Commission Directive 91/325/EEC of 1 March 1991 adapting to technical progress for the twelfth time Council Directive 67/548/EEC on the approximation of the laws, Regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances
Published date | 08 July 1991 |
Subject Matter | Internal market - Principles,Approximation of laws,Technical barriers,Environment,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 180, 8 July 1991 |
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1991 recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (91/325/CEE) -
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 08/07/1991 pag. 0001 - 0078
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 20 pag. 0120
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 20 pag. 0120
DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE del 1o marzo 1991 recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (91/325/CEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (1), modificata da ultimo dalla direttiva 79/831/CEE (2), in particolare gli articoli 19, 20 e 21,
considerando che la direttiva 88/379/CEE del Consiglio, del 7 giugno 1988, per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (3), stabilisce all'articolo 16, paragrafo 3 che, dal termine di attuazione della suddetta direttiva, le direttive 73/173/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1973, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (solventi) (4), e 77/728/CEE del Consiglio, del 7 novembre 1977, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura di pitture, vernici, inchiostri da stampa, adesivi ed affini (5), non sono più applicabili; che è necessario introdurre nell'allegato I della direttiva 67/548/CEE i limiti di concentrazione per le sostanze determinate in precedenza nelle direttive 73/173/CEE e 77/728/CEE;
considerando che è necessario modificare il formato dell'allegato I della direttiva 67/548/CEE per includere i limiti di concentrazione stabiliti sulla base delle proprietà tossicologiche dei prodotti chimici pericolosi;
considerando che la Germania e la Danimarca hanno chiesto una modifica dell'etichettatura di un certo numero di sostanze e lo hanno notificato alla Commissione ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 67/548/CEE;
considerando che l'esame dell'elenco delle sostanze pericolose comprese in detto allegato I ha dimostrato che il detto elenco deve essere adattato alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche;
considerando che per talune sostanze già classificate come « altamente tossiche » o « facilmente infiammabili » è necessario modificare il simbolo in conformità della classificazione; che i gas idrogeno, metano ed etano dovrebbero essere classificati come « altamente infiammabili » con l'etichetta e la frase relativa ai rischi;
considerando che le versioni in spagnolo e portoghese non sono ancora state incluse negli allegati I, II, III, IV e VI;
considerando che l'allegato III della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco di frasi indicanti la natura dei rischi speciali attribuiti alle sostanze pericolose; che è necessario introdurre nuove frasi combinate indicanti i rischi per la salute conseguenti ad un'esposizione prolungata e il rischio di cancro da inalazione; che le sostanze ed i preparati cui è assegnata la frase sul rischio R49 « Può provocare il cancro per inalazione » costituiscono un sottogruppo delle sostanze e dei preparati recanti la frase sul rischio R45 « Può provocare il cancro »; che risulta inoltre necessario introdurre nuove frasi indicanti i pericoli per l'ambiente;
considerando che l'allegato IV della direttiva 67/548/CEE contiene un elenco delle frasi relative ai consigli di prudenza per le sostanze pericolose; che è necessario introdurre nuove frasi relative ai consigli di prudenza per i pericoli per l'ambiente;
considerando che l'allegato VI della direttiva 67/548/CEE contiene una guida alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; che è necessario modificare la detta guida al fine di includere i criteri relativi alle sostanze pericolose per l'ambiente, i nuovi criteri relativi agli effetti prolungati sulla salute, nonché le modifiche derivanti dall'entrata in vigore della direttiva 88/379/CEE;
considerando che la direttiva 67/548/CEE ha subito più di dieci adeguamenti al progresso tecnologico di rilevante portata; che, per motivi di chiarezza le varie modifiche agli allegati I, II, III, IV e VI dovrebbero essere riunite in un unico testo;
considerando che le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento delle direttive al progresso tecnico - eliminazione delle barriere tecniche al commercio di sostanze e preparati pericolosi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 67/548/CEE è così modificata:
1) L'allegato I è sostituito dall'allegato I della presente direttiva.
2) L'allegato II è sostituito dall'allegato II della presente direttiva.
3) L'allegato III è sostituito dall'allegato III della presente direttiva.
4) L'allegato IV è sostituito dall'allegato IV della presente direttiva.
5) L'allegato VI, parte II B, C e D è sostituito dall'allegato V della presente direttiva.
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore, entre l'8 giugno 1991, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli allegati I, II, III, IV e V, capitoli 1, 2, 3, 4, 6.1, 7, 8 e 9 della presente direttiva.
2. Gli Stati membri mettono in vigore, entro il 1o luglio 1992, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato V, capitoli 5 e 6.2 della presente direttiva.
3. Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 1991. Per la Commissione
Carlo RIPA DI MEANA
Membro della Commissione
(1) GU n. 196 del 16. 8. 1967, pag. 1. (2) GU n. L 259 del 15. 10. 1979, pag. 10. (3) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 14. (4) GU n. L 189 dell'11. 7. 1973, pag. 7. (5) GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 23.
ALLEGATO I
Elenco delle sostanze pericolose
Questo allegato sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 180 A.
(Vedi annuncio in terza pagina di copertina della presente Gazzetta ufficiale.)
ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ Óýìâïëá êáé aaíaeaassîaaéò êéíaeýíïõ ANEXO II Símbolos e indicaciones de peligro BILAG II Faresymboler og farebetegnelser ANHANG II Gefahrensymbole und -bezeichnungen ANNEX II Symbols and indications of danger ANNEXE II Symboles et indications de danger ALLEGATO II Simboli e indicazioni di rischio BIJLAGE II Gevaarsymbolen en -aanduidingen ANEXO II Símbolos e indicações de perigo
Nota: Las letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn y Xi no forman parte del símbolo. Bemaerkning: Bogstaverne E, O, F, F+, T, T+, C, Xn og Xi udgoer ikke en del af symbolet. Anmerkung: Die Buchstaben E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi sind nicht Bestandteil des Gefahrensymbols. Óçìaassùóç: Ôá ãñUEììáôá E, O, F, F+, T, T+, C, Xn êáé Xi aeaaí áðïôaaëïýí ìÝñïò ôïõ óõìâueëïõ. Note: The letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn and Xi do not form part of the symbol. Remarque: Les lettres E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi ne font pas partie du symbole. Nota: Le lettere E, O, F, F+, T, T+, C, Xn, Xi non fanno parte del simbolo. Opmerking: De letters E, O, F, F+, T, T+, C, Xn en Xi maken geen deel uit van het gevaarsymbool. Nota: As letras E, O, F, F+, T, T+, C, Xn e Xi nao fazem parte do símbolo.
E O ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Explosivo
Eksplosiv
Explosionsgefaehrlich
AAêñçêôéêue
Explosive
Explosif
Esplosivo
Ontplofbaar
Explosivo ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Comburente
Brandnaerende (oxiderende)
Brandfoerdernd
Ïîaaéaeùôéêue
Oxidizing
Comburant
Comburente
Oxyderend
Comburente F F + ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Fácilmente inflamable
Let antaendelig
Leichtentzuendlich
Ëssáí aaýoeëaaêôï
Highly flammable
Facilement inflammable
Facilmente infiammabile
Licht ontvlambaar
Facilmente inflamável ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Extremadamente inflamable
Yderst let antaendelig
Hochentzuendlich
AAîue÷ùò aaýoeëaaêôï
Extremely flammable
Extrêmement inflammable
Estremamente infiammabile
Zeer licht ontvlambaar
Extremamente inflamável T T + ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Tóxico
Giftig
Giftig
Ôïîéêue
Toxic
Toxique
Tossico
Vergiftig
Tóxico ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Muy tóxico
Meget giftig
Sehr giftig
Ëssáí ôïîéêue
Very toxic
Très toxique
Molto tossico
Zeer vergiftig
Muito tóxico C * ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
* PT: Corrosivo
AEtsende
AEtzend
AEéáâñùôéêue
Corrosive
Corrosif
Corrosivo
Corrosief
Corrosivo Xn Xi ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Nocivo
Sundhedsskadelig
Mindergiftig
AAðéâëáâÝò
Harmful
Nocif
Nocivo
Schadelijk
Nocivo ES:
DA:
DE:
EL:
EN:
FR:
IT:
NL:
PT: Irritante
Lokalirriterende
Reizend
AAñaaèéóôéêue
Irritant
Irri...
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