Commission Delegated Regulation (EU) 2021/539 of 11 February 2021 amending Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions (Text with EEA relevance)

Date of Signature11 February 2021
Published date29 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 108, 29 March 2021
L_2021108IT.01001001.xml
29.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 108/10

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/539 DELLA COMMISSIONE

dell’11 febbraio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per precisare la metodologia per l’individuazione degli enti a rilevanza sistemica a livello globale e per la definizione delle sottocategorie di enti a rilevanza sistemica a livello globale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (1), in particolare l’articolo 131, paragrafo 18,

considerando quanto segue:

(1) Nel luglio 2018 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (di seguito il Comitato di Basilea) ha pubblicato una metodologia riveduta per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale. Tale metodologia riveduta ha introdotto un nuovo indicatore per misurare la rilevanza sistemica, relativo al volume delle negoziazioni e incluso nella categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario. L’introduzione di tale nuovo indicatore non ha tuttavia alcun effetto sul peso di tale categoria, in quanto il peso relativo attribuito al nuovo indicatore del volume delle negoziazioni è compensato da una riduzione, compresa tra il 6,67 % e il 3,33 %, del peso relativo dell’indicatore per le operazioni di sottoscrizione sui mercati obbligazionari e azionari. La categoria che misura la sostituibilità dei servizi o delle infrastrutture finanziarie forniti da un gruppo bancario mantiene quindi il suo peso relativo del 20 % nel punteggio complessivo di ciascun ente. La metodologia riveduta ha inoltre inserito le attività assicurative nel metodo di misurazione basato sugli indicatori utilizzato per valutare la rilevanza sistemica dei gruppi bancari. Tali modifiche della metodologia per la valutazione delle banche a rilevanza sistemica a livello globale dovrebbero riflettersi nel regolamento delegato (UE) n. 1222/2014 della Commissione (2).
(2) Le autorità incaricate dovrebbero calcolare i punteggi dei soggetti interessati da includere nel campione comunicato dall’ABE entro il 1o settembre di ogni anno per consentire di arrivare ad un accordo a livello dell’Unione.
(3) La rilevazione dei dati stabilita conformemente alla metodologia riveduta, che comprende l’indicatore del volume delle negoziazioni, inizierà nel primo trimestre del 2022. Nell’ultimo trimestre del 2022 i G-SII saranno pertanto individuati per la prima volta sulla base del quadro riveduto. Al fine di allineare l’applicazione delle disposizioni della metodologia riveduta alle date di applicazione della metodologia riveduta, le disposizioni del presente regolamento che riflettono le modifiche apportate alla metodologia riveduta dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o dicembre 2021.
(4) L’articolo 131 della direttiva 2013/36/UE è stato modificato dalla direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) allo scopo di introdurvi un punteggio complessivo aggiuntivo per i G-SII il cui indicatore delle attività transfrontaliere esclude le attività transfrontaliere negli Stati membri partecipanti al meccanismo di risoluzione unico (SRM). Tale punteggio complessivo aggiuntivo è stato introdotto per riflettere la capacità di risolvere in maniera ordinata i gruppi transfrontalieri all’interno dell’Unione bancaria europea. È pertanto opportuno modificare l’ambito di applicazione dell’indicatore delle attività transfrontaliere per riflettere tale modifica.
(5) La direttiva (UE) 2019/878 ha inoltre consentito alle autorità competenti e designate di esercitare un solido giudizio di vigilanza per riassegnare un ente a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) da una sottocategoria più elevata a una più bassa sulla base del punteggio complessivo aggiuntivo che tiene conto delle specificità dell’Unione bancaria europea e dell’SRM nell’ambito degli indicatori delle attività transfrontaliere. Tuttavia, per attenuare i potenziali effetti negativi di una netta riduzione della rilevanza sistemica assegnata a un G-SII, e in linea con la metodologia riveduta, la possibilità che le pertinenti autorità competenti e designate riassegnino un G-SII da una sottocategoria più elevata a una più bassa dovrebbe essere limitata a una diminuzione massima di una sottocategoria rispetto all’assegnazione originaria della sottocategoria risultante dal punteggio complessivo iniziale del G-SII. Inoltre, al fine di garantire la coerenza con i pareri del Comitato di Basilea, qualsiasi giudizio di vigilanza che comporti la riassegnazione di un G-SII a una sottocategoria più bassa dovrebbe tenere adeguatamente conto dei suddetti pareri.
(6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 1222/2014.
(7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.
(8) L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento,
...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT