Commission Directive 96/11/EC of 5 March 1996 amending Directive 90/128/EEC relating to plastic materials and articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date12 March 1996
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 61, 12 March 1996
EUR-Lex - 31996L0011 - IT 31996L0011

Direttiva 96/11/CE della Commissione, del 5 marzo 1996, che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 061 del 12/03/1996 pag. 0026 - 0030


DIRETTIVA 96/11/CE DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 1996 che modifica la direttiva 90/128/CEE della Commissione relativa ai materiali ed oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/109/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 3,

sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando che secondo l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 90/128/CEE della Commissione (2), modificata da ultimo dalla direttiva 95/3/CE (3), a partire dal 1° gennaio 1997 esclusivamente i monomeri o le altre sostanze di partenza che figurano nell'allegato II, sezione A possono essere utilizzati per la fabbricazione dei materiali ed oggetti di plastica con le restrizioni indicate; che può essere deciso, in casi debitamente giustificati e per alcune sostanze che possono continuare ad essere utilizzate a livello nazionale conformemente all'allegato II, sezione B, il differimento della suindicata scadenza;

considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti al comitato scientifico dell'alimentazione umana sono state fornite ma non ancora valutate o sono in fase di valutazione o verranno valutate in futuro ed è pertanto giustificato il proseguimento della loro utilizzazione;

considerando che per un certo numero di sostanze i dati richiesti dal comitato scientifico dell'alimentazione umana ne consentono l'inserimento negli elenchi comunitari senza alcuna restrizione specifica;

considerando che le misure comunitarie previste dalla presente direttiva non vanno oltre quanto è necessario al conseguimento degli obiettivi già previsti dalla direttiva 89/109/CEE;

considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente...

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