Commission Directive 2009/46/EC of 24 April 2009 amending Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels (Text with EEA relevance)
Published date | 30 April 2009 |
Subject Matter | Approximation of laws,Transport |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 109, 30 April 2009 |
30.4.2009 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 109/14 |
DIRETTIVA 2009/46/CE DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2009
che modifica la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) | Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE nel dicembre 2006, sono stati adottati degli emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della convenzione modificata per la navigazione sul Reno. Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/87/CE. |
(2) | È opportuno assicurare che il certificato comunitario delle navi e il certificato rilasciato in conformità del regolamento di ispezione delle navi sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) | Occorre includere disposizioni equivalenti a quelle contenute nel regolamento di ispezione delle navi sul Reno per il controllo in fase di montaggio e durante l’uso dei motori che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2). |
(4) | Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, le modifiche alla direttiva 2006/87/CE devono essere attuate quanto prima. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (3), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell’allegato I della direttiva 2006/87/CE, l’indicazione relativa alla Repubblica italiana, al capo 3, è sostituita dalla seguente:
«Repubblica italiana
Tutta la rete nazionale navigabile.»
Articolo 2
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato I della presente direttiva.
Articolo 3
L’allegato V della direttiva 2006/87/CE è modificato conformemente all’allegato II della presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2009. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2009.
Per la Commissione
Antonio TAJANI
Vicepresidente
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.
(3) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO I
1) | L’indice è modificato come segue:
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2) | L’articolo 1.01 è modificato come segue.
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3) | L’articolo 2.07, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
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4) | L’articolo 7.04 è modificato come segue.
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5) | Il seguente capo 8 bis è inserito dopo il capo 8: «CAPO 8 bis EMISSIONI DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTE DAI MOTORI DIESEL Articolo 8 bis.01 Definizioni Nel presente capo si intende per:
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