Council Directive 90/654/EEC of 4 December 1990 on the transitional measures and the adjustments required to the directives on plant health, seeds, plants and animal feedingstuffs and to the veterinary and zootechnical legislation as a result of German unification

Published date17 December 1990
Subject MatterPlant health legislation,Veterinary legislation,Forestry,Integration of the German Democratic Republic (GDR),Seeds and seedlings,Animal feedingstuffs,Approximation of laws,Agriculture and Fisheries
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 353, 17 December 1990
EUR-Lex - 31990L0654 - IT 31990L0654

Direttiva 90/654/CEE del Consiglio, del 4 dicembre 1990, relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca

Gazzetta ufficiale n. L 353 del 17/12/1990 pag. 0048 - 0056
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 65 pag. 0063
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 65 pag. 0063


DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 1990 relativa alle misure transitorie e ai necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali nonché della normativa veterinaria e zootecnica, a seguito dell'unificazione tedesca (90/654/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE(2), in particolare l'articolo 4 ter, paragrafo 1, lettera c),

vista la direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche(3), modificata da ultimo dalla direttiva 89/662/CEE(4), in particolare l'articolo 13 bis, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione(5),

visto il parere del Parlamento europeo(6)

visto il parere del Comitato economico e sociale(7).

considerando che la Comunità ha adottato un insieme di regole concernenti la politica agricola comune ;

considerando che, a decorrere dall'unificazione tedesca, la normativa comunitaria è applicabile di diritto al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che, per agevolare l'integrazione dell'agricoltura del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, a decorrere dal

1o luglio 1990 l'ex Repubblica democratica tedesca, con

iniziativa autonoma, ha già fatti propri alcuni elementi della regolamentazione agricola comune ;

considerando che è nondimeno necessario apportare alcuni adeguamenti agli atti comunitari in materia agricola, in modo da tener conto della particolare situazione esistente in detto territorio ;

considerando che le deroghe a tal fine previste devono avere, normalmente, carattere temporaneo e arrecare meno perturbazioni possibili al funzionamento della politica agricola comune ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 39 del trattato ;

considerando che, data la situazione attuale, nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca non è possibile procedere all'applicazione immediata di talune disposizioni comunitarie in materia di qualità e di salute ; che è necessario evitare qualsiasi perturbazione del buon funzionamento del mercato interno determinata dall'applicazione delle deroghe summenzionate ; che i prodotti non conformi alle regole comunitarie dovrebbero pertanto essere commercializzati nella Comunità solo nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca ;

considerando che le informazioni disponibili circa la situazione dell'agricoltura nella ex Repubblica democratica tedesca non consentono di stabilire in via definitiva la portata degli adeguamenti e delle deroghe e che, per tener conto della dinamica di detta situazione, è necessario prevedere una procedura semplificata in conformità dell'articolo 145, terzo trattino del trattato, la quale permetta, all'occorrenza, di adattare o di integrare le misure di cui alla presente direttiva ;

considerando che le autorità tedesche si sono impegnate ad estendere il loro piano di eradicazione della peste suina classica al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca a decorrere dalla data dell'unificazione ; che esse hanno altresì assicurato che, alla stessa data, in tale territorio saràapplicato anche il sistema di notifica delle malattie ; che è pertanto opportuno, vista la situazione della salute animale nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e visti gli impegni di cui sopra, riconoscere a detto territorio, a decorrere dalla data dell'unificazione, lo statuto di territorio indenne da peste suina classica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

Allo scopo di garantire l'integrazione armoniosa del territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca nel quadro della politica agricola comune, la presente direttiva dispone misure transitorie ed i necessari adeguamenti delle direttive fitosanitarie relative alle sementi, ai materiali di moltiplicazione ed agli alimenti per animali, nonché della legislazione veterinaria e zootecnica.

Articolo 2

Gli adeguamenti e le misure transitorie di cui all'articolo 1 figurano negli allegati.

Articolo 3

1. In conformità della procedura prevista dall'articolo 4, possono essere decise, per colmare lacune manifeste, misure d'adeguamento o adeguamenti tecnici alle misure oggetto della presente direttiva.

2. Tali adeguamenti devono perseguire l'obiettivo di garantire un'applicazione coerente della regolamentazione comunitaria nel settore coperto dalla presente direttiva nel territorio dell'ex Republica democratica tedesca, tenendo conto della situazione specifica ivi esistente e delle particolari difficoltà per l'applicazione di detta regolamentazione.

Essi devono inoltre rispettare i principi della regolamentazione in questione ed essere strettamente connessi ad una delle deroghe previste nella presente direttiva.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 possono essere prese fino al 31 dicembre 1992. La loro applicazione è limitata alla stessa data ; tuttavia, qualora la presente direttiva preveda date limite successive per alcune deroghe, si applicano queste ultime date.

4. Qualora risulti indispensabile prorogare una data limite prevista dalla presente direttiva per l'applicazione di una deroga, questa data può essere prorogata in conformità della procedura di cui all'articolo 4, ma non oltre il 31 dicembre 1992.

Articolo 4

Qualora si ricorra alla procedura definita nel presente articolo, le misure sono adottate, secondo la procedura di

cui all'articolo che prevede l'adozione delle modalità d'applicazione, in una disposizione che rientra nel campo d'applicazione della presente direttiva.

Articolo 5

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri si accertano, nell'ambito delle procedure di controllo della conformità dei prodotti, che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca.

2. La Repubblica federale di Germania prende, conformemente alle disposizioni previste negli allegati, misure atte a garantire che i prodotti non conformi alla regolamentazione comunitaria non siano immessi su mercati diversi da quello dell'ex Repubblica democratica tedesca ; tali misure devono essere compatibili con il trattato, in particolare con gli obiettivi dell'articolo 8 A, e non dare luogo a controlli e formalità supplementari alle frontiere tra gli Stati membri.

3. Ciascuno Stato membro può adire la Commissione in caso di difficoltà. La Commissione, intervenendo con urgenza, esamina il problema e presenta le proprie conclusioni, eventualmente corredate di misure appropriate. Tali misure sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 4.

Articolo 6

La Repubblica federale di Germania notifica senza indugio alla Commissione le misure prese in virtù delle autorizzazioni previste dalla...

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