Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1890 of 2 August 2021 amending Implementing Regulation (EU) No 543/2011 as regards marketing standards in the fruit and vegetables sector

Published date29 October 2021
Subject MatterCommon organisation of agricultural markets
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 384, 29 October 2021
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29.10.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 384/23

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1890 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2021

recante modifica del regolamento (UE) n. 543/2011 per quanto concerne le norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 75, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (2) stabilisce norme dettagliate di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.
(2) Dal 2018 al 2020 il gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) ha rivisto le norme UNECE per i peperoni dolci (2018 e 2020), le uve da tavola (2019 e 2020), le mele e le pere (2020). Onde evitare inutili ostacoli agli scambi, è opportuno che le norme di commercializzazione generali e specifiche per tali ortofrutticoli di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 siano allineate alle nuove norme UNECE.
(3) Tali norme UNECE rivedute sono state sottoposte con esito positivo all'approvazione degli Stati membri secondo la procedura di cui alla decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro UNECE sulle norme di qualità dei prodotti agricoli (WP.7 dell'UNECE) (3).
(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 543/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011

L'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1).

(3) Decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (WP.7 dell'UNECE) riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli (GU L 303 del 18.11.2017, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3

PARTE A

Norma di commercializzazione generale

La presente norma di commercializzazione generale ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative degli ortofrutticoli dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
lievi alterazioni dovute al loro sviluppo e alla loro deperibilità.

1. Caratteristiche minime

Tenuto conto delle tolleranze ammesse, i prodotti devono essere:

interi;
sani; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
puliti, praticamente privi di sostanze estranee visibili;
praticamente privi di parassiti;
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
privi di umidità esterna anormale;
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo stato dei prodotti deve essere tale da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse,
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

2. Caratteristiche minime di maturazione

I prodotti devono essere sufficientemente, ma non eccessivamente, sviluppati e i frutti devono avere un grado di maturazione sufficiente, ma non eccessivo.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione dei prodotti devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato.

3. Tolleranza

In ciascuna partita è ammessa una tolleranza del 10 % in numero o in peso di prodotti non rispondenti ai requisiti qualitativi minimi. All'interno di tale tolleranza i prodotti affetti da marciume non superano il 2 % del totale.

4. Indicazioni esterne

Ciascun imballaggio (1) deve recare, in caratteri raggruppati su uno stesso lato, leggibili, indelebili e visibili dall'esterno, le indicazioni che seguono.

A. Identificazione

Nome e indirizzo dell'imballatore e/o dello speditore (ad esempio via/città/regione/codice postale e paese, se diverso dal paese di origine).

Tale dicitura può essere sostituita:

per tutti gli imballaggi, ad eccezione dei preimballaggi, dal codice che rappresenta l'imballatore e/o lo speditore, rilasciato o riconosciuto da un servizio ufficiale e preceduto dalla dicitura “imballatore e/o speditore” o da un'abbreviazione equivalente; Il codice è preceduto dal codice ISO 3166 (alpha) del paese/della zona del paese che ha attribuito il riconoscimento, se non è il paese di origine;
solo per i preimballaggi, dal nome e dall'indirizzo del venditore stabilito nell'Unione, preceduto dalla dicitura “imballato per:” o da una dicitura equivalente. In questo caso l'etichettatura deve recare inoltre un codice rappresentativo dell'imballatore e/o dello speditore. Il venditore fornisce ogni informazione ritenuta necessaria dai servizi di controllo sul significato di tale codice.

B. Origine

Nome completo del paese di origine (2). Per i prodotti originari di uno Stato membro, il nome deve essere indicato nella lingua del paese di origine o in ogni altra lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione. Per gli altri prodotti, il nome deve essere indicato in una lingua comprensibile ai consumatori del paese di destinazione.

Non è necessario apporre le indicazioni di cui al primo comma sugli imballaggi che contengono imballaggi di vendita visibili dall'esterno e recanti dette indicazioni. Gli imballaggi non devono recare alcuna indicazione esterna che possa indurre in errore. Se gli imballaggi sono pallettizzati, le indicazioni devono figurare su una scheda apposta in maniera visibile almeno su due lati del pallet.

PARTE B

Norme di commercializzazione specifiche

PARTE 1: NORMA DI COMMERCIALIZZAZIONE PER LE MELE

I. DEFINIZIONE DEL PRODOTTO

La presente norma si applica alle mele delle varietà (cultivar) derivate da Malus domestica Borkh., destinate ad essere fornite allo stato fresco al consumatore, escluse le mele destinate alla trasformazione industriale.

II. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA QUALITÀ

La norma ha lo scopo di definire le caratteristiche qualitative che le mele devono presentare dopo il condizionamento e l'imballaggio.

Tuttavia, nelle fasi successive alla spedizione i prodotti possono presentare, rispetto alle prescrizioni della norma:

una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore;
per i prodotti classificati in categorie diverse dalla categoria “Extra”, un lieve deterioramento dovuto all'evoluzione biologica e alla deperibilità.

A. Caratteristiche minime

In tutte le categorie, tenuto conto delle disposizioni specifiche previste per ogni categoria e delle tolleranze ammesse, le mele devono essere:

intere;
sane; sono esclusi i prodotti affetti da marciume o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;
pulite, praticamente prive di sostanze estranee visibili;
praticamente privi di parassiti;
esenti da danni alla polpa provocati da attacchi di parassiti;
esenti da vitrescenza grave, tranne le varietà contrassegnate da una “V” elencate nell'appendice della presente norma;
prive di umidità esterna anormale;
privi di odore e/o sapore estranei.

Lo sviluppo e lo stato delle mele devono essere tali da consentire:

il trasporto e le operazioni connesse e
l'arrivo al luogo di destinazione in condizioni soddisfacenti.

B. Requisiti di maturazione

Le mele devono essere sufficientemente sviluppate e presentare un grado di maturazione sufficiente.

Lo sviluppo e lo stato di maturazione delle mele devono essere tali da consentire il proseguimento del processo di maturazione in modo da raggiungere il grado di maturità appropriato in funzione delle caratteristiche varietali.

Per poter verificare i requisiti minimi di maturazione si possono prendere in considerazione diversi parametri (come l'aspetto morfologico, il sapore, la durezza e l'indice rifrattometrico).

C. Classificazione

Le mele sono classificate nelle tre categorie seguenti:

i) Categoria “Extra”

Le mele di questa categoria devono essere di qualità superiore. Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà (3) e conservare intatto il peduncolo.

Le mele devono presentare la colorazione...

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