Commission Directive 82/244/EEC of 17 March 1982 adapting to technical progress Council Directive 76/756/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the installation of lighting and light-signalling devices on motor vehicles and their trailers

Published date22 April 1982
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 109, 22 April 1982
EUR-Lex - 31982L0244 - IT 31982L0244

Direttiva 82/244/CEE della Commissione, del 17 marzo 1982, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 109 del 22/04/1982 pag. 0031 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale spagnola: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 12 pag. 0005
edizione speciale portoghese: capitolo 13 tomo 12 pag. 0148


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 1982

che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

( 82/244/CEE )

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio , del 6 febbraio 1970 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all ' omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 1 ) , modificata da ultimo dalla direttiva 80/1267/CEE ( 2 ) , e dall ' atto di adesione della Grecia , in particolare l ' articolo 11 ,

vista la direttiva 76/756/CEE del Consiglio , del 27 luglio 1976 , per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativa all ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ( 3 ) , modificata dalla direttiva 80/233/CEE della Commissione ( 4 ) , in particolare l ' articolo 4 ,

considerando che l ' esperienza acquisita e lo stato attuale della tecnica consentono di rendere talune prescrizioni non soltanto più complete e meglio adeguate alle reali condizioni di prova , ma anche più rigorose , in modo da aumentare la sicurrezza degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti della strada ;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l ' adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l ' eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore ,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 76/756/CEE sono modificati conformemente all ' allegato della presente direttiva .

Articolo 2

1 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1982 gli Stati membri non possono :

- rifiutare per un tipo di veicolo l ' omologazione CEE o il rilascio del documento prevista dall ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , o l ' omologazione di portata nazionale ,

- vietare la prima messa in circolazione dei veicoli ,

adducendo come motivo l ' installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa , obbligatori o facoltativi , elencati ai punti da 1.5.7 a 1.5.20 dell ' allegato I della direttiva 76/756/CEE , se l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa su detto tipo di veicolo o su detti veicoli è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

2 . Con decorrenza dal 1° gennaio 1983 gli Stati membri :

- non possono più rilasciare il documento di cui all ' articolo 10 , paragrafo 1 , ultimo trattino , della direttiva 70/156/CEE , per un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva ;

- possono rifiutare l ' omologazione di portata nazionale di un tipo di veicolo sul quale l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

3 . Con decorrenza dal 1° ottobre 1984 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli per i quali è stato rilasciato dopo il 1° ottobre 1979 un attestato in applicazione dell ' articolo 10 della direttiva 70/156/CEE relativo all ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa e nei quali l ' installazione dei suddetti dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa non è conforme alle prescrizioni della presente direttiva .

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° ottobre 1982 . Essi ne informano immediatamente la Commissione .

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva .

Fatto a Bruxelles , il 17 marzo 1982 .

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 42 del 23 . 2 . 1970 , pag . 1 .

( 2 ) GU n . L 375 del 31 . 12 . 1980 , pag . 34 .

( 3 ) GU n . L 262 del 27 . 9 . 1976 , pag . 1 .

( 4 ) GU n . L 51 del 25 . 2 . 1980 , pag . 8 .

ALLEGATO

Modifiche agli allegati della direttiva 76/756/CEE

ALLEGATO I - INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ILLUMINAZIONE E DI SEGNALAZIONE LUMINOSA

Il punto 1.1 viene modificato come segue :

« 1.1 . Tipo di veicolo concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa

Per " tipo di veicolo per quanto concerne l ' installazione dei dispositivi d ' illuminazione e di segnalazione luminosa " si intendono i veicoli che non presentano tra di loro differenze sostanziali in ordine alle caratteristiche di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4 .

Non sono considerati veicoli di tipo diversi i veicoli che presentano differenze ai sensi dei punti da 1.1.1 a 1.1.4 , se dette differenze non comportano modifiche del genere del fascio anabbagliante prescritti per il tipo di veicoli in questione , nonchù i veicoli sui quali sono montate o assenti luci facoltative » .

Dopo il punto 1.1.2 aggiungere i nuovi punti 1.1.3 e 1.1.4 seguenti :

« 1.1.3 . il sistema per regolare l ' inclinazione del fascio anabbagliante ( dei proiettori ) ,

1.1.4 . il sistema della sospensione » .

Il punto 1.10.4 viene modificato come segue :

« 1.10.4 . degli indicatori di direzione laterali , delle luci d ' ingombro , delle luci di posizione , delle luci di stazionamento e dei catadiottri » .

Il punto 2.2.4 viene modificato come segue :

« 2.2.4 . schema o schemi che indicano per ciascuna luce le superfici illuminanti definite al punto 1.6 , l ' asse di riferimento di cui al punto 1.7 ed il centro di riferimento definito al punto 1.8 .

Questi dati non sono necessari per il dispositivo d ' illuminazione della targa d ' immatricolazione posteriore ( 1.5.14 ) » .

Il punto 4.2.6.1 viene modificato come segue :

« 4.2.6.1 . Dopo aver regolato l ' inclinazione iniziale tra - 1 e - 1,5 % con il veicolo " a vuoto " e con una persona al posto di guida , l ' inclinazione del...

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