Commission Directive 2003/101/EC of 3 November 2003 amending Council Directive 92/109/EEC on the manufacture and placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (Text with EEA relevance)

Published date04 November 2003
Subject Matterpublic health,Internal market - Principles,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 286, 04 November 2003
EUR-Lex - 32003L0101 - IT 32003L0101

Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 286 del 04/11/2003 pag. 0014 - 0016


Direttiva 2003/101/CE della Commissione

del 3 novembre 2003

recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE(2) della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope(3), è necessario attuare la decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988.

(2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione(5).

(3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3.

(4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è opportuno stabilire valori soglia per il...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT