iii) interasse;

iv) carreggiata dell’asse sterzante;

v) carreggiata dell’altro asse.»;

ii) la lettera c) è soppressa;

iii) ►C1 alla lettera d), i punti iv) e v) sono sostituiti dai seguenti:

«iv) massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;

v) interasse;

vi) carreggiata dell’asse sterzante;

vii) carreggiata dell’altro asse.»;

2) nella parte B, i punti 2, 3, 5 e 6 sono soppressi;

...

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