Commission Directive 2007/57/EC of 17 September 2007 amending certain Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC, 86/363/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for dithiocarbamates (Text with EEA relevance)

Published date18 September 2007
Subject MatterFruit and vegetables,Foodstuffs,Environment,Plant health legislation,Cereals
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 243, 18 September 2007
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18.9.2007 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 243/61

DIRETTIVA 2007/57/CE DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2007

che modifica alcuni allegati delle direttive del Consiglio 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda le quantità massime di residui di ditiocarbammati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale (3), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (4), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Le quantità massime di residui (QMR) corrispondono all'uso delle quantità minime di antiparassitari necessarie ad ottenere un’efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare.
(2) Le QMR per gli antiparassitari sono riviste periodicamente e modificate per tener conto di nuove informazioni, nonché di utilizzi nuovi o modificati. Sono state comunicate alla Commissione informazioni riguardo a utilizzi nuovi o modificati che richiedono una modifica delle quantità di residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram.
(3) La sostanza attiva ziram è stata iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (5) mediante la direttiva 2003/81/CE della Commissione (6). L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito agli utilizzi proposti. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcune quantità massime di residui (QMR).
(4) Per le sostanze attive maneb, mancozeb, metiram, propineb e tiram sono già state fissate QMR comunitarie nelle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Tali livelli sono stati presi in considerazione per l'adeguamento delle QMR oggetto della presente direttiva. In particolare, dal momento che è impossibile operare una distinzione tra i residui di maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram nel quadro del monitoraggio sistematico dei residui, sono fissate QMR per l'intero gruppo di tali antiparassitari, noti anche col nome di ditiocarbammati. Tuttavia, per le sostanze propineb, tiram e ziram sono disponibili metodi di prova individuali, anche se non sono applicati sistematicamente. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.
(5) Le relazioni d’esame della Commissione, elaborate ai fini dell’iscrizione delle sostanze attive in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (7) nonché del parere del comitato scientifico per le piante (8) sulla metodologia applicata. Si è concluso che le proposte quantità massime di residui non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.
(6) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica, qualora gli utilizzi autorizzati di prodotti fitosanitari non producano quantità massime rilevabili di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari, qualora non vi siano utilizzi autorizzati, qualora gli utilizzi autorizzati dagli Stati membri non siano stati suffragati dai dati necessari oppure qualora gli utilizzi in paesi terzi che determinano la presenza di residui nei o sui prodotti alimentari commercializzabili sul mercato comunitario non siano stati suffragati dai dati necessari in oggetto.
(7) È quindi necessario modificare le QMR di cui agli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per consentire una sorveglianza ed un controllo adeguati del divieto di utilizzo di tali sostanze e proteggere il consumatore. Ove le QMR siano già state definite negli allegati delle suddette direttive, è opportuno modificarle. Qualora le QMR non siano state ancora definite, occorre fissarle per la prima volta.
(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE.
(9) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE la voce corrispondente al tiram è soppressa.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 86/363/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 marzo 2008, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 19 marzo 2008.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/08/CE della Commissione (GU L 63 dell’1.3.2007, pag. 9).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/27/CE della Commissione (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 31).

(3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/28/CE della Commissione (GU L 135 del 26.5.2007, pag. 6).

(4) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/39/CE della Commissione (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 25).

(5) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(6) GU L 224 del 6.9.2003, pag. 29.

(7) Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare) (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari — pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(8) Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modifica degli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb (espressi in CS2)» sono sostituite dalle seguenti:

«Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
Ditiocarbammati, espressi in CS2, ivi inclusi maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram (1), (2) 1 frumento, segala, triticale, farro (ma, mz) 2 orzo, avena (ma, mz) 0,05 (4) altri cereali
Propineb (espresso in propilenediammina) (3) 0,05 (4) CEREALI
Tiram (espresso in tiram) (3) 0,1 (4) CEREALI
Ziram (espresso in ziram) (3) 0,1 (4) CEREALI

(1) Le QMR espresse in CS2 possono derivare da diversi ditiocarbammati e non rispecchiano pertanto un'unica buona pratica agricola (BPA). Non è pertanto appropriato verificare il rispetto di una BPA sulla base di tali QMR.

(2) Tra parentesi: origine del residuo (ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram).

(3) Dal momento che l'insieme dei ditiocarbammati dà il residuo finale CS2, è generalmente impossibile distinguerli gli uni dagli altri. Tuttavia per i residui di propineb, ziram e tiram sono disponibili metodi di prova individuali. Tali metodi vanno utilizzati caso per caso, quando è necessaria la quantificazione specifica del propineb, dello ziram e/o del tiram.

(4) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte B, della direttiva 86/363/CEE le righe relative alle sostanze «mancozeb, maneb...

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