Commission Directive 2004/20/EC of 2 March 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include chlorpropham as an active substance (Text with EEA relevance)

Published date09 March 2004
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 70, 09 March 2004
EUR-Lex - 32004L0020 - IT

Direttiva 2004/20/CE della Commissione, del 2 marzo 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0032 - 0034


Direttiva 2004/20/CE della Commissione

del 2 marzo 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva chlorpropham

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(2), fissa un elenco di sostanze attive di prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Detto elenco comprende il chlorpropham.

(2) Gli effetti del chlorpropham sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Ai sensi del regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione, del 27 aprile 1994, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92(3), i Paesi Bassi sono stati designati quale Stato membro relatore. Il 30 aprile 1996 i Paesi Bassi hanno presentato alla Commissione le relative raccomandazioni e relazioni di valutazione, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.

(3) Dette relazioni di valutazione sono state riesaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4) Il riesame si è concluso il 28 novembre 2003 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al chlorpropham.

(5) Dal riesame del chlorpropham non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato...

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