Commission Directive 2001/3/EC of 8 January 2001 adapting to technical progress Council Directive 74/150/EEC relating to the type-approval of wheeled agricultural or forestry tractors and Council Directive 75/322/EEC relating to the suppression of radio interference produced by spark-ignition engines fitted to wheeled agricultural or forestry tractors (Text with EEA relevance)

Published date30 January 2001
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 28, 30 January 2001
EUR-Lex - 32001L0003 - IT 32001L0003

Direttiva 2001/3/CE della Commissione, dell'8 gennaio 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 028 del 30/01/2001 pag. 0001 - 0042


Direttiva 2001/3/CE della Commissione

dell'8 gennaio 2001

che adegua al progresso tecnico la direttiva 74/150/CEE del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote e la direttiva 75/322/CEE del Consiglio, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) È necessario chiarire meglio alcuni articoli della direttiva 74/150/CEE e adeguarne gli allegati per armonizzarli con quelli della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4), e con quelli della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(5), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(6).

(2) La direttiva 75/322/CEE del Consiglio(7), modificata da ultimo dalla direttiva 2000/2/CE della Commissione(8), contiene una scheda informativa per la quale occorre una nuova numerazione che tenga conto di quella introdotta dalla presente direttiva.

(3) Le direttive 74/150/CEE e 75/322/CEE devono pertanto essere modificate di conseguenza.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 12 della direttiva 74/150/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 74/150/CEE è così modificata:

1) All'articolo 2, lettera b), le parole "direttive particolari" sono sostituite dalle parole "direttive particolari di cui all'allegato II".

2) All'articolo 3, la seconda frase è sostituita dalla seguente:"Essa è accompagnata da un elenco tassativo di informazioni o da una scheda informativa i cui modelli figurano all'allegato I, nonché dai documenti citati in detta scheda."

3) All'articolo 4, paragrafo 1, l'alinea è sostituito dal seguente:"Ciascuno Stato membro omologa ogni tipo di trattore (definito all'allegato II, come pure la categoria alla quale appartiene), che soddisfi alle seguenti condizioni:".

4) Gli allegati sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

L'allegato II.A (escluse le appendici) della direttiva 75/322/CEE è sostituito dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle presente direttiva entro il 30 giugno 2002. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 gennaio 2001.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 84 del 28.3.1974, pag. 10.

(2) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(3) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.

(4) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 9.

(5) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.

(6) GU L 106 del 3.5.2000, pag. 1.

(7) GU L 147 del 9.6.1975, pag. 28.

(8) GU L 21 del 26.1.2000, pag. 23.

ALLEGATO I

"ELENCO DEGLI ALLEGATI

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO I

MODELLI DI SCHEDE INFORMATIVE

(Tutte le schede informative di cui alla presente direttiva e alle direttive particolari devono essere costituite esclusivamente da un estratto dell'elenco completo che segue e rispettare il sistema di numerazione)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

MODELLO A

Elenco completo

Il presente modello A deve essere presentato quando non è disponibile alcuna scheda di omologazione ai sensi di una direttiva particolare.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (o marche) (marca depositata dal costruttore): ...

0.2. Tipo (specificare eventuali varianti e versioni): ...

0.2.1. Designazione(i) commerciale(i), se disponibile: ...

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul trattore: ...

0.3.1 Targhetta del costruttore (posizione e modo di fissaggio): ...

0.3.2. Numero di identificazione del telaio (posizione): ...

0.4. Categoria del trattore (4): ...

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ...

0.6. Posizione e modo di fissaggio delle targhette e delle iscrizioni regolamentari (fotografie o disegni): ...

0.7. Posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE per i sistemi, i componenti e le entità tecniche: ...

0.8. Nome e indirizzo dello stabilimento o degli stabilimenti di montaggio: ...

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL TRATTORE

(accludere fotografie 3/4 anteriore e 3/4 posteriore o disegni di una versione rappresentativa, nonché lo schema complessivo quotato del trattore)

1.1. Numero di assi e di ruote: ...

1.1.1. Numero e posizione degli assi con pneumatici accoppiati (se del caso): ...

1.1.2. Numero e posizione degli assi sterzanti: ...

1.1.3. Assi motori (numero, posizione, possibilità di innesto e disinnesto di un altro asse): ...

1.1.4. Assi frenati (numero, posizione): ...

1.2. Posizione e disposizione del motore: ...

1.3. Posizione del volante: a destra/a sinistra/centrale (1)

1.4. Posto di guida reversibile: sì/no (1)

1.5. Telaio: telaio a trave centrale/ telaio a longheroni/ telaio articolato/ altro (1)

1.6. Trattore progettato per la circolazione: a destra/ a sinistra (1)

2. MASSE E DIMENSIONI (5) (kg e mm)

(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.1. Massa(e) a vuoto: ...

2.1.1. Massa(e) a vuoto del trattore in ordine di marcia (15) (che serve da riferimento per le differenti direttive particolari) (comprendente il dispositivo di protezione contro il capovolgimento, senza accessori forniti a richiesta, ma con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente)(6):

- massima: ...

- minima: ...

2.1.1.1. Distribuzione di tale(i) massa(e) fra gli assi: ...

2.2. Massa(e) massima(e) dichiarata(e) dal costruttore: ...

2.2.1. Massa(e) massima(e) a pieno carico del trattore secondo i tipi previsti di pneumatici: ...

2.2.2. Distribuzione di tale(i) massa(e) fra gli assi: ...

2.2.3. Limiti della distribuzione della(e) massa(e) fra gli assi (specificare i limiti minimi in percentuale sull'asse anteriore e sull'asse posteriore): ...

2.2.3.1. Massa(e) e pneumatici:

>SPAZIO PER TABELLA>

2.2.4. Carico utile (o carichi utili)(15): ...

2.3. Masse di zavorratura (peso complessivo, materiale, numero di pezzi): ...

2.3.1. Distribuzione di tali masse fra gli assi: ...

2.4. Massa(e) rimorchiabile(i) tecnicamente ammissibile(i) [suddivisa(e) secondo il tipo di attacco]

2.4.1. Massa rimorchiabile non frenata: ...

2.4.2. Massa rimorchiabile con dispositivo di frenatura indipendente: ...

2.4.3. Massa rimorchiabile con frenatura ad inerzia: ...

2.4.4. Massa rimorchiabile con frenatura assistita (idraulica o pneumatica): ...

2.4.5. Massa(e) complessiva(e) tecnicamente ammissibile(i) del complesso trattore-rimorchio (in funzione delle diverse configurazioni di frenatura del rimorchio): ...

2.4.6. Posizione del punto di aggancio

2.4.6.1. Altezza libera dal suolo:

2.4.6.1.1. Altezza massima: ...

2.4.6.1.2. Altezza minima: ...

2.4.6.2. Distanza sul piano verticale passando per l'asse dell'assale posteriore: ...

2.5. Interasse (7): ...

2.6. Carreggiata massima e minima per ciascun asse (misurata tra i piani di simmetria dei pneumatici semplici o accoppiati secondo il montaggio normale dei pneumatici) (che il costruttore deve precisare)(8): ...

2.7. Dimensioni fuori tutto del trattore con dispositivo di aggancio

2.7.1. Lunghezza (9) per la circolazione su strada:

- massima: ...

- minima: ...

2.7.2. Larghezza (10) per la circolazione su strada:

- massima: ...

- minima: ...

2.7.3. Altezza (11) per la circolazione su strada:

- massima: ...

- minima: ...

2.7.4. Sbalzo anteriore (12):

- massimo: ...

- minimo: ...

2.7.5. Sbalzo posteriore (13):

- massimo: ...

- minimo: ...

2.7.6. Altezza da suolo (14):

- massima: ...

- minima: ...

3. MOTORE

3.1. Parte 1 - Dati generali

3.1.1. Motore capostipite/Tipo di motore (1), (20)

Marca (o marche) depositata(e) dal costruttore: ...

3.1.2. Tipo e designazione commerciale del motore capostipite e (se del caso) della famiglia del motore (o dei motori)(1) ...

3.1.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul motore (o sui motori) e metodo di apposizione:

...

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