Commission Directive 89/362/EEC of 26 May 1989 on general conditions of hygiene in milk production holdings

Published date08 June 1989
Subject MatterVeterinary legislation,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries,Milk products
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 156, 8 June 1989
EUR-Lex - 31989L0362 - IT 31989L0362

Direttiva 89/362/CEE della Commissione del 26 maggio 1989 relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttici di latte

Gazzetta ufficiale n. L 156 del 08/06/1989 pag. 0030 - 0032
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 29 pag. 0112
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 29 pag. 0112


*****

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1989

relativa alle condizioni igieniche generali nelle aziende produttici di latte

(89/362/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto la direttiva 85/397/CEE del Consiglio, del 5 agosto 1985, concernente i problemi sanitari e di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di latte trattato termicamente (1), modificata dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando che il latte non trattato deve provenire da aziende produttrici che rispondono alle condizioni igieniche generali previste nell'allegato A, capitolo VI della direttiva 85/397/CEE;

considerando che gli Stati membri devono provvedere affinché le aziende produttrici siano sottoposte ad ispezioni periodiche volte ad accertare l'osservanza delle norme igieniche;

considerando che, ai fini dell'ispezione delle aziende produttrici, deve essere stilato un codice generale d'igiene in cui siano specificate le condizioni igieniche generali che devono essere rispettate nelle aziende produttrici, in particolare le condizioni relative alla manutenzione dei locali e alle operazioni di mungitura;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri vigilano affinché le aziende produttrici di latte rispettino il codice generale d'igiene contenuto nell'allegato.

Articolo 2

1. La Commissione può formulare raccomandazioni concernenti le note esplicative del codice generale d'igiene.

2. La Commissione provvede alla pubblicazione delle raccomandazioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1990. Esse ne informano immediatamente la Commissione.

Le disposizioni adottate in forza del primo comma fanno esplicito riferimento...

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