Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2009
Subject MatterApproximation of laws,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 109, 30 April 2009
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30.4.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 109/14

DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2009

che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
(3) Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2).
(4) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:

«Repubblica italiana

Tutta la rete nazionale navigabile.»

Articolo 2

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.

Articolo 3

L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO I

1) L’indice è modificato come segue:
a) il titolo del CAPO 8 bis recita:
b) i seguenti articoli relativi al capo 8 bis sono inseriti dopo il titolo del CAPO 8 bis:
«Articolo 8 bis.01 — Definizioni
Articolo 8 bis.02 — Disposizioni generali
Articolo 8 bis.03 — Omologazioni riconosciute
Articolo 8 bis.04 — Prove di montaggio, intermedie e speciali
Articolo 8 bis.05 — Servizi tecnici»;
c) Il titolo dell’articolo 10.03 bis è sostituito dal testo seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di alloggi, timonerie e zone passeggeri»;
d) Il titolo dell’articolo 10.03 ter è sostituito dal testo seguente:
«Sistemi antincendio fissi per la protezione di sale macchine, locali caldaie e locali pompe»;
e) Il seguente titolo è inserito dopo l’articolo 24.07:
«Articolo 24.08 — Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;
f) Dopo l’articolo 24 bis.04 è inserito il seguente titolo:
«Articolo 24 bis.05 — Disposizioni transitorie dell’articolo 2.18»;
g) Dopo l’APPENDICE II sono aggiunte le Appendici seguenti:
«APPENDICE III MODELLO DEL NUMERO UNICO EUROPEO DI IDENTIFICAZIONE DELLE NAVI
APPENDICE IV DATI PER L’IDENTIFICAZIONE DI UNA NAVE
APPENDICE V PROTOCOLLO DEI PARAMETRI DEL MOTORE».
2) L’articolo 1.01 è modificato come segue.
a) Il punto 52 è sostituito dal seguente: «52. “zone di raccolta o punti di riunione”: zone della nave specialmente protette nelle quali le persone si radunano in caso di pericolo;»
b) Il punto 76 è sostituito dal seguente: «76. “immersione (T)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»
c) Dopo il punto 76 è inserito il punto 76 bis: «76 bis. “immersione fuori tutto (TOA)”: la distanza verticale (in m) fra il punto più basso dello scafo, compresa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;»
d) Dopo il punto 97 sono inseriti i punti 97 bis e 97 ter: «97 bis. “luci di navigazione”: emissioni luminose delle luci di navigazione per l’identificazione dell’imbarcazione;» «97 ter “segnali luminosi”: emissioni luminose che accompagnano segnali visivi o acustici;»
3) L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Il proprietario di un’imbarcazione, o il suo rappresentante, comunica all’autorità competente qualsiasi cambiamento di nome o di proprietà, di stazzatura, nonché di immatricolazione o di porto di armamento dell’imbarcazione e fa pervenire a detta autorità il certificato comunitario per consentirne la modifica.»
4) L’articolo 7.04 è modificato come segue.
a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Devono essere indicate la direzione della spinta esercitata sulla nave dal dispositivo di propulsione e la frequenza di rotazione dell’elica o dei motori principali.»
b) Al paragrafo 9, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «I requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 8 sono applicabili per analogia tenendo conto delle caratteristiche particolari e delle sistemazioni scelte per i dispositivi di governo e di propulsione attivi di cui sopra. Per analogia con il paragrafo 2, ogni dispositivo è controllato da una leva che si muove descrivendo un arco in un piano verticale pressoché parallelo alla direzione della spinta del dispositivo. Dalla posizione della leva deve essere chiara la direzione della spinta esercitata sulla nave. Se il sistema elica-timone o il propulsore cicloidale non sono controllati per mezzo di leve, la commissione di ispezione può concedere deroghe al paragrafo 2. Queste deroghe sono menzionate al riquadro 52 del certificato comunitario.»
5) Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8: «CAPO 8 bis EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Articolo 8 bis.01 Definizioni Nel presente capo si intende per:
1) «motore», un motore che funziona secondo il principio dell’accensione per compressione (motore diesel);
1a) «motore di propulsione», un motore per la propulsione di una nave della navigazione interna di cui all’articolo 2 della direttiva 97/68/CE (1);
1b) «motore ausiliario», un motore destinato ad applicazioni diverse dalla propulsione di un’imbarcazione;
1c) «motore di ricambio», un motore usato e revisionato destinato a sostituire un motore attualmente operativo di cui ha la medesima conformazione (motore in linea, motore a V), lo stesso numero di cilindri e con potenza e velocità che non differiscono di oltre il 10 % rispetto al motore da sostituire;
2) «omologazione», la procedura definita all’articolo 2, secondo trattino, della direttiva 97/68/CE, come modificata, con la quale uno Stato membro certifica che un tipo di motore o una famiglia di motori soddisfa i requisiti tecnici pertinenti in materia di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotte dai motori;
3) «controllo di montaggio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che qualora un motore installato su un’imbarcazione abbia subito, successivamente al rilascio dell’omologazione, modifiche o adattamenti che influiscono sul livello di emissioni di inquinanti gassosi e particolato inquinante, rimanga conforme ai requisiti tecnici del presente capo;
4) «controllo intermedio», la procedura con la quale l’autorità competente si accerta che il motore di un’imbarcazione, pur avendo subito, successivamente al controllo di montaggio, eventuali modifiche o adattamenti che influiscono
...

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