Commission Directive 2007/8/EC of 20 February 2007 amending Annexes to Council Directives 76/895/EEC, 86/362/EEC and 90/642/EEC as regards maximum residue levels for phosphamidon and mevinphos (Text with EEA relevance )

Published date01 March 2007
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 63, 01 March 2007
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1.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 63/9

DIRETTIVA 2007/8/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di fosfamidone e mevinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 5,

vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità di residui (QMR) dipendono dal consumo, da parte degli animali, di cereali e prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari, tenendo conto, se del caso, anche delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.
(2) Le QMR di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le QMR sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
(3) La Commissione è stata informata del fatto che può rivelarsi necessario rivedere le QMR attuali per il fosfamidone ed il mevinfos sulla base dei nuovi dati disponibili sotto il profilo tossicologico e dell’assunzione di tali sostanze da parte dei consumatori. Essa ha invitato gli Stati membri interessati a presentare proposte relative alla revisione delle QMR comunitarie. Tali proposte sono state sottoposte all’esame della Commissione.
(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (4). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(5) Ove pertinente, è stata esaminata e valutata, secondo le procedure e le prassi in uso nella Comunità e tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'esposizione acuta dei consumatori ai suddetti antiparassitari attraverso i prodotti alimentari che possono contenere residui di tali sostanze. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE.
(8) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE, le voci relative al fosfamidone e al mevinfos sono soppresse.

Articolo 2

La direttiva 86/362/CEE è modificata conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

La direttiva 90/642/CEE è modificata conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di tale riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE.

(4) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


ALLEGATO I

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 86/362/CEE sono aggiunte le righe seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari Quantità massime in mg/kg
«Fosfamidone 0,01 (1) Cereali
Mevinfos (somma degli isomeri E e Z) 0,01 (1) Cereali

(1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.»


ALLEGATO II

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE sono aggiunte le colonne seguenti relative alle sostanze fosfamidone e mevinfos:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
Categorie ed esempi di singoli prodotti ai quali si applicano le quantità massime di residui Fosfamidone Mevinfos (somma degli isomeri E e Z)
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
0,01 (1) 0,01 (1)
I) AGRUMI
Pompelmi
Limoni
Limette
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)
Arance
Pomeli
Altro
II) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecàn
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altro
III) POMACEE
Mele
Pere
Cotogne
Altro
IV) DRUPACEE
Albicocche
Ciliegie
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro
V) BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a) Uve da tavola e da vino
Uve da tavola
Uve da vino
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uvaspina
Altro
e) Bacche e frutti selvatici
VI) FRUTTA VARIA
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Litchi
Manghi
Olive (da tavola)
Olive (da olio)
Papaia
Frutti della passione
Ananassi
Melagrane
Altro
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
0,01 (1) 0,01 (1)
I) ORTAGGI A RADICE E TUBERO
Barbabietole
Carote
Manioca
Sedani-rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
...

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