Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1712 of 7 June 2016 supplementing Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms with regard to regulatory technical standards specifying a minimum set of the information on financial contracts that should be contained in the detailed records and the circumstances in which the requirement should be imposed (Text with EEA relevance)

Published date24 September 2016
Subject Matterpolítica económica
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 258, 24 de septiembre de 2016
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24.9.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 258/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/1712 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2016

che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano un insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata e le circostanze in cui imporre l'obbligo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 71, paragrafo 8,

considerando quanto segue:

(1) Al fine di garantire che le autorità competenti e le autorità di risoluzione possano facilmente accedere ai dati sui contratti finanziari ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 100, della direttiva 2014/59/UE quando il piano di risoluzione applicabile o il piano di risoluzione di gruppo prevedono l'adozione di azioni di risoluzione in relazione a un ente o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE, tali autorità dovrebbero imporre che gli enti o le entità mantengano continuativamente una serie minima di informazioni su tali contratti. Ciò non dovrebbe pregiudicare la possibilità per le autorità competenti o le autorità di risoluzione di richiedere l'inserimento di ulteriori informazioni nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari e di imporre tali obblighi ad altri enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE quando necessario per garantire una programmazione completa ed efficace.
(2) È opportuno definire chiaramente l'insieme minimo di informazioni che gli enti o le entità interessati devono includere nella documentazione particolareggiata dei contratti finanziari. Ciò non dovrebbe pregiudicare la discrezionalità delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di utilizzarlo come modello o di prescrivere il formato in cui le informazioni richieste dovrebbero essere trasmesse entro i termini fissati nella richiesta.
(3) A scanso di dubbi, l'obbligo imposto agli enti o alle entità interessate di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari non dovrebbe pregiudicare il diritto delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione di chiedere le informazioni necessarie ai repertori di dati sulle negoziazioni a norma dell'articolo 81 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e dell'articolo 71, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.
(4) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.
(5) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari

1. L'autorità competente o l'autorità di risoluzione impone che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE tenga una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari quando il piano di risoluzione o il piano di risoluzione di gruppo prevede l'adozione di azioni di risoluzione in relazione all'ente o all'entità interessata nel caso siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione.

2. Ove necessario per garantire una programmazione completa ed efficace, le autorità competenti e le autorità di risoluzione possono imporre gli obblighi di cui al paragrafo 1 agli enti o alle entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE che non sono contemplati dal paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 2

Insieme minimo di informazioni sui contratti finanziari da inserire nella documentazione particolareggiata

1. Un ente o un'entità che ha l'obbligo di tenere una documentazione particolareggiata dei contratti finanziari a norma dell'articolo 1 mantiene continuativamente in tale documentazione l'insieme minimo di informazioni di cui all'allegato per ciascun contratto finanziario.

2. Su richiesta dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 mette a disposizione e trasmette all'autorità richiedente le informazioni richieste sui contratti finanziari entro i termini fissati nella richiesta.

3. Se un campo di informazioni di cui all'allegato non si applica a un determinato tipo di contratto finanziario e l'ente o l'entità di cui al paragrafo 1 può dimostrarlo all'autorità competente o all'autorità di risoluzione, le informazioni relative a tale campo sono escluse dall'obbligo di cui all'articolo 1.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del...

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