Direttiva 2000/2/CE della Commissione del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Published date26 January 2000
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Transport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 21, 26 January 2000
TESTO consolidato: 32000L0002 — IT — 15.02.2000

2000L0002 — IT — 15.02.2000 — 000.001


Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B DIRETTIVA 2000/2/CE DELLA COMMISSIONE del 14 gennaio 2000 che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione ►C1 dei trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 021, 26.1.2000, p.23)

Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 211, 22.8.2000, pag. 17 (00/2)



▼B

DIRETTIVA 2000/2/CE DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2000

che adegua al progresso tecnico la direttiva 75/322/CEE del Consiglio relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione ►C1 dei trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)



LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 1 ), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata dei trattori agricoli o forestali a ruote ( 3 ), modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, in particolare l'articolo 5;

considerando quanto segue:
(1) La direttiva 75/322/CEE è una delle direttive particolari relative al sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 74/150/CEE. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva 74/150/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche si applicano a detta direttiva.
(2) La direttiva 75/322/CEE conteneva le prime misure destinate a garantire un livello elementare di compatibilità elettromagnetica per quanto riguardava i disturbi radioelettrici e, da allora, il progresso tecnico ha determinato un aumento della diversità e complessità dei dispositivi elettrici ed elettronici.
(3) Per tener conto della preoccupazione crescente in materia di sviluppo tecnologico dei materiali elettrici ed elettronici e della necessità di garantire la compatibilità generale dei differenti materiali elettrici ed elettronici, la direttiva 89/336/CEE del Consiglio ( 4 ), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE ( 5 ), ha introdotto norme generali in materia di compatibilità elettromagnetica per tutti i prodotti non disciplinati da una direttiva specifica.
(4) In virtù del principio stabilito dalla direttiva 89/336/CEE, le disposizioni generali di tale direttiva non si applicano o cessano di applicarsi agli apparecchi soggetti alle direttive specifiche nella misura in cui i requisiti previsti dalla citata direttiva sono armonizzati.
(5) La direttiva 75/322/CEE deve diventare una di tali direttive specifiche.
(6) L'adeguamento al progresso tecnico è stato attuato per i veicoli a motore dalla modifica della direttiva 95/54/CE della Commissione ( 6 ), relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore. È opportuno adottare requisiti equivalenti per eliminare i disturbi radioelettrici anche in relazione ai motori dei trattori agricoli e forestali, elaborando una direttiva specifica nell'ambito del sistema di omologazione in base al quale l'omologazione venga concessa da un'autorità nazionale designata sulla base dei requisiti tecnici armonizzati.
(7) A decorrere dal 1o ottobre 2001, è necessario che i requisiti tecnici relativi alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli, dei loro componenti e dei loro sistemi siano disciplinati esclusivamente dalla direttiva 75/322/CEE.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:



Articolo 1

La direttiva 75/322/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 75/322/CEE del Consiglio, del 20 maggio 1975, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote»

.

2) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, si intendono per “veicolo” i trattori ai sensi della direttiva 74/150/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri non possono rifiutare l'omologazione CE né l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, di sistema, componente o entità tecnica per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.»

3) L'articolo 3 è soppresso.

4) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

La presente direttiva costituisce una direttiva specifica ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 89/336/CEE del Consiglio ( 7 ), a decorrere dal 1o ottobre 2001.»

5) Gli allegati sono sostituiti dagli allegati da I a IX della direttiva 95/54/CE con le modifiche di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1o gennaio 2001, gli Stati membri non possono per motivi riguardanti la compatibilità elettromagnetica:

rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CE o l'omologazione di portata nazionale;

rifiutare l'omologazione CE di un componente o entità tecnica,

rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o l'immissione in circolazione di un veicolo,

vietare la vendita o l'uso di componenti o entità tecniche,

1. se tali veicoli, componenti o entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 75/322/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1o ottobre 2002, gli Stati membri:

cessano di rilasciare l'omologazione CE per tipo di veicoli, componenti o entità tecniche,

e

possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

2. di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, se non sono rispettate le prescrizioni della direttiva 75/322/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1o ottobre 2002 a norma della direttiva 77/537/CEE del Consiglio ( 8 ), né, se del caso, alle eventuali estensioni o proroghe di tali omologazioni.

4. A decorrere dal 1o ottobre 2008, gli Stati membri:

considerano i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma della direttiva 74/150/CEE non validi ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1, della medesima,

possono rifiutare la vendita e l'utilizzazione di unità elettriche o elettroniche nuove in quanto componenti o entità tecniche,

4. se non sono rispettate le prescrizioni della presente direttiva.

5. Salvo il disposto dei paragrafi 2 e 4, nel caso dei pezzi di ricambio, gli Stati membri continuano a concedere l'omologazione CE e ad autorizzare la vendita e l'utilizzazione di componenti o entità tecniche destinate ai tipi di veicoli omologati anteriormente al 1o ottobre 2002 a norma ►C1 della direttiva 75/322/CEE oppure della direttiva 77/537/CEE e la cui omologazione sia stata eventualmente prorogata.

Articolo 3

All'allegato I, punto 3.17, e all'allegato II, punto 2.4, della direttiva 74/150/CEE, i termini «dispositivo per la soppressione delle correnti parassite» sono sostituiti dai termini «compatibilità elettromagnetica».

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

Ai fini della presente direttiva, gli allegati...

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