Commission Directive 2008/74/EC of 18 July 2008 amending, as regards the type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and access to vehicle repair and maintenance information, Directive 2005/55/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2005/78/EC (Text with EEA relevance)

Published date19 July 2008
Subject MatterEnvironment,Technical barriers,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 192, 19 July 2008
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19.7.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/51

DIRETTIVA 2008/74/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 luglio 2008

che modifica la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2005/78/CE riguardo all’omologazione dei veicoli a motore rispetto alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) In seguito alla modifica del campo di applicazione della direttiva 2005/55/CE introdotto dal regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (2), è necessario modificare ulteriormente detta direttiva trasferendo le prescrizioni tecniche pertinenti. Di conseguenza, è necessario anche modificare la direttiva 2005/78/CE della Commissione (3), che attua la direttiva 2005/55/CE.
(2) In seguito alla modifica del campo di applicazione, occorre inserire nuove prescrizioni nella legislazione sulle emissioni degli autoveicoli pesanti fissata dalla direttiva 2005/55/CE. Tali prescrizioni comprendono una serie di procedure di prova per omologare i motori degli autoveicoli pesanti e degli autoveicoli con motori a benzina.
(3) È inoltre necessario inserire nella direttiva 2005/78/CE prescrizioni già in vigore destinate a misurare l’opacità del fumo dei motori diesel. Ciò è dovuto all’abrogazione della direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (4), prevista dal regolamento (CE) n. 715/2007.
(4) Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico — Veicoli a motore

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA

Articolo 1

La direttiva 2005/55/CE è modificata come segue:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
a) “veicolo”, qualsiasi autoveicolo rispondente alla definizione dell’articolo 2 della direttiva 70/156/CEE con massa di riferimento superiore a 2 610 kg;
b) “motore”, la fonte di propulsione motrice di un veicolo per la quale può essere rilasciata un’omologazione quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE;
c) “veicolo ecologico migliorato (EEV)”, un veicolo azionato da un motore che soddisfa i valori limite facoltativi di emissione indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I.»;
2) gli allegati I, II, III e VI della direttiva 2005/55/CE sono modificati in conformità dell’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

La direttiva 2005/78/CEE è modificata come segue:

1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 Le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE sono elencate negli allegati da II a VII della presente direttiva. L’allegato VI si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione spontanea e dei motori ad accensione spontanea. L’allegato VII si applica ai fini dell’omologazione dei veicoli muniti di motore ad accensione comandata e dei motori ad accensione comandata.»;
2) nel punto 1 dell’allegato V, la sezione 2 è sostituita da quanto segue:
«Sezione 2: numero della direttiva — 2005/55/CE»;
3) sono aggiunti gli allegati VI e VII contenuti nell’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 2 gennaio 2009.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 3 gennaio 2009.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, esse conterranno un riferimento alla presente direttiva o saranno corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri stabiliscono le modalità di tale riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative nazionali che essi adottano nel campo coperto dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2008.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1) GU L 275 del 20.10.2005, pag. 1.

(2) GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1.

(3) GU L 313 del 29.11.2005, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/81/CE (GU L 362 del 20.12.2006, pag. 92).

(4) GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1.


ALLEGATO I

Modifiche della direttiva 2005/55/CE

1. L’allegato I è modificato come segue:
a) Il punto 1 è sostituito dal seguente:
«1. La presente direttiva si applica al controllo degli inquinanti gassosi e delle emissioni di particolato, alla vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni, alla conformità dei veicoli/motori in servizio e ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) di tutti i veicoli a motore nonché ai motori indicati nell’articolo 1, ma non ai veicoli delle categorie M1, N1, N2 e M2 omologati ai sensi del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). Dal 3 gennaio 2009 alle date di cui all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, per le nuove omologazioni, e all’articolo 10, paragrafo 3, di tale regolamento, per le estensioni, si può continuare a rilasciare omologazioni ai sensi della presente direttiva per i veicoli delle categorie N1, N2 e M2 con massa di riferimento fino a 2 610 kg.
b) al punto 2.1 sono aggiunte le seguenti definizioni: «“massa di riferimento”, la massa del veicolo in ordine di marcia, meno la massa forfettaria del conducente di 75 kg, aumentata di una massa forfettaria di 100 kg; “massa del veicolo in ordine di marcia”, la massa descritta nell’allegato I, punto 2.6 della direttiva 2007/46/CE.»;
c) è aggiunto il seguente punto 4.5:
«4.5. Su richiesta del costruttore, l’omologazione di un veicolo completo rilasciata a norma della presente direttiva è estesa al corrispondente veicolo incompleto con massa di riferimento inferiore a 2 610 kg. Le omologazioni vanno estese se il costruttore è in grado di dimostrare che tutte le combinazioni di carrozzeria di cui è previsto il montaggio sul veicolo incompleto aumentano la massa di riferimento del veicolo a più di 2 610 kg.»;
d) nel punto 6.2, dopo il quarto comma sono inseriti i seguenti commi: «Per i motori a benzina, si applicano le procedure di prova indicate nell’allegato VII della direttiva 2005/78/CE. Per i motori diesel, si applica la procedura di prova dell’opacità del fumo indicata nell’allegato VI della direttiva 2005/78/CE
2. L’allegato II è modificato come segue:
a) nell’appendice 1, sono aggiunti i seguenti punti 8.4, 8.4.1, 8.4.1.1 e 8.4.1.2: «8.4. Prestazioni del motore (per la misura dell’opacità del fumo) 8.4.1. Potenza ai sei punti di misurazione di cui all’allegato 4, punto 2, del regolamento UN/ECE n. 24. 8.4.1.1. Potenza del motore misurata al banco: … 8.4.1.2. Potenza misurata alla ruota del veicolo: …
Regime del motore (min-1) Potenza misurata (kW)
1.
...

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