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10.1.2013 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 6/49 |
DIRETTIVA 2012/49/UE DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2012
che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1, primo comma, prima frase,
considerando quanto segue:
(1) | Dopo l’adozione della direttiva 2006/87/CE sono stati adottati emendamenti al regolamento di ispezione delle navi sul Reno ai sensi dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno. |
(2) | È opportuno assicurare che il certificato comunitario per la navigazione interna e il certificato navale rilasciato in conformità dell’articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno siano rilasciati sulla base di requisiti tecnici che garantiscano un livello di sicurezza equivalente. |
(3) | Per evitare distorsioni della concorrenza e livelli di sicurezza diversi, è necessario che le modifiche alla direttiva 2006/87/CE entrino in vigore il più rapidamente possibile. |
(5) | Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2006/87/CE è modificata conformemente all’allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o dicembre 2013. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2012
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 389 del 30.12.2006, pag. 1.
(2) GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29.
ALLEGATO
L’allegato II della direttiva 2006/87/CE è così modificato:
1) | l’indice è modificato come segue:
a) | è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI
Articolo 14 bis.01 | — | Definizioni | Articolo 14 bis.02 | — | Disposizioni generali | Articolo 14 bis.03 | — | Domanda di omologazione | Articolo 14 bis.04 | — | Procedura di omologazione | Articolo 14 bis.05 | — | Modifica delle omologazioni | Articolo 14 bis.06 | — | Conformità | Articolo 14 bis.07 | — | Accettazione di omologazioni equivalenti | Articolo 14 bis.08 | — | Verifica dei numeri di serie | Articolo 14 bis.09 | — | Conformità della produzione | Articolo 14 bis.10 | — | Non conformità con il tipo omologato di impianto di depurazione di bordo | Articolo 14 bis.11 | — | Misurazione di campioni scelti a caso/Controllo speciale | Articolo 14 bis.12 | — | Autorità competenti e servizi tecnici.»; | |
b) | sono aggiunte le seguenti voci:
«Appendice VI | — | Impianti di depurazione di bordo — Disposizioni aggiuntive e modelli di certificato | Appendice VII | — | Impianti di depurazione di bordo — Procedura di prova»; | | |
2) | è inserito il seguente capo 14 bis: «CAPO 14 bis IMPIANTI DI DEPURAZIONE DI BORDO PER NAVI PASSEGGERI Articolo 14 bis.01 Definizioni Ai fini del presente capo, si intende per:
1. | “impianto di depurazione di bordo”, un impianto di depurazione di forma compatta per il trattamento delle quantità di acque reflue domestiche accumulate a bordo; |
2. | “omologazione”, la decisione con cui l’autorità competente conferma che un impianto di depurazione di bordo è conforme ai requisiti tecnici del presente capo; |
3. | “controllo speciale”, la procedura effettuata a norma dell’articolo 14 bis.11 con cui l’autorità competente garantisce che l’impianto di depurazione di bordo in uso su un’imbarcazione è conforme ai requisiti del presente capo; |
4. | “fabbricante”, la persona o l’ente responsabile, verso l’autorità competente, di tutti gli aspetti relativi alla procedura di omologazione nonché della conformità della produzione. Non è necessario che detta persona o ente partecipi a tutte le fasi di costruzione dell’impianto di depurazione di bordo. Se l’impianto di depurazione di bordo è riconvertito, mediante modifiche o adeguamenti dopo la sua fabbricazione originale, per essere utilizzato su un’imbarcazione ai fini del presente capo, sono considerati come fabbricante la persona o l’ente che hanno effettuato le modifiche o l’adeguamento; |
5. | “scheda informativa”, il documento riportato nella parte II dell’appendice VI nel quale sono elencate le informazioni che un richiedente deve fornire; |
6. | “documentazione informativa”, la serie completa di dati, disegni, fotografie o altri documenti forniti dal richiedente al servizio tecnico o all’autorità competente conformemente alle indicazioni della scheda informativa; |
7. | “fascicolo informativo”, la documentazione informativa più tutti gli eventuali verbali di prova e gli altri documenti che il servizio tecnico o l’autorità competente hanno aggiunto alla documentazione informativa nello svolgimento delle rispettive funzioni; |
8. | “certificato di omologazione”, il documento redatto in conformità della parte III dell’appendice VI con il quale l’autorità competente certifica l’omologazione; |
9. | “registrazione dei parametri relativi all’impianto di depurazione di bordo”, il documento redatto in conformità della parte VIII dell’appendice VI che registra tutti i parametri, compresi componenti e adeguamenti, dell’impianto di depurazione di bordo, che incidono sul livello della depurazione, comprese le relative modifiche; |
10. | “guida del fabbricante per il controllo dei componenti e parametri relativi alla trattamento delle acque reflue”, il documento redatto in conformità all’articolo 14 bis.11, paragrafo 4, ai fini dell’esecuzione del controllo speciale; |
11. | “acque reflue domestiche”, acque reflue provenienti da cucine, sale da pranzo, bagni, servizi igienici, lavanderie nonché le acque fecali; |
12. | “fanghi di depurazione”, i residui derivanti dal funzionamento di un impianto di depurazione di bordo montato in un’imbarcazione. | Articolo 14 bis.02 Disposizioni generali
1. | Il presente capo si applica agli impianti di depurazione di bordo installati sulle navi passeggeri. |
2. |
a) | Gli impianti di depurazione di bordo devono essere conformi ai valori limite di cui alla tabella 1 nel corso della prova del tipo. Tabella 1 Valori limite da osservare nel funzionamento in fase di deflusso dell’impianto di depurazione di bordo (impianto di prova) nel corso della prova del tipo
Parametro | Concentrazione | Campione | Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003) (1) | 20 mg/l | Campione composito su 24 ore, omogeneizzato | 25 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | Fabbisogno chimico di ossigeno (COD) (2) ISO 6060 (1989) (1) | 100 mg/l | Campione composito su 24 ore, omogeneizzato | 125 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997) (1) | 35 mg/l | Campione composito su 24 ore, omogeneizzato | 45 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | |
b) | Durante il funzionamento devono essere osservati i valori di controllo di cui alla tabella 2. Tabella 2 Valori di controllo da osservare in fase di deflusso nell’impianto di depurazione di bordo durante il suo funzionamento a bordo di navi passeggeri
Parametro | Concentrazione | Campione | Fabbisogno biochimico di ossigeno (BOD5) ISO 5815-1 e 5815-2 (2003) (3) | 25 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | Fabbisogno chimico di ossigeno (COD) (4) ISO 6060 (1989) (3) | 125 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | 150 mg/l | Campione casuale | Carbonio organico totale (TOC) EN 1484 (1997) (3) | 45 mg/l | Campione casuale, omogeneizzato | |
c) | I valori riportati nelle tabelle 1 e 2 non devono essere superati nel campione casuale. | |
3. | Non sono ammissibili procedimenti che utilizzino prodotti contenenti cloro. Non è inoltre ammissibile diluire le acque reflue domestiche in modo da diminuirne il peso specifico e consentirne anche così l’eliminazione. |
4. | Devono essere definiti accorgimenti adeguati per quanto riguarda lo stoccaggio, la conservazione (se necessario) e lo scarico dei fanghi di depurazione, comprendenti anche un piano di gestione per tali fanghi. |
5. | La conformità con i valori limite di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 deve |
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