Commission Directive 2005/10/EC of 4 February 2005 laying down the sampling methods and the methods of analysis for the official control of the levels of benzo(a)pyrene in foodstuffsText with EEA relevance

Published date06 October 2006
Subject MatterConsumer protection,Approximation of laws,Foodstuffs
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8.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 34/15

DIRETTIVA 2005/10/CE DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2005

recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 85/591/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente l’istituzione di modalità di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo dei prodotti destinati all’alimentazione umana (1), in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell’8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari (2), stabilisce il tenore massimo di benzo(a)pirene e fa riferimento a disposizioni che indicano i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare.
(2) La direttiva 93/99/CEE del Consiglio, del 29 ottobre 1993, riguardante le misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari (3), introduce un sistema di norme di qualità per i laboratori incaricati dagli Stati membri di effettuare il controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
(3) Si ritiene opportuno definire criteri generali, cui devono conformarsi i metodi di analisi, onde garantire che i laboratori incaricati del controllo ufficiale usino una metodologia con livelli di prestazioni comparabili. Si ritiene inoltre molto importante che i risultati delle analisi siano riportati e interpretati in modo uniforme onde garantire un’applicazione armonizzata. Queste norme d’interpretazione vanno applicate ai risultati delle analisi relative al campione destinato al controllo ufficiale. Nel caso di analisi a fini di ricorso o arbitraggio, si applica la normativa nazionale.
(4) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il campionamento destinato al controllo ufficiale dei livelli di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari venga effettuato conformemente ai metodi descritti nell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la preparazione dei campioni e i metodi d’analisi utilizzati per i controlli ufficiali dei livelli di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari sono conformi ai criteri descritti nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 12 mesi dalla sua pubblicazione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione i testi di tali disposizioni e una tabella di corrispondenza tra queste ultime e la presente direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate da tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono come formulare il suddetto riferimento.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 50. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 208/2005 (cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 290 del 24.11.1993, pag. 14. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.


ALLEGATO I

METODI DI CAMPIONAMENTO PER IL CONTROLLO UFFICIALE DEL TENORE DI BENZO(A)PIRENE NELLE DERRATE ALIMENTARI

1. Finalità e campo di applicazione

I campioni destinati ai controlli ufficiali del tenore di benzo(a)pirene nei prodotti alimentari vengono prelevati conformemente alla metodologia descritta qui di seguito. I campioni globali così ottenuti sono considerati rappresentativi dei lotti. La conformità al tenore massimo fissato nel regolamento (CE) n. 466/2001 viene stabilita sulla base dei livelli determinati nei campioni di laboratorio.

2. Definizioni

«Partita»: quantità identificabile di una derrata alimentare, oggetto di una consegna e per la quale il funzionario responsabile ha stabilito che presenta caratteristiche comuni, quali l’origine, la varietà, il tipo d’imballaggio, il confezionatore dell'imballaggio, lo speditore o i contrassegni.

«Sottopartita»: parte designata di una partita al fine di applicare il metodo di campionamento sulla parte in questione; ciascuna sottopartita deve essere separata fisicamente e identificabile.

«Campione elementare»: quantitativo di materiale prelevato da un solo punto della partita o della sottopartita.

«Campione globale»: totale di tutti i campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita.

«Campione di laboratorio»: campione destinato al laboratorio.

3. Disposizioni generali

3.1. Personale

Il prelievo è effettuato da persona qualificata e abilitata, secondo quanto specificato dagli Stati membri.

3.2. Prodotto da campionare

Ciascuna partita da analizzare è oggetto di campionatura separata.

3.3. Precauzioni da prendere

Durante il campionamento e la preparazione dei campioni occorre adottare precauzioni per evitare qualsiasi alterazione che possa modificare il tenore di benzo(a)pirene, compromettere l’analisi o la rappresentatività del campione globale.

3.4. Campioni elementari

I campioni elementari sono prelevati per quanto possibile in vari punti distribuiti nell’insieme della partita o sottopartita. Qualsiasi deroga a tale norma deve essere segnalata nel verbale.

3.5. Preparazione del campione globale

Il campione globale è costituito da tutti i campioni elementari. Il campione globale viene omogeneizzato in...

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