Commission Directive 2014/43/EU of 18 March 2014 amending Annexes I, II and III to Directive 2000/25/EC of the European Parliament and of the Council on action to be taken against the emission of gaseous and particulate pollutants by engines intended to power agricultural or forestry tractors Text with EEA relevance

Published date20 March 2014
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 082, 20 March 2014
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20.3.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 82/12

DIRETTIVA 2014/43/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 marzo 2014

che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/25/CE stabilisce i valori limite delle emissioni di inquinanti gassosi e di particolato inquinante da applicare in fasi successive nonché la procedura di prova dei motori a combustione interna destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali richiamando le disposizioni della direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (2).
(2) Il progresso tecnico richiede un rapido adeguamento delle prescrizioni tecniche di cui agli allegati della direttiva 97/68/CE e pertanto tale direttiva è stata modificata a più riprese. È quindi necessario allineare la direttiva 2000/25/CE alle disposizioni della direttiva 97/68/CE, quale modificata.
(3) L’allegato XII della direttiva 97/68/CE è stato modificato dalla direttiva 2012/46/UE della Commissione (3) al fine di introdurre nuove omologazioni alternative adeguate al progresso tecnico a livello dell’UNECE assicurando così un’armonizzazione internazionale in relazione alle procedure di omologazione alternative. Occorre pertanto introdurre tali disposizioni di omologazione alternative nella direttiva 2000/25/CE. È inoltre necessario aggiornare i riferimenti dei regolamenti n. 49 e n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) per far sì che corrispondano alle modifiche della direttiva 97/68/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle omologazioni alternative per i motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali.
(4) Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE vanno pertanto modificati di conseguenza.
(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 20 della direttiva 2003/37/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 marzo 2014

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1) GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1.

(2) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1.

(3) GU L 353 del 21.12.2012, pag. 80.


ALLEGATO

Gli allegati I, II e III della direttiva 2000/25/CE sono così modificati:

1) L’allegato I è così modificato:
a) Il punto 3 è sostituito dal seguente: «3. SPECIFICHE E PROVE Si applicano le disposizioni dell’allegato I, punti 4, 8 e 9, e appendici 1 e 2, nonché le disposizioni degli allegati III, IV e V della direttiva 97/68/CE.»;
b) L’appendice 1 è così modificata:
i) Il punto 2.2 è sostituito dal seguente: «2.2. Misure contro l’inquinamento atmosferico 2.2.1. Dispositivo per il riciclaggio dei gas del basamento: sì/no (1)… 2.2.2. Dispositivi supplementari contro l’inquinamento (se presenti e non compresi in altre voci) 2.2.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1) 2.2.2.1.1. Marca: … 2.2.2.1.2. Tipo: … 2.2.2.1.3. Numero di convertitori ed elementi catalitici: … 2.2.2.1.4. Dimensioni e volume dei convertitori catalitici: … 2.2.2.1.5. Tipo di azione catalitica: … 2.2.2.1.6. Contenuto totale di metalli nobili: … 2.2.2.1.7. Concentrazione relativa: … 2.2.2.1.8. Substrato (struttura e materiale): … 2.2.2.1.9. Densità delle celle: … 2.2.2.1.10. Tipo di rivestimento dei convertitori catalitici: … 2.2.2.1.11. Posizione dei convertitori catalitici (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): … 2.2.2.1.12. Intervallo di funzionamento normale (K): … 2.2.2.1.13. Reagente consumabile (se del caso): … 2.2.2.1.13.1. Tipo e concentrazione del reagente necessaria all’azione catalitica: … 2.2.2.1.13.2. Intervallo della temperatura di funzionamento normale del reagente: … 2.2.2.1.13.3. Norma internazionale (se del caso): … 2.2.2.1.14. Sensore NOx: sì/no (1) 2.2.2.2. Sensore di ossigeno: sì/no (1) 2.2.2.2.1. Marca: … 2.2.2.2.2. Tipo: … 2.2.2.2.3. Luogo: … 2.2.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1) 2.2.2.3.1. Tipo (aria ad impulsi, pompa ad aria ecc.): … 2.2.2.4. EGR (ricircolo dei gas di scarico): sì/no (1) 2.2.2.4.1. Caratteristiche (refrigerazione/non refrigerazione, alta pressione/bassa pressione ecc.): … 2.2.2.5. Trappola del particolato: sì/no (1) 2.2.2.5.1. Dimensioni e capacità della trappola del particolato: … 2.2.2.5.2. Tipo e progetto della trappola del particolato: … 2.2.2.5.3. Posizione (ubicazione e distanza minima/massima dal motore): … 2.2.2.5.4. Metodo o sistema di rigenerazione, descrizione e/o disegno: … 2.2.2.5.5. Intervallo della temperatura (K) e della pressione (kPa) di funzionamento normale: … 2.2.2.6. Altri sistemi: sì/no (1) 2.2.2.6.1. Descrizione e funzionamento: …»;
ii) Il punto 2.4. è sostituito dal seguente: «2.4. Fasatura delle valvole 2.4.1. Alzata massima e angoli di apertura e chiusura rispetto ai punti morti o dati equivalenti: … 2.4.2. Intervalli di riferimento e/o di regolazione (1) 2.4.3. Sistema variabile di fasatura delle valvole (se del caso: indicare se di aspirazione e/o di scarico) 2.4.3.1. Tipo: continuo o discontinuo (1) 2.4.3.2. Angolo di sfasatura tra le camme: …»;
iii) Al punto 3.1.2 la tabella è sostituita dalla seguente:
«Motore capostipite (1) Motori appartenenti a una famiglia (2)
Tipo di motore
Numero di cilindri
Regime nominale (min-1)
Motori diesel: carburante erogato per ogni corsa (mm3); motori a benzina: flusso di carburante (g/h), alla
...

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