Commission Directive 2009/115/EC of 31 August 2009 amending Council Directive 91/414/EEC to include methomyl as active substance (Text with EEA relevance)

Published date01 September 2009
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 228, 01 September 2009
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1.9.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 228/17

DIRETTIVA 2009/115/CE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2009

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l’iscrizione della sostanza attiva metomil

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e stabiliscono un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metomil. Con la decisione 2007/628/CE della Commissione (4) era stato deciso di non includere il metomil nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
(2) In applicazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata di cui agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell’allegato I (5).
(3) La domanda è stata presentata al Regno Unito, che era stato designato Stato membro relatore in virtù del regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e le utilizzazioni indicate sono quelle oggetto della decisione 2007/628/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti di sostanza e di procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.
(4) Il Regno Unito ha valutato le nuove informazioni e i dati presentati dal notificante e ha elaborato una relazione supplementare il 15 maggio 2008.
(5) La relazione supplementare è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 19 dicembre 2008 come rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil (6). Tale rapporto è stato riesaminato dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e ultimato il 12 giugno 2009 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il metomil.
(6) La nuova valutazione dello Stato membro relatore e la nuova conclusione dell’EFSA si sono concentrate sugli elementi che avevano motivato il rifiuto di iscrizione. Si trattava dell’inaccettabile esposizione dell’operatore, della natura inconcludente della valutazione dell’esposizione dei lavoratori e degli astanti e del rischio elevato per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, le api e altri artropodi non bersaglio.
(7) Nel nuovo fascicolo il notificante ha presentato nuovi dati e nuove informazioni ed è stata effettuata una nuova valutazione, come figura nella relazione supplementare e nel rapporto scientifico dell’EFSA sul metomil. È stato quindi dimostrato che si possono ottenere
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