Commission Directive 2008/87/EC of 22 September 2008 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels (Text with EEA relevance)

Published date23 September 2008
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 255, 23 September 2008
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23.9.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 255/5

DIRETTIVA 2008/87/CE DELLA COMMISSIONE

del 22 settembre 2008

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l’adozione della direttiva nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
(3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.
(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati V e VI della direttiva 2006/87/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 30 dicembre 2008. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Gli Stati membri aventi vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2008.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato come segue.

1) L’indice è modificato come segue:
a) il titolo dell’articolo 2.18 è sostituito dal titolo seguente: «Articolo 2.18 — Numero unico europeo di identificazione delle navi»;
b) il titolo dell’articolo 6.09 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 6.09 — Collaudo e ispezioni periodiche»;
c) è inserito il seguente articolo 10.03 quater: «Articolo 10.03 quater — Sistemi antincendio fissi per la protezione degli oggetti».
2) All’articolo 2.07, paragrafo 1, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero unico europeo di identificazione delle navi».
3) L’articolo 2.17 è modificato come segue:
a) al paragrafo 2 è aggiunta la seguente frase: «Aggiornano di conseguenza il registro di cui al paragrafo 1.»;
b) è aggiunto il seguente paragrafo 3:
«3. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15 così come gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva, le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l’accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all’allegato VI.»
4) L’articolo 2.18 è sostituito dal seguente: «Articolo 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi
1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), in appresso denominato “numero europeo di identificazione”, è costituito da otto cifre arabe conformemente all’appendice III.
2. L’autorità competente che ha rilasciato il certificato comunitario appone su quest’ultimo il numero europeo di identificazione. Se l’imbarcazione non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato comunitario, il numero è attribuito all’imbarcazione dall’autorità competente dello Stato membro in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le imbarcazioni di paesi in cui l’attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall’autorità competente che rilascia il certificato comunitario.
3. Un solo numero unico europeo di identificazione può essere attribuito a un’imbarcazione. Il numero europeo di identificazione delle navi è rilasciato solamente una volta e rimane invariato per l’intera vita dell’imbarcazione.
4. Il proprietario dell’imbarcazione, o il suo rappresentante, richiede alle autorità competenti l’attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull’imbarcazione il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario.
5. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione le autorità competenti responsabili dell’attribuzione dei numeri europei di identificazione delle navi. La Commissione tiene un registro delle autorità competenti in questione e delle autorità competenti notificate da paesi terzi e lo mette a disposizione degli Stati membri. Su richiesta, il registro è messo a disposizione delle autorità competenti di paesi terzi.
6. In conformità del paragrafo 5, ciascuna autorità competente adotta tutte le misure necessarie per informare le altre autorità competenti elencate nel registro tenuto ai sensi del paragrafo 5 in merito a ogni numero europeo di identificazione delle navi che attribuisce e ai dati di identificazione dell’imbarcazione di cui all’appendice IV. Questi dati possono essere messi a disposizione di altri Stati membri, degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, di paesi terzi sulla base di accordi amministrativi per attuare misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione così come per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della presente direttiva.»
5) All’articolo 2.19, paragrafo 2, secondo comma, il termine «numero ufficiale» è sostituito da «numero europeo di identificazione delle navi».
6) L’articolo 6.02, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Se il mezzo di governo è provvisto di dispositivo di azionamento a motore, deve essere presente un secondo dispositivo di azionamento autonomo o un dispositivo di azionamento manuale ausiliario. In caso di guasto o anomalia del dispositivo di azionamento del timone, il secondo dispositivo di azionamento autonomo o il dispositivo di azionamento manuale deve entrare in funzione entro 5 secondi.»
7) L’articolo 6.03 è sostituito dal seguente: «Articolo 6.03 Dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo
1. Al dispositivo di azionamento idraulico del mezzo di governo non è possibile collegare alcun’altra utenza.
2. I serbatoi idraulici sono dotati di un dispositivo di allarme che controlla l’abbassamento del livello dell’olio al di sotto del livello più basso in grado di garantire un funzionamento sicuro.
3. Le dimensioni, la progettazione e la disposizione delle condutture sono tali da impedire danni meccanici o da incendio.
4. I tubi flessibili:
a) sono ammessi solo quando il loro impiego è indispensabile per l’ammortizzamento delle vibrazioni o per la libertà di movimento dei componenti;
b) devono essere progettati per una pressione pari almeno alla pressione massima di esercizio;
c) devono essere sostituiti almeno ogni otto anni.
5. I cilindri, le pompe e i motori idraulici e i motori elettrici devono essere controllati almeno ogni otto anni da parte di un’impresa specializzata e, se necessario, riparati.»
8) L’articolo 6.07, paragrafo 2, è modificato come segue:
a) la frase introduttiva è sostituita dalla frase seguente: «Al posto di pilotaggio è presente almeno un allarme ottico e acustico per segnalare quanto segue:»;
b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) livello dell’olio dei serbatoi idraulici al di sotto del livello più basso in conformità dell’articolo 6.03,
...

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