Commission Directive 2004/95/EC of 24 September 2004 amending Council Directive 90/642/EEC as regards the maximum residues levels of bifenthrin and famoxadone fixed therein(Text with EEA relevance)

Published date28 September 2004
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 301, 28 September 2004
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28.9.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 301/42

DIRETTIVA 2004/95/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2004

che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di bifentrin e di famoxadone in essa fissate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari da utilizzare su colture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono essere basate sulla valutazione degli effetti sulla salute umana e degli animali nonché sull'ambiente. Tra gli elementi da prendere in considerazione per tali valutazioni si deve tener conto dell'esposizione degli operatori e degli astanti nonché dell'impatto sugli ambienti terrestre, acquatico e atmosferico ed inoltre dell'impatto sulle persone e sugli animali derivante dal consumo di residui presenti nelle colture trattate.
(2) Le quantità massime di residui rispecchiano l'uso di quantità minime di antiparassitari per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
(3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere tenute costantemente sotto controllo. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati, informazioni e utilizzazioni.
(4) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica quando utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, quando non vi sono utilizzazioni autorizzate, quando utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure quando utilizzazioni in paesi terzi che causano la presenza di residui in o su prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
(5) Alla Commissione sono state comunicate informazioni su utilizzazioni nuove o modificate di alcuni antiparassitari disciplinati dalla direttiva 90/642/CEE. Esse riguardano il bifentrin, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2002/79/CE della Commissione (3), e il famoxadone, per il quale le quantità massime di residui sono state fissate nella direttiva 2003/60/CE della Commissione (4).
(6) L'esposizione in vita dei consumatori a detti antiparassitari attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (5). Si è calcolato che le quantità massime di residui in causa non comportano il superamento delle assunzioni giornaliere accettabili.
(7) L’esposizione acuta dei consumatori al famoxadone, per il quale esiste una dose acuta di riferimento (DAR), attraverso prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità europea, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall’Organizzazione mondiale della sanità. Si è tenuto conto del parere del comitato scientifico per le piante, in particolare del parere e delle raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori di prodotti alimentari trattati con antiparassitari. La valutazione della quantità assunta di famoxadone indica che la fissazione delle quantità massime di residui di cui trattasi non comporterà il superamento della dose acuta di riferimento. Nel caso del bifentrin, l’esame delle informazioni disponibili ha evidenziato che non è necessaria alcuna dose acuta di riferimento e che pertanto una valutazione a breve termine non ha motivo di essere.
(8) È quindi opportuno fissare nuove quantità massime di residui per tali antiparassitari.
(9) La direttiva 90/642/CEE deve pertanto essere modificata di conseguenza.
(10) La fissazione o la modifica a livello comunitario di quantità massime provvisorie di residui non impedisce che gli Stati membri stabiliscano quantità massime provvisorie per famoxadone conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e al suo allegato VI. Si ritiene che un periodo di quattro anni sia sufficiente per permettere altre utilizzazioni della sostanza attiva in questione. Dopodiché le quantità massime di residui provvisorie dovrebbero diventare definitive.
(11) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Le quantità massime di residui di antiparassitari per il bifentrin e il famoxadone indicate nell'allegato II della direttiva 90/642/CEE sono sostituite da quelle che figurano nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 25 marzo 2005, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 26 marzo 2005.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/61/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 81).

(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/71/CE della Commissione (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 104).

(3) GU L 291 del 28.10.2002, pag. 1.

(4) GU L 155 del 24.6.2003, pag. 15.

(5) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta); a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO

«Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Residui di antiparassitari e limiti massimi di residui (mg/kg)
Bifentrin Famoxadone
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
i) AGRUMI
0,1 0,02 (1) (2)
Pompelmi e pomeli
Limoni
Limette
Mandarini (comprese clementine e altri ibridi)
Arance
Pomeli
Altro
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
0,05 (1) 0,02 (1) (2)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di anacardio
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli o semi di pino domestico
Pistacchi
Noci comuni
Altro
iii) POMACEE
0,3 0,02 (1) (2)
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv) DRUPACEE
0,2 0,02 (1) (2)
Albicocche
Ciliegie
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a) Uve da tavola e da vino
0,2 2 (2)
Uve da tavola
Uve da vino
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)
0,5 0,02 (1) (2)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
0,02 (1) (2)
More 0,3
More di rovo
More-lamponi
Lamponi 0,3
Altro 0,05 (1)
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
0,05 (1) 0,02 (1) (2)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altro
e) Bacche e frutti selvatici
0,05 (1) 0,02 (1) (2)
vi) FRUTTA VARIA
0,02 (1) (2)
Avocadi
Banane 0,1
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litci
Manghi
Olive
Passiflore
Ananassi
Melagrane
Altro 0,05 (1)
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i) ORTAGGI A RADICE E TUBERO
0,05 (1) 0,02 (1) (2)
Bietola rossa (o da orto)
...

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