Commission Directive 89/321/EEC of 27 April 1989 amending for the second time the Annexes to Council Directive 77/96/EEC on the examination for Trichinae (Trichinelle spiralis) upon importation from third countries of fresh meat derived from domestic swine

Published date17 May 1989
Subject MatterApproximation of laws,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 133, 17 May 1989
EUR-Lex - 31989L0321 - IT

Direttiva 89/321/CEE della Commissione del 27 aprile 1989 che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

Gazzetta ufficiale n. L 133 del 17/05/1989 pag. 0033 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0078
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0078


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DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 1989

che modifica per la seconda volta gli allegati della direttiva 77/96/CEE del Consiglio concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina

(89/321/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/96/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente la ricerca delle trichine all'importazione dai paesi terzi di carni fresche provenienti da animali domestici della specie suina (1), modificata da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 8,

considerando che, sulla base di studi recenti, è stato possibile mettere a punto metodi di ricerca delle trichine nelle carni suine, i quali offrono garanzie sanitarie equivalenti a quelle offerte dai metodi esistenti; che è pertanto opportuno completare l'allegato I della direttiva 77/96/CEE;

considerando che, per facilitare la ricerca delle trichine, è d'uopo accordare ai paesi terzi e agli Stati membri libertà di scelta tra i metodi previsti;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 77/96/CEE è modificata in conformità dell'allegato.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o settembre 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 67.

(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.

ALLEGATO

All'allegato I della...

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