Commission Directive 2003/120/EC of 5 December 2003 amending Directive 90/496/EEC on nutrition labelling for foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date20 December 2003
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 333, 20 December 2003
EUR-Lex - 32003L0120 - IT

Direttiva 2003/120/CE della Commissione, del 5 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 333 del 20/12/2003 pag. 0051 - 0051


Direttiva 2003/120/CE della Commissione

del 5 dicembre 2003

che modifica la direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) Mediante la decisione 2003/867/CE della Commissione(2) è stata autorizzata l'immissione sul mercato di salatrim come nuovo ingrediente alimentare da impiegarsi nei prodotti da forno e prodotti della confetteria a valore energetico ridotto, in conformità del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003(4).

(2) Il Comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 13 dicembre 2001, sulla valutazione dell'innocuità di salatrim da utilizzarsi come sostituto dei grassi a contenuto calorico ridotto, quale nuovo ingrediente alimentare, ha dichiarato che il valore energetico di tale sostanza è compreso tra 5 e 6 kcal/g.

(3) Conformemente alle norme in vigore, il valore energetico di salatrim, classificato tra i grassi, va calcolato in base al coefficiente di conversione dei grassi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 90/496/CEE, ossia 9 kcal/g. L'applicazione di tale coefficiente di conversione per il calcolo del contenuto energetico dichiarato di un prodotto non consente una chiara indicazione del ridotto contenuto energetico, ottenuto tramite l'impiego di salatrim nella sua fabbricazione, né la piena informazione del consumatore. Pertanto nel calcolare il valore energetico dichiarato del prodotto alimentare è necessario applicare il coefficiente di conversione appropriato.

(4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

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