Commission Directive 2008/91/EC of 29 September 2008 amending Council Directive 91/414/EEC to include diuron as active substance (Text with EEA relevance)

Published date01 October 2008
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 262, 01 October 2008
L_2008262IT.01003101.xml
1.10.2008 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 262/31

DIRETTIVA 2008/91/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2008

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il diuron come sostanza attiva

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diuron. La decisione 2007/417/CE (4) della Commissione stabilisce la non iscrizione del diuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(2) In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE il notificante iniziale ha presentato il 26 giugno 2007 una nuova domanda alla Danimarca, designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 451/2000.
(3) La Danimarca ha valutato le informazioni fornite dal notificante e il 15 novembre 2007 ha presentato una relazione supplementare, in cui raccomanda l'iscrizione della sostanza nell'allegato I.
(4) Il 25 gennaio 2008 è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I (5). Nel caso del diuron lo Stato membro relatore ha completato la valutazione delle informazioni supplementari fornite dal notificante prima dell'entrata in vigore del regolamento, tenendo conto degli stessi criteri di cui all'articolo 15 del regolamento. Data la situazione, la Commissione ha valutato la relazione supplementare e, ove pertinente, il progetto di relazione di valutazione, nonché la raccomandazione dello Stato membro in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 33/2008.
(5) Il progetto di rapporto di riesame è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvato l'11 luglio 2008, sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diuron. Detto rapporto si concentra sui problemi per i quali la sostanza non è stata iscritta, vale a dire l'esposizione inaccettabile degli operatori, il carattere non conclusivo della valutazione di un possibile rischio per le acque sotterranee, visti i dubbi sul destino di
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