Commission Delegated Regulation (EU) No 183/2014 of 20 December 2013 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms, with regard to regulatory technical standards for specifying the calculation of specific and general credit risk adjustments Text with EEA relevance

Published date27 February 2014
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 057, 27 February 2014
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27.2.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 57/3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 183/2014 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2013

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le modalità di calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 110, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 575/2013 definisce le rettifiche di valore su crediti come l’importo degli accantonamenti per perdite su crediti generici e specifici in ordine a rischi di credito rilevati nel bilancio dell’ente conformemente alla disciplina contabile applicabile ma non contiene norme specifiche per determinare quali siano le rettifiche di valore su crediti specifiche e generiche.
(2) Occorre prevedere norme per quanto riguarda la determinazione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti che riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito. È necessario limitare il calcolo delle rettifiche di valore su crediti ai fini della determinazione dei requisiti di fondi propri agli importi che hanno ridotto il capitale primario di classe 1 (CET1) dell’ente.
(3) Le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito riconosciuto ai sensi della disciplina contabile applicabile nell’esercizio in corso dovrebbero essere rilevate come rettifiche di valore su crediti purché l’ente ne riconosca l’effetto nel CET1. Ciò si applica ai casi in cui tali perdite per riduzione di valore registrate nel corso di un esercizio si verificano nonostante gli utili intermedi complessivi durante l’esercizio o a fine esercizio non approvati in conformità all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 e nel caso in cui il loro riconoscimento come rettifiche di valore su crediti influisca sui valori dell’esposizione o sul capitale di classe 2 prima che sul CET1. Quanto alle perdite provvisorie di cui all’articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, la rettifica non è necessaria nella misura in cui le perdite relative all’esercizio in corso ai sensi dello stesso articolo sono immediatamente dedotte dal CET1.
(4) Alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 575/2013 relative alle rettifiche di valore su crediti si riferiscono in maniera esplicita a elementi fuori bilancio. Qualora non venga fatta tale distinzione, le disposizioni pertinenti si applicano sia agli elementi in bilancio che a quelli fuori bilancio.
(5) Occorre stabilire norme per quanto concerne le perdite esclusivamente correlate al rischio di credito rilevate ai sensi della disciplina contabile applicabile portate in riduzione del capitale primario di classe 1 dell’ente. Occorre che tali norme riguardino le riduzioni e le rettifiche di valore relative ad attività finanziarie o gli accantonamenti per elementi fuori bilancio, nella misura in cui riflettono perdite esclusivamente correlate al rischio di credito e purché siano rilevate nel conto profitti e perdite secondo la disciplina contabile applicabile. Qualora le perdite si riferiscano a strumenti finanziari valutati al valore equo, occorre che le norme coprano anche gli importi rilevati come riduzioni di valore nell’ambito della disciplina contabile applicabile o rettifiche analoghe effettuate, purché riflettano perdite relative al deterioramento o al peggioramento della qualità creditizia dell’attività o del portafoglio di attività. Non è opportuno in questo momento regolamentare altri importi che non implicano una riduzione del valore di uno strumento finanziario ai sensi della disciplina contabile applicabile o che non riflettono un concetto di natura analoga, sebbene tali variazioni possano contenere una componente di rischio di credito.
(6) Al fine di assicurare la piena copertura del calcolo è necessario assegnare ogni importo pertinente ai fini elencati nell’articolo 110, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 o al calcolo delle rettifiche di valore su crediti generiche (rettifiche di valore su crediti generiche) o a quello delle rettifiche di valore su crediti specifiche (rettifiche di valore su crediti specifiche).
(7) In merito all’individuazione degli importi che possono essere inclusi nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche, l’unico criterio previsto dal regolamento (UE) n. 575/2013 è che le rettifiche di valore su crediti specifiche non possono essere incluse nel capitale di classe 2 nel quadro del metodo standardizzato per il rischio di credito, ai sensi dell’articolo 62, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Pertanto, la distinzione degli importi da includere nel calcolo delle rettifiche di valore su crediti specifiche o delle rettifiche di valore su crediti generiche deve essere effettuata in linea con i criteri per individuare cosa può essere incluso nel capitale di classe 2.
(8) Il regolamento (UE) n. 575/2013 riprende le norme, concordate a livello internazionale, del terzo quadro normativo bancario internazionale emanate dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito «Basilea III») (2). È pertanto opportuno che anche le norme sulle rettifiche di valore su crediti siano coerenti con il quadro di Basilea, secondo il quale uno dei criteri di distinzione tra le rettifiche di valore su crediti generiche e le rettifiche di valore su crediti specifiche consiste nel fatto che gli
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