Commission Directive 2007/25/EC of 23 April 2007 amending Council Directive 91/414/EEC to include dimethoate, dimethomorph, glufosinate, metribuzin, phosmet and propamocarb as active substances (Text with EEA relevance)

Published date29 February 2008
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
L_2007106IT.01003401.xml
24.4.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 106/34

DIRETTIVA 2007/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 23 aprile 2007

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione delle sostanze attive dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb.
(2) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il dimetoato lo Stato membro relatore era il Regno Unito e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 4 agosto 2004. Per il dimetomorf e il metribuzin, lo Stato membro relatore era la Germania e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate, rispettivamente, l’11 giugno 2004 e il 23 agosto 2004. Per il glufosinate lo Stato membro relatore era la Svezia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 3 gennaio 2003. Per il fosmet lo Stato membro relatore era la Spagna e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 23 agosto 2004. Per il propamocarb lo Stato membro relatore era l’Irlanda e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 5 ottobre 2004.
(3) I rapporti di valutazione sono stati esaminati con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentati alla Commissione il 14 marzo 2005 per il glufosinate, il 12 maggio 2006 per il fosmet e il propamocarb, il 23 giugno 2006 per il dimetoato e il dimetomorf, il 28 luglio 2006 per il metribuzin, sotto forma di rapporti scientifici dell’EFSA (4). I rapporti sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvati il 24 novembre 2006 sotto forma di relazioni di riesame della Commissione sul dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb.
(4) Dalle valutazioni effettuate è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb possano ottemperare in linea di massima alle prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nelle relazioni di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere le sostanze attive di cui trattasi nell’allegato I affinché in tutti gli Stati membri si possa procedere al rilascio delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive conformemente alla summenzionata direttiva.
(5) Fatte salve queste conclusioni, è opportuno ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici riguardanti il dimetoato, il glufosinate, il metribuzin e il fosmet. A norma dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CE l’iscrizione di una sostanza nell’allegato I può essere subordinata a condizioni. È pertanto opportuno richiedere che ulteriori esami vengano effettuati per il dimetoato, il glufosinate, il metribuzin e il fosmet al fine di avere una conferma della valutazione del rischio relativamente ad alcuni aspetti e che tali studi siano presentati dai notificanti.
(6) È opportuno accordare un lasso di tempo ragionevole prima che una sostanza attiva venga iscritta nell’allegato I per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti derivanti dall’iscrizione.
(7) Fermi restando gli obblighi stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE come conseguenza dell’iscrizione di una sostanza attiva nell’allegato I, agli Stati membri va concesso un periodo di sei mesi a decorrere dall’iscrizione, affinché possano rivedere le autorizzazioni esistenti per fitofarmaci contenenti dimetoato, dimetomorf, glufosinate, metribuzin, fosmet e propamocarb, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni di cui alla direttiva 91/414/CEE, in particolare dell’articolo 13 e delle pertinenti condizioni elencate nell’allegato I. Gli Stati membri dovrebbero modificare, sostituire o ritirare, se del caso, le autorizzazioni esistenti o rilasciare nuove autorizzazioni conformi alle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, è concesso un periodo più lungo per presentare e valutare il fascicolo completo, di cui all’allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ogni suo impiego previsto, ai sensi dei principi uniformi di cui alla direttiva 91/414/CEE.
(8) Le esperienze ottenute con le precedenti iscrizioni nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione (5) hanno dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione degli obblighi di chi detiene autorizzazioni esistenti in relazione all’accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà è quindi necessario chiarire gli obblighi degli Stati membri, specialmente quello di verificare che il titolare di un’autorizzazione dimostri di avere accesso a un fascicolo conforme alle prescrizioni dell’allegato II della direttiva stessa. Tale chiarimento non impone tuttavia nessun nuovo obbligo agli Stati membri o ai titolari di autorizzazioni rispetto alle direttive finora adottate e che modificano l’allegato I.
(9) È pertanto opportuno modificare la direttiva 91/414/CEE di conseguenza.
(10) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT