Commission Delegated Regulation (EU) 2016/822 of 21 April 2016 amending Delegated Regulation (EU) No 153/2013 as regards the time horizons for the liquidation period to be considered for the different classes of financial instruments (Text with EEA relevance)

Published date26 May 2016
Subject MatterFreedom of establishment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 137, 26 May 2016
L_2016137IT.01000101.xml
26.5.2016 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 137/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/822 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2016

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 41, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione (2) stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (CCP) per quanto concerne gli orizzonti temporali per il periodo di liquidazione da prendere in considerazione per le varie categorie di strumenti finanziari. È necessario mantenere tali norme tecniche di regolamentazione al passo con gli sviluppi normativi pertinenti.
(2) Al fine del calcolo dei requisiti di margine necessari per coprire l'esposizione al rischio di mercato di una CCP, talune strutture dei conti basate su un periodo di liquidazione minimo della durata di un giorno calcolato su base lorda forniscono un livello sufficiente di copertura per le CCP, offrono maggiore tutela ai clienti e attenuano i rischi sistemici. Tale periodo di liquidazione minimo dovrebbe pertanto essere consentito per la compensazione delle posizioni dei clienti in strumenti finanziari diversi dai derivati over-the-counter (OTC), purché siano soddisfatte determinate condizioni.
(3) Considerando che i conti segregati individuali garantiscono ai clienti un livello di protezione ancora maggiore rispetto ai conti omnibus su base lorda, i conti segregati individuali dovrebbero beneficiare di un periodo di liquidazione minimo per il calcolo dei margini pari a quello dei conti omnibus su base lorda.
(4) Per le CCP che nel corso della giornata non assegnano le negoziazioni a ciascun cliente, la riduzione del periodo di liquidazione minimo da due giorni a un giorno potrebbe comportare che la CCP richieda un margine netto giornaliero per quelle nuove negoziazioni compensate nel corso della giornata e non assegnate a singoli clienti. Ciò potrebbe esporre la CCP a perdite significative in caso di movimenti di prezzo infragiornalieri che non provochino la richiesta di margini infragiornalieri. Pertanto, è necessario fissare una soglia specifica in modo tale da garantire che le CCP richiedano margini infragiornalieri e rimangano sufficientemente tutelate, anche in caso di riduzione del periodo di liquidazione.
(5) È opportuno quindi modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
(6) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità bancaria europea e del
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT