Commission Directive 89/516/EEC of 1 August 1989 adapting to technical progress Council Directive 76/758/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the end-outline marker lamps, front position (side) lamps, rear position (side) lamps and stop lamps for motor vehicles and their trailers

Published date12 September 1989
Subject MatterTechnical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 265, 12 September 1989
EUR-Lex - 31989L0516 - IT 31989L0516

Direttiva 89/516/CEE della Commissione del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 76/758/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Gazzetta ufficiale n. L 265 del 12/09/1989 pag. 0001 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 19 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 19 pag. 0063


DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1g agosto 1989 che adegua al progresso tecnico la direttiva del Consiglio 76/758/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (89/516/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (2), in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 76/758/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori, alle luci di posizione posteriori ed alle luci di arresto dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 87/354/CEE (4), in particolare l'articolo 10,

considerando che, in virtù dell'esperienza acquisita, è ora possibile procedere ad una semplificazione del marchio di omologazione CEE di dette luci qualora siano raggruppate, combinate o mutuamente incorporate ad altre luci e modificare talune prescrizioni, tenuto conto del progresso tecnico che nel frattempo ha avuto luogo;

considerando che i provvedimenti previsti dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei veicoli a motore,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1 L'elenco degli allegati e gli allegati 0, I, II e III della direttiva 76/758/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2 1. A decorrere dal 1g gennaio 1990 gli Stati membri non possono:

a) - né negare per un determinato tipo di veicolo a motore l'omologazione CEE, o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,

- né vietare la prima messa in circolazione dei vei-

coli,

per motivi attinenti alle luci d'ingombro, alle luci di posizione anteriori e posteriori nonché alle luci di arresto, se le stesse sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva;

b) - né negare l'omologazione CEE o di portata nazionale di un determinato tipo di luci d'ingombro, di luci di posizione anteriori, di luci di posizione posteriori e di luci di arresto, se tali luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto sono conformi alle prescrizioni della presente direttiva,

- né vietare la commercializzazione di luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori

e luci di arresto che rechino il marchio d'omologazione CEE rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

2. A decorrere dal 1g luglio 1990 gli Stati membri:

a) - non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 70/156/CEE per un tipo di veicolo le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva:

- possono negare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di veicolo le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva;

b) - non possono più rilasciare l'omologazione CEE per un tipo di luci d'ingombro, luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore e luci di arresto che non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva;

- possono negare l'omologazione di portata nazionale per un tipo di luci di posizione anteriore, luci di posizione posteriore e luci d'arresto che non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

3. A decorrere dal 1g ottobre 1995 gli Stati membri possono vietare la prima messa in circolazione dei veicoli le cui luci d'ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto non siano conformi alle prescrizioni della presente direttiva e la commercializzazione di luci che non rechino il marchio d'omologazione rilasciato in base alle prescrizioni della presente direttiva.

4. In deroga alle...

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