Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1172 of 4 May 2022 supplementing Regulation (EU) 2021/2116 of the European Parliament and of the Council with regard to the integrated administration and control system in the common agricultural policy and the application and calculation of administrative penalties for conditionality

Published date08 July 2022
Subject MatterAgricultural structural funds
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 183, 8 July 2022
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8.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 183/12

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1172 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2022

che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comunee l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (1), in particolare l’articolo 74, l’articolo 85, paragrafo 7, e l’articolo 105,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce le norme fondamentali riguardanti, tra l’altro, il sistema integrato di gestione e di controllo («sistema integrato») e l’applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità. Al fine di garantire il buon funzionamento del nuovo quadro giuridico devono essere adottate alcune norme per integrare le disposizioni del suddetto regolamento nei settori di cui trattasi.
(2) Le norme relative al sistema integrato e all’applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità dovrebbero garantire un sistema di controllo efficace delle norme che gli Stati membri e i beneficiari devono applicare nel quadro della politica agricola comune (PAC) e dovrebbero pertanto essere stabilite in un atto delegato. È opportuno che tali nuove norme sostituiscano le disposizioni pertinenti del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione (2).
(3) In particolare, è opportuno stabilire norme per integrare taluni elementi non essenziali del regolamento (UE) 2021/2116 concernenti il funzionamento del sistema integrato di cui all’articolo 65 del medesimo regolamento, norme relative alle valutazioni della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, all’articolo 69, paragrafo 6, e all’articolo 70, paragrafo 2, del medesimo regolamento, norme relative al sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del medesimo regolamento e norme dettagliate sull’applicazione e sul calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità di cui all’articolo 85 del medesimo regolamento.
(4) Il sistema di identificazione delle parcelle agricole deve fornire informazioni utili, esaurienti e affidabili, pertinenti ai fini della comunicazione dell’efficacia dell’attuazione delle politiche, contribuendo alla realizzazione efficace degli interventi basati sulle superfici e sostenendo i beneficiari nella presentazione di domande di aiuto corrette. Per garantire il conseguimento di tali obiettivi sono necessarie norme che chiariscano i requisiti tecnici che gli Stati membri devono rispettare e le modalità di strutturazione e aggiornamento delle informazioni disponibili.
(5) Per consentire agli Stati membri di identificare in modo proattivo le possibili carenze del sistema integrato e di adottare ove necessario le misure correttive adeguate, è opportuno prevedere norme relative alla valutazione annuale della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole, del sistema di domanda geospaziale e del sistema di monitoraggio delle superfici. L’esperienza relativa alla valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole a norma del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 ha dimostrato che l’elaborazione di orientamenti tecnici da parte della Commissione è particolarmente utile. Tali orientamenti tecnici aiutano gli Stati membri ad applicare una metodologia adattata per svolgere le loro valutazioni. Data l’importanza delle valutazioni della qualità di un sistema integrato correttamente funzionante che fornisca dati affidabili e verificabili nella relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, è opportuno che la Commissione assista gli Stati membri in modo analogo nello svolgimento delle valutazioni della qualità previste dal regolamento (UE) 2021/2116.
(6) Le valutazioni della qualità devono verificare se il sistema integrato consegue il suo obiettivo di fornire informazioni affidabili ed esaurienti, pertinenti ai fini della relazione annuale sull’efficacia dell’attuazione, come previsto dall’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116, in particolare il numero corretto di ettari per gli indicatori di output e la quota corretta di superfici per gli indicatori di risultato degli interventi basati sulle superfici. A questo proposito sarà necessario combinare i risultati pertinenti della valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici e del sistema di domanda geospaziale onde evitare una sovrastima di tale impatto dovuta sia a errori di misurazione di superfici sia a decisioni errate riguardo alle condizioni di ammissibilità di superfici. A tal fine è opportuno che la verifica della superficie dichiarata nella valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale si basi sullo stesso campione di parcelle utilizzato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici.
(7) La valutazione della qualità relativa al sistema di monitoraggio delle superfici deve inoltre garantire che i risultati siano comparabili tra gli Stati membri, indipendentemente dalla possibilità di differire nel tempo la messa in funzione di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo. Tale valutazione della qualità dovrebbe pertanto riguardare tutti gli interventi basati sulle superfici e le condizioni di ammissibilità pertinenti, indipendentemente dalla decisione dello Stato membro di disporre di un sistema di monitoraggio delle superfici pienamente operativo solo a decorrere dal 1o gennaio 2024, come indicato all’articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. La valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici dovrebbe fornire informazioni diagnostiche sia a livello di interventi che a livello di condizioni di ammissibilità, in base alle quali gli Stati membri dovrebbero adottare le opportune misure correttive, ove necessario.
(8) A fini di chiarezza e per stabilire una base armonizzata per il calcolo e l’applicazione delle sanzioni amministrative per la condizionalità, occorre stabilire definizioni e principi generali comuni riguardo alle inosservanze.
(9) Il regolamento (UE) 2021/2116 prevede che le sanzioni amministrative per la condizionalità siano stabilite tenendo conto del principio di proporzionalità. Le riduzioni e le esclusioni dovrebbero pertanto essere modulate secondo la gravità dell’inosservanza e arrivare fino alla totale esclusione del beneficiario da tutti i pagamenti e dal sostegno di cui all’articolo 83, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del suddetto regolamento in caso di inosservanza intenzionale. Per garantire ai beneficiari la certezza del diritto, è opportuno stabilire un termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative.
(10) L’articolo 85, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 prevede che il calcolo della sanzione amministrativa per la condizionalità sia effettuato sulla base dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario interessato in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento che sono state presentate o saranno presentate nel corso dell’anno civile in cui si è verificata l’inosservanza. Pertanto, al fine di garantire il nesso tra il comportamento dell’agricoltore e la sanzione nonché la parità di trattamento tra gli agricoltori, è opportuno prevedere che, qualora la stessa inosservanza si verifichi continuativamente per più anni civili, una sanzione amministrativa sia applicata e calcolata per ogni anno civile in cui è possibile accertare che si sia verificata l’inosservanza.
(11) Al fine di garantire che le sanzioni amministrative possano essere applicate e irrogate in modo efficace, è opportuno prevedere che, qualora nell’anno civile dell’accertamento la sanzione superi l’importo totale dei pagamenti concessi o da concedere al beneficiario o il beneficiario non presenti una domanda di aiuto, la sanzione sia applicata o irrogata mediante recupero.
(12) A norma dell’articolo 85, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116, indipendentemente dal fatto che un’inosservanza sia rilevata mediante un sistema di monitoraggio delle superfici o altri mezzi, non sono irrogate sanzioni amministrative qualora l’inosservanza non intenzionale non abbia conseguenze o abbia conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati. Data la natura irrilevante delle inosservanze che non hanno conseguenze o che hanno conseguenze insignificanti per quanto attiene al conseguimento dell’obiettivo della norma o del requisito interessati e onde ridurre l’onere amministrativo, tali inosservanze non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini dell’accertamento della ripetizione o della persistenza di un’inosservanza.
(13) A norma dell’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116, qualora uno Stato membro utilizzi il sistema di monitoraggio delle superfici per individuare i casi di inosservanza, può decidere di applicare una riduzione percentuale inferiore. È opportuno fissare una percentuale minima di riduzione.
(14) È opportuno stabilire norme relative al calcolo delle sanzioni amministrative per più inosservanze che si verificano nello stesso anno civile.
(15) Per garantire l’agevole transizione dalle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), si ritiene opportuno
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