Regolamento delegato (UE) 2016/909 della Commissione del 1 o marzo 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date10 June 2016
Subject MatterLibertà di stabilimento,Mercato interno - Principi,Libertad de establecimiento,Mercado interior - Principios,Liberté d'établissement,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 153, 10 giugno 2016,Diario Oficial de la Unión Europea, L 153, 10 de junio de 2016,Journal officiel de l'Union européenne, L 153, 10 juin 2016
TESTO consolidato: 32016R0909 — IT — 10.06.2016

2016R0909 — IT — 10.06.2016 — 000.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/909 DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 2016 che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 153 dell'10.6.2016, pag. 13)


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 201, 27.7.2016, pag. 26 (2016/909)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/909 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2016

che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative al contenuto delle notifiche da trasmettere alle autorità competenti e alla compilazione, pubblicazione e tenuta dell'elenco delle notifiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

La notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 include tutte le informazioni pertinenti allo strumento tra quelle elencate nella tabella 2 dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

1. L'autorità competente monitora e verifica, con procedura automatizzata, se la notifica ricevuta a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 è conforme ai requisiti previsti all'articolo 1 del presente regolamento e all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 della Commissione ( 1 ).

2. Il gestore della sede di negoziazione è informato prontamente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

3. L'autorità competente trasmette all'ESMA, con procedura automatizzata, la notifica completa ed accurata dello strumento finanziario in conformità all'articolo 1.

Il giorno successivo al ricevimento della notifica dello strumento finanziario a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, l'ESMA riunisce, con procedura automatizzata, le notifiche ricevute da ciascuna autorità competente.

4. L'ESMA monitora e verifica, con procedura automatizzata, la completezza e l'accuratezza della notifica inviata dall'autorità competente e la relativa conformità ai criteri e al formato indicati nella tabella 3 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378.

5. L'ESMA informa prontamente l'autorità competente, con procedura automatizzata, qualora la notifica non sia stata trasmessa entro il termine stabilito all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/378 o qualora la notifica trasmessa sia incompleta.

6. L'ESMA pubblica sul proprio sito web, con procedura automatizzata, l'elenco completo delle notifiche in un formato elettronico leggibile informaticamente e scaricabile.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.




ALLEGATO

Notifiche degli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014



Tabella 1

Classificazioni dei derivati su merci e su quote di emissione ai fini della tabella 2 (campi 35-37)

Categoria di prodotti Sottocategoria di prodotti Ulteriore sottocategoria di prodotti
«AGRI» — Agricoli «GROS» — Cereali e semi oleosi «FWHT» — Frumento da foraggio «SOYB» — Soia «CORN» — Granturco «RPSD» — Colza «RICE» — Riso «OTHR» — Altro
«SOFT» — Softs «CCOA» — Cacao «ROBU» — Caffè Robusta «WHSG» — Zucchero bianco «BRWN» — Zucchero grezzo «OTHR» — Altro
«POTA» — Patate
«OOLI»— Olio d'oliva «LAMP» — Lampante
«DIRY»— Prodotti lattiero-caseari
«FRST» — Silvicoltura
«SEAF» — Prodotti ittici
«LSTK» — Bestiame
«GRIN» — Cereali «MWHT» — Frumento da panificazione
«NRGY» — Energia «ELEC» — Energia elettrica «BSLD» — Carico di base «FITR» — Diritti di trasmissione finanziari «PKLD» — Carico di punta «OFFP» — Orario normale «OTHR» — Altro
«NGAS» — Gas naturale «GASP» — GASPOOL «LNGG» — LNG «NBPG» — NBP «NCGG» — NCG «TTFG» — TTF
«OILP» — Petrolio «BAKK» — Bakken «BDSL» — Biodiesel «BRNT» — Brent «BRNX» — Brent NX «CNDA» — Canadese «COND» — Condensato «DSEL» — Diesel «DUBA» — Dubai «ESPO» — ESPO «ETHA» — Etanolo «FUEL» — Combustibile «FOIL» — Olio combustibile «GOIL» — Gasolio «GSLN» — Benzina «HEAT» — Gasolio da riscaldamento «JTFL» — JET Fuel «KERO» — Kerosene «LLSO» — Light Louisiana Sweet (LLS) «MARS» — Mars «NAPH» — Nafta «NGLO» — NGL «TAPI» — Tapis «URAL» — Urali «WTIO» — WTI
«COAL» — Carbone «INRG» — Inter Energy «RNNG» — Energie rinnovabili «LGHT» — Benzina leggera di prima distillazione «DIST» — Distillati
«ENVR» — Ambientali «EMIS» — Emissioni «CERE» — CER «ERUE» — ERU «EUAE» — EUA «EUAA» — EUAA «OTHR» — Altro
«WTHR» — Meteo «CRBR» — Associati al carbonio
«FRGT» — Carico «WETF» — Wet «TNKR» — Petroliere
«DRYF» — Dry «DBCR» — Portarinfuse
«CSHP» — Portacontainer
«FRTL» — Concimi «AMMO» — Ammoniaca «DAPH» — Fosfato di diammonio (DAP) «PTSH» — Potassa «SLPH» — Zolfo «UREA» — Urea «UAAN» — Nitrato di ammonio e urea (UAN)
«INDP» — Prodotti industriali «CSTR» — Edilizia «MFTG» — Manifatturieri
«METL» — Metalli «NPRM» — Non preziosi «ALUM» — Alluminio «ALUA» — Leghe di alluminio «CBLT» — Cobalto «COPR» — Rame «IRON» — Minerale di ferro «LEAD» — Piombo «MOLY» — Molibdeno «NASC» — NASAAC «NICK» — Nichel «STEL» — Acciaio «TINN» — Stagno «ZINC» — Zinco «OTHR» — Altro
«PRME» — Preziosi «GOLD» — Oro «SLVR» — Argento «PTNM» — Platino «PLDM» — Palladio «OTHR» — Altro
«MCEX» — Esotici multimerci
«PAPR» — Carta «CBRD» — Cartone ondulato grezzo «NSPT» — Carta da giornale «PULP» — Polpa «RCVP» — Carta di recupero
«POLY» — Polipropilene «PLST» — Plastica
«INFL» — Inflazione
«OEST» — Statistiche economiche ufficiali
«OTHC» — Altri C10 secondo la definizione dell'allegato III, tabella 10.1, sezione «Altri derivati C10», del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza per le sedi di negoziazione e le imprese di investimento relativamente a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati
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