Commission Directive 2012/49/EU of 10 December 2012 amending Annex II to Directive 2006/87/EC of the European Parliament and of the Council laying down technical requirements for inland waterway vessels Text with EEA relevance

Published date10 January 2013
Subject MatterTransport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 6, 10 January 2013
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10.1.2013 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 6/49

DIRETTIVA 2012/49/UE DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2012

che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,

considerando quanto segue:

(1) Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE sono stati adottati emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno.
(2) È opportuno assicurare che il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.
(3) Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile.
(4) È opportuno pertanto modificare in tal senso la direttiva 2006/87/CE.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/87/CE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.

(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.


ALLEGATO

L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:

1) l’indice è modificato come segue:
a) è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI
Articolo 14 bis.01 Definizioni
Articolo 14 bis.02 Disposizioni generali
Articolo 14 bis.03 Domanda di omologazione
Articolo 14 bis.04 Procedura di omologazione
Articolo 14 bis.05 Modifica delle omologazioni
Articolo 14 bis.06 Conformità
Articolo 14 bis.07 Accettazione di omologazioni equivalenti
Articolo 14 bis.08 Verifica dei numeri di serie
Articolo 14 bis.09 Conformità della produzione
Articolo 14 bis.10 Non conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo
Articolo 14 bis.11 Misurazione di campioni scelti a caso/Controllo speciale
Articolo 14 bis.12 Autorità competenti e servizi tecnici.»;
b) sono aggiunte le seguenti voci:
«Appendice VI Impianti di depurazione di bordo — Disposizioni aggiuntive e modelli di certificato
Appendice VII Impianti di depurazione di bordo — Procedura di prova»;
2) è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI Articolo 14 bis.01 Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per:
1. “impianto di depurazione di bordo”, un impianto di depurazione di forma compatta per il trattamento delle quantità di acque reflue domestiche accumulate a bordo;
2. “omologazione”, la decisione con cui l’autorità competente conferma che un impianto di depurazione di bordo è conforme ai requisiti tecnici del presente capo;
3. “controllo speciale”, la procedura effettuata a norma dell’articolo 14 bis.11 con cui l’autorità competente garantisce che l’impianto di depurazione di bordo in uso su un’imbarcazione è conforme ai requisiti del presente capo;
4. “fabbricante”, la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità competente, di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è necessario che detta persona o ente partecipi a tutte le fasi di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo. Se l’impianto di depurazione di bordo è riconvertito, mediante modifiche o adeguamenti dopo la sua fabbricazione originale, per essere utilizzato su un’imbarcazione ai fini del presente capo, sono considerati come fabbricante la persona o l’ente che hanno effettuato le modifiche o l’adeguamento;
5. “scheda informativa”, il documento riportato nella parte II dell’appendice VI nel quale sono elencate le informazioni che un richiedente deve fornire;
6. “documentazione informativa”, la serie completa di dati, disegni, fotografie o altri documenti forniti dal richiedente al servizio tecnico o all’autorità competente conformemente alle indicazioni della scheda informativa;
7. “fascicolo informativo”, la documentazione informativa più tutti gli eventuali verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l’autorità competente hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle rispettive funzioni;
8. “certificato di omologazione”, il documento redatto in conformità della parte III dell’appendice VI con il quale l’autorità competente certifica l’omologazione;
9. “registrazione dei parametri relativi all’impianto di depurazione di bordo”, il documento redatto in conformità della parte VIII dell’appendice VI che registra tutti i parametri, compresi componenti e adeguamenti, dell’impianto di depurazione di bordo, che incidono sul livello della depurazione, comprese le relative modifiche;
10. “guida del fabbricante per il controllo dei componenti e parametri relativi alla trattamento delle acque reflue”, il documento redatto in conformità all’articolo 14 bis.11, paragrafo 4, ai fini dell’esecuzione del controllo speciale;
11. “acque reflue domestiche”, acque reflue provenienti da cucine, sale da pranzo, bagni, servizi igienici, lavanderie nonché le acque fecali;
12. “fanghi di depurazione”, i residui derivanti dal funzionamento di un impianto di depurazione di bordo montato in un’imbarcazione.
Articolo 14 bis.02 Disposizioni generali
1. Il presente capo si applica agli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri.
2.
a) Gli impianti di depurazione di bordo devono essere conformi ai valori limite di cui alla tabella 1 nel corso della prova del tipo. Tabella 1 Valori limite da osservare nel funzionamento in fase di deflusso dell’impianto di depurazione di bordo (impianto di prova) nel corso della prova del tipo
Parametro Concentrazione Campione
Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003) (1) 20 mg/l Campione composito su 24 ore, omogeneizzato
25 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
Fabbisogno chimico di ossigeno (COD) (2) ISO 6060 (1989) (1) 100 mg/l Campione composito su 24 ore, omogeneizzato
125 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997) (1) 35 mg/l Campione composito su 24 ore, omogeneizzato
45 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
b) Durante il funzionamento devono essere osservati i valori di controllo di cui alla tabella 2. Tabella 2 Valori di controllo da osservare in fase di deflusso nell’impianto di depurazione di bordo durante il suo funzionamento a bordo di navi passeggeri
Parametro Concentrazione Campione
Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003) (3) 25 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
Fabbisogno chimico di ossigeno (COD) (4) ISO 6060 (1989) (3) 125 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
150 mg/l Campione casuale
Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997) (3) 45 mg/l Campione casuale, omogeneizzato
c) I valori riportati nelle tabelle 1 e 2 non devono essere superati nel campione casuale.
3. Non sono ammissibili procedimenti che utilizzino prodotti contenenti cloro. Non è inoltre ammissibile diluire le acque reflue domestiche in modo da diminuirne il peso specifico e consentirne anche così l’eliminazione.
4. Devono essere definiti accorgimenti adeguati per quanto riguarda lo stoccaggio, la conservazione (se necessario) e lo scarico dei fanghi di depurazione, comprendenti anche un piano di gestione per tali fanghi.
5. La conformità con i valori limite di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 deve
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