Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2359 of 21 September 2017 supplementing Directive (EU) 2016/97 of the European Parliament and of the Council with regard to information requirements and conduct of business rules applicable to the distribution of insurance-based investment products (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date20 December 2017
Subject MatterLiberté d'établissement,Libertad de establecimiento,Libertà di stabilimento
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 341, 20 décembre 2017,Diario Oficial de la Unión Europea, L 341, 20 de diciembre de 2017,Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 341, 20 dicembre 2017
TESTO consolidato: 32017R2359 — IT — 02.08.2022

02017R2359 — IT — 02.08.2022 — 002.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 8)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/541 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 L 90 59 6.4.2018
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 L 277 18 2.8.2021




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2359 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2017

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi svolta da intermediari assicurativi o da imprese di assicurazione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1)

«soggetto rilevante» in relazione a un intermediario assicurativo o un'impresa di assicurazione:

a)

un amministratore, partner o simili, o un dirigente dell'intermediario o dell'impresa, laddove applicabile;

b)

un dipendente dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione, nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione e coloro che partecipano alla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi;

c)

una persona fisica che partecipa direttamente alla fornitura di servizi all'intermediario assicurativo o all'impresa di assicurazione nell'ambito di un accordo di esternalizzazione finalizzato alla distribuzione, da parte dell'intermediario o dell'impresa, di prodotti di investimento assicurativi;

(2)

«incentivo»: qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario fornito da o a tale intermediario o impresa in relazione alla distribuzione di un prodotto di investimento assicurativo, a o da qualsiasi soggetto diverso dal cliente interessato dalla transazione in questione o da un soggetto che agisca per conto di tale cliente;

(3)

«schema di incentivazione»: un insieme di norme che disciplinano il pagamento degli incentivi, incluse le condizioni secondo le quali gli incentivi vengono corrisposti;

▼M2

4)

«preferenze di sostenibilità»: la scelta, da parte di un cliente o potenziale cliente, di integrare o meno, e se sì in che misura, nel suo investimento uno o più dei seguenti prodotti finanziari:

a)

un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti ecosostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );

b)

un prodotto di investimento assicurativo per il quale il cliente o il potenziale cliente stabilisce che una quota minima deve essere investita in investimenti sostenibili ai sensi dell’articolo 2, punto 17, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );

c)

un prodotto di investimento assicurativo che considera i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità laddove elementi qualitativi o quantitativi comprovanti tale presa in considerazione sono stabiliti dal cliente o dal potenziale cliente;

5)

«fattori di sostenibilità»: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

▼B



CAPO II

CONFLITTI DI INTERESSE E INCENTIVI

Articolo 3

Identificazione dei conflitti di interesse

▼M2

1.

Al fine di identificare, in conformità dell’articolo 28 della direttiva (UE) 2016/97, i tipi di conflitto di interesse che possono insorgere durante lo svolgimento di qualsiasi attività di distribuzione assicurativa connessa a prodotti di investimento assicurativi e che implicano il rischio di ledere gli interessi di un cliente, comprese le sue preferenze di sostenibilità, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione valutano se loro stessi, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato direttamente o indirettamente abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa che soddisfi i criteri che seguono:

a)

è distinto dall’interesse del cliente o del potenziale cliente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa;

b)

ha una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio del cliente.

Gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione procedono nello stesso modo al fine di identificare i conflitti di interesse tra un cliente e l’altro.

▼B

2.

Al fine della valutazione a norma del paragrafo 1, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione prendono in considerazione, come criteri minimi, le situazioni seguenti:

a)

è probabile che l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria a potenziale discapito del cliente;

b)

l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, ha un vantaggio finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente in questione;

c)

l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione, un soggetto rilevante o qualsiasi persona da loro controllata, direttamente o indirettamente, partecipa sostanzialmente alla gestione o allo sviluppo dei prodotti di investimento assicurativi, in particolare laddove tale persona possa influenzare il prezzo di tali prodotti o i relativi costi di distribuzione.

Articolo 4

Politica sui conflitti di interesse

1.
Per le finalità di cui all'articolo 27 della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi e le imprese di assicurazione sono tenuti ad elaborare, attuare e mantenere un'efficace politica sui conflitti di interesse redatta per iscritto e adeguata alla loro dimensione, organizzazione, natura, portata nonché alla complessità della loro attività.

Laddove l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione sia membro di un gruppo, tale politica tiene conto anche di qualunque circostanza di cui l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione è o dovrebbe essere informato/a, che possa portare a un conflitto di interesse derivante dalla struttura e dalle attività di altri membri del gruppo.

2.

La politica sui conflitti di interesse elaborata conformemente al paragrafo 1 include quanto segue:

a)

in riferimento alle specifiche attività di distribuzione assicurativa svolte, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti;

b)

le procedure da seguire e le misure da adottare al fine di gestire tali conflitti ed evitare che ledano gli interessi del cliente.

Articolo 5

Procedure e misure previste dalla politica sui conflitti di interesse

1.
Le procedure e le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), sono adeguate alla dimensione e alle attività svolte dall'intermediario assicurativo o dall'impresa di assicurazione, a quelle del gruppo a cui possano eventualmente appartenere e al rischio di ledere gli interessi del cliente.

Le procedure da seguire e le misure da adottare in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), includono, se appropriato, quanto segue:

a)

procedure efficaci per impedire o per controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti impegnati in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni può ledere gli interessi di uno o più clienti;

b)

la vigilanza separata sui soggetti rilevanti le cui principali funzioni implicano l'esercizio di attività per conto di clienti o la prestazione di servizi a clienti con interessi in potenziale conflitto, o che rappresentano in altro modo interessi diversi in potenziale conflitto, ivi compresi quelli dell'intermediario assicurativo o dell'impresa di assicurazione;

c)

l'eliminazione di ogni legame diretto tra i pagamenti, incluso il compenso, ai soggetti rilevanti che esercitano un'attività e i pagamenti, incluso il compenso, ad altri soggetti rilevanti che esercitano prevalentemente un'altra attività, nel caso in cui possa sorgere un conflitto di interesse in relazione a dette attività;

d)

misure miranti a impedire o limitare l'esercizio da parte di qualsiasi persona di un'influenza indebita sul modo in cui le...

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