Commission Directive 97/47/EC of 28 July 1997 amending the Annexes to Council Directives 77/101/EEC, 79/373/EEC and 91/357/EEC (Text with EEA relevance)

Published date05 August 1997
Subject MatterAnimal feedingstuffs,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 211, 5 August 1997
EUR-Lex - 31997L0047 - IT

Direttiva 97/47/CE della Commissione del 28 luglio 1997 che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 211 del 05/08/1997 pag. 0045 - 0047


DIRETTIVA 97/47/CE DELLA COMMISSIONE del 28 luglio 1997 che modifica gli allegati delle direttive 77/101/CEE, 79/373/CEE e 91/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/101/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, relativa alla commercializzazione degli alimenti semplici per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE (2), in particolare l'articolo 10,

vista la direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali (3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/24/CE (4), in particolare l'articolo 10, lettera e),

considerando che in alcuni Stati membri si sono registrati casi di encefalopatia spongiforme bovina (BSE); che in certi Stati membri si sono verificati anche casi di malattia del trotto; che gli agenti della BSE e della malattia del trotto possono essere trasmessi per via orale;

considerando che per quanto concerne i bovini l'origine della BSE è attribuita all'utilizzazione, per l'alimentazione dei bovini, di proteine derivate da ruminanti che hanno costituito il vettore di trasmissione degli agenti di encefalopatie spongiformi trasmissibili e che non erano state sottoposte ad un trattamento adeguato tale da inattivare tali agenti;

considerando che, per proteggere i ruminanti dal rischio sanitario dovuto al fatto che i metodi di produzione dei mangimi potevano, in alcuni casi, non garantire una completa inattivazione di questi agenti, la Commissione ha adottato la decisione 94/381/CE, del 27 giugno 1994, concernente misure di protezione per quanto riguarda l'encefalopatia spongiforme bovina e la somministrazione, con la dieta, di proteina derivata da mammiferi (5), modificata da ultimo dalla decisione 95/60/CE (6); che questa decisione vieta la somministrazione ai ruminanti, con la dieta, di proteine derivate da tessuti di mammiferi, con l'eccezione di alcuni prodotti che non presentano alcun rischio sanitario;

considerando che, visti i rischi sanitari connessi alla somministrazione ai ruminanti di proteine infette derivate da tessuti di mammiferi e dato che non si può escludere la possibilità che la malattia si trasmetta anche all'uomo, il Consiglio ha stabilito, nella riunione svoltasi dal 1° al 3 aprile 1996, che è necessario adottare ulteriori misure a tutela della salute umana e animale;

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