Commission Directive 2002/64/EC of 15 July 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include cinidon-ethyl, cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-M and picolinafen as active substances

Published date18 July 2002
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 189, 18 July 2002
EUR-Lex - 32002L0064 - IT 32002L0064

Direttiva 2002/64/CE della Commissione, del 15 luglio 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen

Gazzetta ufficiale n. L 189 del 18/07/2002 pag. 0027 - 0032


Direttiva 2002/64/CE della Commissione

del 15 luglio 2002

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive cinidon etile, cialofop butile, famoxadone, florasulam, metalaxil-M e picolinafen

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/48/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 28 aprile 1997 il Regno Unito ha ricevuto dalla BASF la domanda di iscrizione della sostanza attiva cinidon etile nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 98/398/CE della Commissione(3) è stato confermato che il fascicolo era "completo", nel senso che poteva essere considerato in linea di massima conforme ai requisiti relativi in materia di dati e di informazioni stabiliti all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 30 aprile 1997 l'Italia ha ricevuto dalla Dow AgroSciences una domanda relativa al cialofop butile. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/242/CE della Commissione(4).

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 20 ottobre 1996 la Francia ha ricevuto dalla DuPont de Nemours una domanda relativa al famoxadone. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/591/CE della Commissione(5).

(4) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 febbraio 1998 il Belgio ha ricevuto dalla Dow AgroSciences una domanda relativa al florasulam. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 98/676/CE della Commissione(6).

(5) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 9 febbraio 1996 il Belgio ha ricevuto dalla Novartis Crop Protection AG - attualmente Syngenta - una domanda relativa al metalaxil-M. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 97/591/CE.

(6) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 10 maggio 1999 la Germania ha ricevuto dalla BASF-AG una domanda relativa al picolinafen. Il fascicolo relativo alla domanda è stato dichiarato completo con la decisione 1999/555/CE della Commissione(7).

(7) Gli effetti delle sostanze attive sopra citate sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva...

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