Commission Directive 2002/81/EC of 10 October 2002 amending Council Directive 91/414/EEC to include flumioxazine as active substance (Text with EEA relevance)

Published date12 October 2002
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 276, 12 October 2002
EUR-Lex - 32002L0081 - IT 32002L0081

Direttiva 2002/81/CE della Commissione, del 10 ottobre 2002, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 276 del 12/10/2002 pag. 0028 - 0030


Direttiva 2002/81/CE della Commissione

del 10 ottobre 2002

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva flumiossazina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2002/64/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 2 maggio 1994 la Francia ha ricevuto dalla Sumitomo SA la domanda di iscrizione della sostanza attiva flumiossazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 97/631/CE della Commissione(3), del 12 settembre 1997, è stato confermato che il fascicolo era "completo", nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 20 gennaio 1998 un progetto di relazione di valutazione della sostanza.

(3) Il progetto di relazione è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 28 giugno 2002 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente la flumiossazina.

(4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame della flumiossazina sono stati sottoposti anche al comitato scientifico per le piante. A tale comitato è stato chiesto di pronunciarsi sui protocolli dei test utilizzati in studi di livello superiore per valutare gli effetti della sostanza attiva sulle piante...

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