Commission Directive 93/2/EEC of 28 January 1993 amending Annex II to Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Published date | 05 March 1993 |
Subject Matter | Seeds and seedlings,Approximation of laws |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 54, 5 March 1993 |
Direttiva 93/2/CEE della Commissione, del 28 gennaio 1993, che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Gazzetta ufficiale n. L 054 del 05/03/1993 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0154
DIRETTIVA 93/2/CEE DELLA COMMISSIONE del 28 gennaio 1993 che modifica l'allegato II della direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 21 bis,
considerando che, secondo le attuali conoscenze tecniche e scientifiche, alcune varietà di avena (Avena sativa) del tipo « avena nuda » appaiono particolarmente adatte all'alimentazione animale;
considerando che è tuttavia difficile produrre sementi di queste varietà che abbiano una facoltà germinativa pari a quella normalmente raggiunta dalle sementi di altre varietà di avena;
considerando che nella direttiva 88/506/CEE (3) la Commissione ha dichiarato che, alla luce degli sviluppi delle conoscenze tecniche e scientifiche, era opportuno ridurre al 75 %, per le varietà di avena del tipo « avena nuda », la facoltà germinativa minima dell'85 % del seme puro prevista per l'avena nell'allegato II della direttiva 66/402/CEE;
considerando che tale riduzione doveva applicarsi soltanto fino al 31 dicembre 1992 per dare la possibilità di raccogliere e valutare altri dati tecnici sulle varietà in questione;
considerando che dati tecnici supplementari hanno dimostrato l'opportunità di mantenere a tempo indeterminato questa riduzione;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Nell'allegato II, punto 2, parte B della direttiva 66/402/CEE, il testo della lettera (d) è modificato come segue:
« (d) nel caso delle varietà di Avena sativa ufficialmente classificate come varietà del tipo "avena nuda", la...
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