Commission Directive 2007/9/EC of 20 February 2007 amending the Annexe to Council Directive 90/642/EEC as regards maximum residue levels for aldicarb (Text with EEA relevance )

Published date01 March 2007
Subject MatterApproximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 63, 01 March 2007
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1.3.2007 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 63/17

DIRETTIVA 2007/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica l'allegato della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di aldicarb

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari necessarie per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, con riguardo in particolare alla protezione dell'ambiente e alla quantità stimata assunta dai consumatori con la dieta alimentare. Le quantità massime di residui (QMR) comunitarie rappresentano il limite superiore per i quantitativi di tali residui che possono essere contenuti nei prodotti alimentari quando vengono rispettate le buone pratiche agricole.
(2) Le quantità massime di residui di antiparassitari vengono periodicamente riesaminate e modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo. Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.
(3) Uno Stato membro ha informato la Commissione dell'intenzione di rivedere le QMR nazionali conformemente all'articolo 8 della direttiva 90/642/CEE, alla luce dei timori sull'assunzione da parte dei consumatori. Le proposte per la revisione delle quantità minime di residui comunitarie sono state presentate alla Commissione.
(4) L'esposizione, nel corso della vita e a breve termine, dei consumatori agli antiparassitari contemplati dalla presente direttiva attraverso i prodotti alimentari è stata riesaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità (2). È opportuno fissare, su queste basi, nuove QMR, in modo da garantire che non si produca alcuna esposizione inaccettabile dei consumatori.
(5) Ove necessario, l'esposizione acuta dei consumatori a tali antiparassitari attraverso ciascuno dei prodotti alimentari che possono contenere residui è stata esaminata e valutata secondo le procedure e le prassi comunitarie, tenendo conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Si è concluso che la presenza di residui di antiparassitari a un livello pari o inferiore alle nuove QMR proposte nella presente direttiva non è tale da provocare effetti tossici acuti.
(6) I partner commerciali della Comunità sono stati consultati, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio, sulle nuove QMR e le loro osservazioni in merito sono state prese in debita considerazione.
(7) Su richiesta della Commissione l'EFSA (3) ha fornito un parere sul rischio relativo alle QMR nella presente direttiva.
(8) Gli allegati della direttiva 90/642/CEE devono essere modificati di conseguenza.
(9) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La parte A dell'allegato II della direttiva 90/642/CEE è modificata in conformità dell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 1o settembre 2007 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 2 settembre 2007.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/92/CE della Commissione (GU L 311 del 10.11.2006, pag. 31).

(2) Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con la dieta alimentare (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

(3) The EFSA Journal (2006) 409, pagg. 1-23.


ALLEGATO

Nell'allegato II, parte A, della direttiva 90/642/CEE le righe relative all'aldicarb sono sostituite dalle seguenti:

Residui di antiparassitari e quantità massime di residui (mg/kg)
Gruppi ed esempi di prodotti singoli ai quali si applicano le quantità massime di residui Aldicarb (somma di aldicarb, suoi solfossidi e solfoni espressi in aldicarb)
«1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelamento senza zuccheri addizionati; frutta a guscio
0,02 (1)
i) AGRUMI
Pompelmi
Limoni
Limette
Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili)
Arance
Pomeli
Altro
ii) FRUTTA A GUSCIO (con o senza guscio)
Mandorle
Noci del Brasile
Noci di acagiù
Castagne e marroni
Noci di cocco
Nocciole
Noci del Queensland
Noci di pecan
Pinoli
Pistacchi
Noci comuni
Altro
iii) POMACEE
Mele
Pere
Cotogne
Altro
iv) DRUPACEE
Albicocche
Ciliegie
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)
Prugne
Altro
v) BACCHE E PICCOLA FRUTTA
a) Uve da tavola e da vino
Uve da tavola
Uve da vino
b) Fragole (escluse le fragole selvatiche)
c) Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)
More
More di rovo
More-lamponi
Lamponi
Altro
d) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche)
Mirtilli neri
Mirtilli rossi
Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)
Uva spina
Altro
e) Bacche e frutti selvatici
vi) VARIE
Avocadi
Banane
Datteri
Fichi
Kiwi
Kumquat
Licci
Manghi
Olive (da tavola)
Olive (da olio)
Papaia
Passiflore
Ananas
Melograni
Altro
2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi
i) RADICI E TUBERI
0,02 (1)
Bietola rossa (o da orto)
Carote
Manioca
Sedani rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga
Rape
Igname
Altro
ii) ORTAGGI A BULBO
0,05
Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altro
iii) ORTAGGI A FRUTTO
0,02 (1)
a) Solanacee
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Gombo
Altro
b)
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