Commission Directive 2009/97/EC of 3 August 2009 amending Directives 2003/90/EC and 2003/91/EC setting out implementing measures for the purposes of Article 7 of Council Directives 2002/53/EC and 2002/55/EC respectively, as regards the characteristics to be covered as a minimum by the examination and the minimum conditions for examining certain varieties of agricultural plant species and vegetable species (Text with EEA relevance)

Published date04 August 2009
Subject MatterSeeds and seedlings,Approximation of laws,Plants and flowers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 202, 04 August 2009
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4.8.2009 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 202/29

DIRETTIVA 2009/97/CE DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2009

che modifica le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE che stabiliscono modalità di applicazione dell’articolo 7 delle direttive del Consiglio 2002/53/CE e 2002/55/CE per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1) Le direttive della Commissione 2003/90/CE (3) e 2003/91/CE (4) sono state adottate per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà le direttive prevedono che si applichino le linee direttrici dell’Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
(2) L’UCVV ha stabilito nel frattempo ulteriori linee direttrici per diverse altre specie e ha aggiornato quelle esistenti.
(3) Per quanto riguarda la direttiva 2003/90/CE, devono essere aggiunte linee direttrici per le nuove specie che sono state incluse recentemente nell’elenco delle specie di cui alle direttive del Consiglio 66/401/CEE (5) e 66/402/CEE (6).
(4) È pertanto opportuno modificare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo che figura nella parte A dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli allegati della direttiva 2003/91/CEE sono sostituiti dal testo di cui alla parte B dell’allegato della presente direttiva.

Articolo 3

Per gli esami iniziati prima del 1o gennaio 2010 gli Stati membri possono applicare le direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2009, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1.

(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33.

(3) GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 7.

(4) GU L 254 dell’8.10.2003, pag. 11.

(5) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2298/66.

(6) GU 125 dell’11.7.1966, pag. 2309/66.


ALLEGATO

PARTE A

«

ALLEGATO I

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a) che devono conformarsi ai protocolli dei test dell’UCVV

Nome scientifico Nome comune Protocollo UCVV
Pisum sativum L. Pisello da foraggio TP 7/1 del 6.11.2003
Vicia faba L. Favino TP Broadbean/1 del 25.3.2004
Brassica napus L. Colza TP 36/1 del 25.3.2004
Helianthus annuus L. Girasole TP 81/1 del 31.10.2002
Linum usitatissimum L. Lino TP 57/1 del 21.3.2007
Avena nuda L. Avena nuda TP 20/1 del 6.11.2003
Avena sativa L. (compresa A. byzantina K. Koch) Avena comune e avena bizantina TP 20/1 del 6.11.2003
Hordeum vulgare L. Orzo TP 19/2 del 6.11.2003
Oryza sativa L. Riso TP 16/1 del 18.11.2004
Secale cereale L. Segala TP 58/1 del 31.10.2002
xTriticosecale Wittm. ex A. Camus Ibridi risultanti dall’incrocio di una specie del genere Triticum e una specie del genere Secale TP 121/2 del 22.1.2007
Triticum aestivum L. Frumento TP 3/4 del 23.6.2008
Triticum durum Desf. Frumento duro TP 120/2 del 6.11.2003
Zea mays L. Granturco TP 2/2 del 15.11.2001
Solanum tuberosum L. Patata TP 23/2 del 1.12.2005

Il testo dei protocolli può essere consultato sul sito web dell’UCVV (www.cpvo.europa.eu).

ALLEGATO II

Elenco delle specie di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), che risultano conformi alle linee direttrici dell’UPOV

Nome scientifico Nome comune Linee direttrici dell’UPOV
Beta vulgaris L. Barbabietola da foraggio TG/150/3 del 4.11.1994
Agrostis canina L. Agrostide canina TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis gigantea Roth. Agrostide gigantea TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis stolonifera L. Agrostide stolonifera TG/30/6 del 12.10.1990
Agrostis capillaris L. Agrostide tenue TG/30/6 del 12.10.1990
Bromus catharticus Vahl Bromo TG/180/3 del 4.4.2001
Bromus sitchensis Trin. Bromo dell’Alaska TG/180/3 del 4.4.2001
Dactylis glomerata L. Dactilis (pannocchia) TG/31/8 del 17.4.2002
Festuca arundinacea Schreber Festuca arundinacea TG/39/8 del 17.4.2002
Festuca filiformis Pourr. Festuca a foglie capillari TG/67/5 del 5.4.2006
Festuca ovina L. Festuca ovina TG/67/5 del 5.4.2006
Festuca pratensis Huds. Festuca dei prati TG/39/8 del 17.4.2002
Festuca rubra L. Festuca rossa TG/67/5 del 5.4.2006
Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina Festuca indurita TG/67/5 del 5.4.2006
Lolium multiflorum Lam. Loglio d’Italia TG/4/8 del 5.4.2006
Lolium perenne L. Loglio inglese TG/4/8 del 5.4.2006
Lolium x boucheanum Kunth Loglio ibrido TG/4/8 del 5.4.2006
Phleum nodosum L. Codolina comune TG/34/6 del 7.11.1984
Phleum pratense L. Fleolo TG/34/6 del 7.11.1984
Poa pratensis L. Fienarola dei prati TG/33/6 del 12.10.1990
Lupinus albus L. Lupino bianco TG/66/4 del 31.3.2004
Lupinus angustifolius L. Lupino selvatico TG/66/4 del 31.3.2004
Lupinus luteus L. Lupino giallo
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