Commission Directive 95/54/EC of 31 October 1995 adapting to technical progress Council Directive 72/245/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to motor vehicles and amending Directive 70/156/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the type-approval of motor vehicles and their trailers

Published date08 November 1995
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 266, 8 November 1995
EUR-Lex - 31995L0054 - IT 31995L0054

Direttiva 95/54/CE della Commissione, del 31 ottobre 1995, che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati Membri, relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 266 del 08/11/1995 pag. 0001 - 0066


DIRETTIVA 95/54/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 ottobre 1995

che adegua al progresso tecnico la direttiva 72/245/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri, relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE per quanto riguarda l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/81/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

vista la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative degli Stati membri relative alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche provocate dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (3), modificata dalla direttiva 89/491/CEE della Commissione (4), in particolare l'articolo 4,

considerando che la direttiva 72/245/CEE è una delle direttive particolari relative al sistema di omologazione CEE istituito dalla direttiva 70/156/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano alla presente direttiva;

considerando in particolare che l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 70/156/CEE prescrivono che ciascuna direttiva particolare deve essere corredata da una scheda informativa contenente i punti specificati nell'allegato I della medesima direttiva particolare, nonché da una scheda di omologazione basata sull'allegato VI, per consentire il trattamento informatico dell'omologazione;

considerando che la direttiva 72/245/CEE ha costituito il primo intervento in materia, introducendo la compatibilità elettromagnetica di base relativamente alle perturbazioni radioelettriche e che, da allora, con il progresso tecnico sono aumentate la complessità e la diversità degli apparecchi elettrici ed elettronici;

considerando che, in seguito alle crescenti preoccupazioni suscitate dallo sviluppo tecnologico nel settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, ed alla necessità di garantire la compatibilità generale delle varie apparecchiature elettriche ed elettroniche, la direttiva 89/336/CEE del Consiglio (5), modificata da ultimo dalla direttiva 93/68/CEE (6), ha stabilito disposizioni generali relative alla compatibilità elettromagnetica applicabili a tutti i prodotti;

considerando che la direttiva 89/336/CEE stabilisce il principio secondo il quale, nella misura in cui vengono armonizzati i requisiti di protezione di cui alla stessa direttiva, le disposizioni generali non si applicano o cessano di essere applicate agli apparecchi disciplinati dalle direttive specifiche;

considerando che, per quanto riguarda i veicoli a motore, i loro componenti e le entità tecniche, è necessario emanare una direttiva specifica nel quadro del sistema europeo di omologazione per disciplinare, in base ai requisiti tecnici armonizzati, le omologazioni concesse dalle autorità nazionali designate;

considerando che la direttiva 72/245/CEE del Consiglio, come modificata dalla presente direttiva, diviene detta direttiva specifica;

considerando che altre direttive relative ai veicoli a motore e ai loro componenti ed entità tecniche fanno riferimento alla compatibilità elettromagnetica, nel contesto della direttiva 70/156/CEE;

considerando che, dal 1° gennaio 1996, le prescrizioni tecniche relative alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e dei relativi componenti e sistemi devono essere disciplinate unicamente dalla direttiva 72/245/CEE;

considerando che è necessario modificare la direttiva 70/156/CEE in conseguenza dell'estensione del campo di applicazione della direttiva 72/245/CEE a tutte le categorie di veicoli;

considerando che occore fare riferimento alla direttiva 72/306/CEE del Consiglio (1), modificata dalla direttiva 89/491/CEE ai fini della distinzione tra motori ad accensione comandata e motori ad accensione per compressione;

considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 72/245/CEE è così modificata:

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 72/245/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1972, relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore».

2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ai fini della presente direttiva, per «veicolo» si intendono i veicoli definiti nella direttiva 70/156/CEE.»

3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri non possono negare l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se le prescrizioni della presente direttiva, sono soddisfatte.»

4) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 89/336/CEE del Consiglio (*), con decorrenza 1° gennaio 1996.

2. I veicoli, i componenti e le entità tecniche omologati in conformità della presente direttiva sono considerati conformi alle disposizioni delle direttive, elencate nell'allegato IV della direttiva 92/53/CEE del Consiglio (**), riguardanti la compatibilità elettromagnetica.

(*) GU n. L 139 del 23. 5. 1989, pag. 19.

(**) GU n. L 225 del 10. 8. 1992, pag. 1.»

5) Gli allegati sono sostituiti dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. A decorrere dal 1° dicembre 1995, gli Stati membri non possono:

- rifiutare, per un tipo di veicolo, l'omologazione CEE o l'omologazione di portata nazionale;

- rifiutare, per un tipo di componente o di entità tecnica, l'omologazione CEE di componente o di entità tecnica,

oppure

- rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la prima messa in circolazione dei veicoli;

- vietare la vendita o l'impiego dei componenti o delle entità tecniche,

per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica se i veicoli, i componenti o le entità tecniche sono conformi alle prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1996, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare l'omologazione CEE di un veicolo, l'omologazione CEE di componente o l'omologazione CEE di entità tecnica,

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

di un tipo di veicolo, componente o entità tecnica, per motivi concernenti la compatibilità elettromagnetica, se le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, non sono soddisfatte.

3. Il paragrafo 2 non si applica ai tipi dei veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/306/CEE, o, eventualmente, ad una successiva estensione dell'omologazione.

4. A decorrere dal 1° ottobre 2002, gli Stati membri:

- non considerano più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi in conformità della direttiva 70/156/CEE ai fini dell'articolo 7, paragrafo 1 della medesima direttiva,

- possono rifiutare l'immatricolazione e vietare la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non sono accompagnati da un certificato di conformità ai sensi della direttiva 70/156/CEE,

- possono vietare la vendita e la messa in circolazione di unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche,

se le prescrizioni della presente direttiva non sono soddisfatte.

5. A decorrere dal 1° ottobre 2002, le prescrizioni della direttiva 72/245/CEE, modificata dalla presente direttiva, relative alle unità elettriche/elettroniche in quanto componenti o entità tecniche, si applicano ai fini dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva 70/156/CEE.

6. In deroga ai paragrafi 2 e 5, per quanto riguarda la sostituzione delle parti, gli Stati membri possono continuare a rilasciare l'omologazione CEE e consentire la vendita e la messa in circolazione di componenti o di entità tecniche destinate a tipi di veicoli omologati anteriormente al 1° gennaio 1996 ai sensi della direttiva 72/245/CEE o della direttiva 72/306/CEE o, eventualmente, della successiva estensione dell'omologazione.

Articolo 3

All'allegato IV, parte I della direttiva 70/156/CEE, al punto n. 10 viene aggiunta una «x» in tutte le colonne della voce «Applicazione» che riguardano i veicoli della categoria O.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° dicembre 1995. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri...

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