Commission Delegated Regulation (EU) No 1396/2014 of 20 October 2014 establishing a discard plan in the Baltic Sea

Published date30 December 2014
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 370, 30 December 2014
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30.12.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 370/40

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1396/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2014

che istituisce un piano in materia di rigetti nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6, e l'articolo 18, paragrafi 1 e 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 mira alla progressiva eliminazione dei rigetti in tutte le attività di pesca dell'Unione mediante l'introduzione di un obbligo di sbarco delle catture di specie soggette a limiti di cattura.
(2) L'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 conferisce alla Commissione il potere di adottare piani in materia di rigetti mediante un atto delegato, per un periodo non superiore a tre anni, sulla base di raccomandazioni comuni elaborate dagli Stati membri in consultazione con i pertinenti consigli consultivi.
(3) Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia hanno un interesse diretto nella gestione della pesca nel Mar Baltico. Tali Stati membri hanno presentato alla Commissione una raccomandazione comune (2), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mar Baltico. Organismi scientifici competenti hanno fornito la loro consulenza. Le misure incluse nella raccomandazione comune sono conformi all'articolo 15, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e pertanto, in base all'articolo 18, paragrafo 3, del medesimo regolamento, è opportuno che siano incluse nel presente regolamento.
(4) Per il Mar Baltico, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe applicarsi al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 alle catture di specie soggette a limiti di cattura effettuate nella pesca di piccoli pelagici, vale a dire aringa e spratto, e nella pesca a fini industriali praticate nel Mar Baltico. Tale obbligo dovrebbe anche applicarsi a tali catture nella pesca del salmone al più tardi a decorrere da tale data. Il merluzzo bianco è considerato una specie che definisce talune attività di pesca nel Mar Baltico. La passera di mare è pescata principalmente come cattura accessoria in taluni tipi di pesca del merluzzo bianco ed è soggetta a limiti di cattura. A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013, l'obbligo di sbarco dovrebbe quindi applicarsi al merluzzo bianco al più tardi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e alla
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