Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1950 of 10 November 2021 amending Directive 2009/81/EC of the European Parliament and of the Council in respect of the thresholds for supply, service and works contracts (Text with EEA relevance)
Date of Signature | 10 November 2021 |
Published date | 11 November 2021 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 398, 11 November 2021 |
11.11.2021 | IT | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea | L 398/19 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1950 DELLA COMMISSIONE
del 10 novembre 2021
che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (1), in particolare l’articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) | Con la decisione 2014/115/UE (2) il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici (3) concluso nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio. L’accordo sugli appalti pubblici modificato («l’accordo») è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L’accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell’accordo stesso («soglie»), che sono espressi in diritti speciali di prelievo. |
(2) | Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell’accordo. Conformemente all’articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all’articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell’accordo e procede, se necessario, alla loro revisione. |
(3) | Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE. |
(4) | A norma dell’articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE la Commissione deve altresì rivedere le soglie di cui all’articolo 8 della medesima direttiva |
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