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30.8.2006 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 235/17 |
DIRETTIVA 2006/74/CE DELLA COMMISSIONE
del 21 agosto 2006
che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ai fini dell’inserimento del diclorprop-P, del metconazolo, del pirimetanil e del triclopir come sostanze attive
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) | I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende: diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir. |
(2) | Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diclorprop-P lo Stato membro relatore era la Danimarca e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 novembre 2003. Per il metconazolo lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 27 gennaio 2004. Per il pirimetanil lo Stato membro relatore era l’Austria e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 15 aprile 2004. Per il triclopir lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 21 novembre 2003. |
(3) | Le relazioni di valutazione sono state esaminate con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentate alla Commissione il 14 dicembre 2005 per il triclopir e il 13 gennaio 2006 per il diclorprop-P, il metconazolo e il pirimetanil sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). Le relazioni sono state esaminate dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvate il 23 maggio 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir. |
(4) | Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva. |
(5) | Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il diclorprop-P, il pirimetanil e il triclopir. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È perciò opportuno sottoporre a ulteriori esami il diclorprop-P, il pirimetanil e il triclopir al fine di confermare la valutazione del rischio riguardo a una serie di aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti. |
(6) | È necessario accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I, onde consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall’iscrizione. |
(7) | Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in conseguenza della iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, gli Stati dispongono di sei mesi di tempo dalla data dell’iscrizione per rivedere vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diclorprop-P, metconazolo, pirimetanil e triclopir e garantire il rispetto dei requisiti della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle condizioni dell’allegato I. Gli Stati membri provvedono a modificare, sostituire o ritirare, a seconda dei casi, le vigenti autorizzazioni secondo le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e ad ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE. |
(8) | L’esperienza acquisita con precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5), dimostra che possono emergere difficoltà di interpretazione sugli obblighi dei titolari di autorizzazioni in vigore riguardo all’accesso ai |
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