Commission Directive 2003/101/EC of 3 November 2003 amending Council Directive 92/109/EEC on the manufacture and placing on the market of certain substances used in the illicit manufacture of narcotic drugs and psychotropic substances (Text with EEA relevance)
Published date | 04 November 2003 |
Subject Matter | public health,Internal market - Principles,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 286, 04 November 2003 |
Direttiva 2003/101/CE della Commissione, del 3 novembre 2003, recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 286 del 04/11/2003 pag. 0014 - 0016
Direttiva 2003/101/CE della Commissione
del 3 novembre 2003
recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/109/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1992, relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/8/CE(2) della Commissione, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) In base agli obblighi assunti dalla Comunità con la decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità economica europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope(3), è necessario attuare la decisione adottata dalla Commissione delle Nazioni Unite sugli stupefacenti nel marzo del 2001 e aggiungere l'anidride acetica e il permanganato di potassio alla tabella 1 dell'allegato alla convenzione delle Nazioni Unite del 1988.
(2) È altresì opportuno uniformare la direttiva 92/109/CEE al regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1232/2002 della Commissione(5).
(3) Nell'allegato I alla direttiva 92/109/CEE il permanganato di potassio deve essere incluso nell'elenco delle sostanze della categoria 2 e tolto dall'elenco di sostanze della categoria 3.
(4) Per garantire che gli scambi commerciali all'interno della Comunità non subiscano effetti negativi è opportuno stabilire valori soglia per il...
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