Commission Directive 2007/56/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for azoxystrobin, chlorothalonil, deltamethrin, hexachlorobenzene, ioxynil, oxamyl and quinoxyfen (Text with EEA relevance )

Published date18 September 2007
Subject MatterPlant health legislation,Environment,Foodstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 18 September 2007
L_2007243IT.01005001.xml
18.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/50

DIRETTIVA 2007/56/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di azossistrobina, clorotalonil, deltametrina, esaclorobenzene, ioxinil, oxamil e quinoxifen

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (1), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (4), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni di prodotti fitosanitari destinati a essere utilizzati su culture specifiche sono di competenza degli Stati membri. Tali autorizzazioni devono basarsi sulla valutazione degli effetti dei prodotti sulla salute umana e animale e sull'ambiente. Gli elementi da prendere in considerazione nel corso della valutazione comprendono l'esposizione dell'operatore e delle altre persone presenti e gli effetti sull'ambiente terrestre, acquatico e aereo, nonché gli effetti, sugli esseri umani e sugli animali, del consumo di residui presenti sulle colture trattate.
(2) Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'utilizzazione di quantità minime di antiparassitari per garantire una protezione efficace dei vegetali, applicate in modo tale che la quantità di residui sia la minore possibile e sia tossicologicamente accettabile, in particolare in termini di apporto alimentare stimato.
(3) Le QMR di antiparassitari coperti dalla direttiva 90/642/CEE devono essere costantemente riesaminate. Esse possono essere modificate per tenere conto di nuove utilizzazioni o di cambi di utilizzazione. Sono state comunicate alla Commissione informazioni relative a nuove utilizzazioni o a cambi di utilizzazione che richiedono una modifica delle quantità di residui di azossistrobina, clorotalonil, ioxinil e quinoxifen.
(4) Per quanto riguarda l'esaclorobenzene, la Commissione ha ricevuto informazioni secondo le quali, a causa di una contaminazione ambientale, questo antiparassitario poteva essere presente in quantità superiori al limite di determinazione analitica nei semi di zucca, prodotto consumato come prodotto alimentare in alcuni Stati membri. È pertanto necessario inserire i «semi di zucca» nell'allegato I della direttiva 90/642/CEE e fissare le QMR applicabili a tali semi per proteggere i consumatori contro quantità eccessive di residui di esaclorobenzene.
(5) Per quanto riguarda l'oxamil, sono state fissate QMR provvisorie nella direttiva 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (5), in attesa dei risultati delle prove. I risultati delle prove relative all'oxamil sono stati successivamente comunicati e valutati. Ne consegue che le QMR provvisorie per l'oxamil possono essere confermate.
(6) Anche per la deltametrina sono state fissate QMR provvisorie nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE dalla direttiva 2006/59/CE, in attesa della revisione del fascicolo di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE e della nuova registrazione dei preparati di deltametrina negli Stati membri. Dopo un approfondimento di analisi, è risultato opportuno stabilire un termine supplementare per consentire un esame adeguato delle utilizzazioni della deltametrina autorizzate a livello degli Stati membri. È quindi opportuno prorogare la validità delle QMR provvisorie di deltametrina.
(7) L'esposizione dei consumatori agli antiparassitari sopra menzionati durante tutta la loro vita attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso della Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (6). È opportuno fissare per questi antiparassitari, sulla base delle stime e delle valutazioni, QMR in grado di garantire che le dosi giornaliere ammissibili non siano superate.
(8) Nel caso del clorotalonil e dell'ioxinil, per i quali esistono dosi acute di riferimento (DAR), l'esposizione acuta dei consumatori attraverso ciascuno dei prodotti alimentari e che possono contenere residui di questi antiparassitari è stata stimata e valutata conformemente alle procedure e alle prassi in uso nella Comunità, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'OMS. I pareri del comitato scientifico delle piante (CSP), in particolare gli orientamenti e raccomandazioni concernenti la tutela dei consumatori dai prodotti alimentari trattati con antiparassitari (7), sono stati debitamente presi in considerazione. È opportuno fissare per tali antiparassitari, sulla base della stima dell'apporto alimentare, QMR in grado di garantire che le DAR non saranno superate. Nel caso delle altre sostanze, una valutazione delle informazioni disponibili ha dimostrato che nessuna DAR era necessaria e che non era opportuno procedere ad una stima a breve termine.
(9) È opportuno fissare QMR al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari, o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate, oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari, oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere messi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
(10) La fissazione o la modifica a livello comunitario delle QMR provvisorie non impedisce agli Stati membri di fissare QMR provvisorie per l'ioxinil e il quinoxifen conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE e all'allegato VI di tale direttiva. Un periodo di quattro anni è ritenuto sufficiente per consentire altre utilizzazioni di tali sostanze. Al termine di questo periodo, è opportuno che le QMR comunitarie provvisorie divengano definitive.
(11) È pertanto necessario modificare le QMR fissate nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, al fine di consentire una sorveglianza e un controllo adeguati delle utilizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione e di tutelare i consumatori. Nel caso in cui le QMR siano già state determinate negli allegati di tali direttive, è opportuno modificarle, nel caso in cui le QMR non siano ancora state determinate, è opportuno fissarle per la prima volta.
(12) È quindi opportuno modificare le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE di conseguenza.
(13) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata come segue:

1) nell'allegato I, gruppo «4. Semi oleaginosi», è aggiunta la voce «Semi di zucca»;
2) l'allegato II è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 dicembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 dicembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(4) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(5) GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61.

(6) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di...

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