Commission Implementing Decision (EU) 2020/1339 of 23 September 2020 on the approval pursuant to Regulation (EU) 2019/631 of the European Parliament and of the Council of efficient vehicle exterior lighting using light emitting diodes as an innovative technology for reducing CO2 emissions from certain light commercial vehicles in relation to the Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date25 February 2021
TESTO consolidato: 32020D1339 — IT — 25.02.2021

02020D1339 — IT — 25.02.2021 — 002.001


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►B DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1339 DELLA COMMISSIONE del 23 settembre 2020 relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 313 del 28.9.2020, pag. 4)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1714 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2020 L 384 9 17.11.2020
►M2 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/136 DELLA COMMISSIONE del 4 febbraio 2021 L 42 13 5.2.2021




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1339 DELLA COMMISSIONE

del 23 settembre 2020

relativa all’approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Tecnologia innovativa

L’uso di diodi a emissione di luce efficienti per l’illuminazione esterna di veicoli («luce esterna efficiente a LED») è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631 a fini di utilizzo in veicoli commerciali leggeri con motore a combustione interna che possono essere alimentati a benzina, diesel, gas di petrolio liquefatto (GPL), gas naturale compresso (GNC) o E85, o da una combinazione di tali carburanti, nonché in veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria N1 per i quali, a norma dell’allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile usare senza correzione i valori misurati per il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e che possono essere alimentati dagli stessi carburanti o una loro combinazione, se la tecnologia alternativa è utilizzata in una o più delle seguenti luci esterne:

a)

proiettore anabbagliante (anche con sistema di fari direzionali anteriori);

b)

proiettore abbagliante;

c)

luce di posizione anteriore;

d)

proiettore fendinebbia anteriore;

e)

proiettore fendinebbia posteriore;

f)

indicatore luminoso di direzione anteriore;

g)

indicatore luminoso di direzione posteriore;

h)

luce di illuminazione della targa;

i)

proiettore di retromarcia;

j)

luce d’angolo;

k)

proiettore di svolta statico;

l)

luce di ingombro;

m)

luce di posizione laterale;

▼M1

n)

luce di posizione posteriore.

▼B

Articolo 2

Domanda di certificazione dei risparmi di CO2

1.
Il costruttore può chiedere a un’autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO2 derivanti dall’uso di una o più luci esterne efficienti a LED facendo riferimento alla presente decisione.
2.
Il costruttore si accerta che la domanda di certificazione sia accompagnata da una relazione di verifica redatta da un organismo indipendente certificato che confermi che sono rispettate le condizioni di cui all’articolo 1.
3.
Se i risparmi di CO2 sono stati certificati conformemente all’articolo 3, il costruttore si accerta che i risparmi certificati e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, siano registrati nel certificato di conformità dei veicoli interessati.

Articolo 3

Certificazione dei risparmi di CO2

1.
L’autorità di omologazione si accerta che i risparmi di CO2 ottenuti grazie all’uso della tecnologia innovativa siano stati determinati applicando la metodologia di cui all’allegato.
2.
Se un costruttore chiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più luci esterne efficienti a LED di cui all’articolo 1 in relazione a una versione del veicolo, l’autorità di omologazione determina quale delle luci esterne efficienti a LED sottoposte a prova consente i risparmi di CO2 più bassi e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione.
3.
L’autorità di omologazione registra nei pertinenti documenti di omologazione i risparmi di CO2 certificati determinati conformemente ai paragrafi 1 e 2 e il codice di ecoinnovazione di cui all’articolo 4, paragrafo 1.
4.

Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l’autorità di omologazione registra i risparmi di CO2 come segue:

a)

per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO2 con riferimento al GPL o al GNC;

b)

per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO2 con riferimento alla benzina.

5.
L’autorità di omologazione registra tutti gli elementi considerati ai fini della certificazione in una relazione di prova che accompagna la relazione di verifica di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e che insieme a questa viene conservata, e su richiesta mette tali informazioni a disposizione della Commissione.
6.
L’autorità di omologazione certifica i risparmi di CO2 solo se ritiene che la tecnologia innovativa sia conforme alle condizioni di cui all’articolo 1 della presente decisione, e se il risparmio di CO2 ottenuto è di 0,5 g CO2/km o superiore, come specificato all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014.

Articolo 4

Codice di ecoinnovazione

1.
Alla tecnologia innovativa approvata dalla presente decisione è attribuito il codice di ecoinnovazione n. 35.
2.
I risparmi di CO2 certificati registrati in riferimento al codice di ecoinnovazione di cui al paragrafo 1 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie dei costruttori a partire dall’anno civile 2021.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.




ALLEGATO

Metodologia per determinare i risparmi di CO2 delle luci esterne efficienti a LED per l’utilizzo in determinati veicoli commerciali leggeri

1. INTRODUZIONE

Il presente allegato definisce la metodologia per determinare i risparmi di emissioni di biossido di carbonio (CO2) da attribuire all’uso di luci esterne efficienti a LED per veicoli in una o più delle luci esterne di cui all’articolo 1, per l’utilizzo nei veicoli commerciali leggeri di cui al medesimo articolo.

2. CONDIZIONI DI PROVA

Nel caso dei NOVC-HEV, il livello massimo di tensione disponibile a bordo non supera 60 Volt.

Le condizioni di prova soddisfano le prescrizioni dei regolamenti UN/ECE n. 4 ( 1 ), 6 ( 2 ), 7 ( 3 ), 19 ( 4 ), 23 ( 5 ), 38 ( 6 ), 48 ( 7 ), 91 ( 8 ), 100 ( 9 ), 112 ( 10 ), 119 ( 11 ) e 123 ( 12 ). Il consumo di energia è determinato in riferimento al punto 6.1.4 del regolamento UN/ECE n. 112, e all’allegato 10, punti 3.2.1 e 3.2.2, dello stesso regolamento.

Per il sistema di fari adattativi anteriori (AFS) a fascio anabbagliante che rientra in almeno due delle classi C, E, V o W di cui al regolamento UN/ECE n. 123, tabella 1, le misurazioni del consumo di energia sono effettuate all’intensità dei LED di ciascuna classe (Pk), dove k corrisponde a ciascuna classe definita nella tabella 1 del regolamento UN/ECE n. 123.

Se è stato concordato con il servizio tecnico che la classe C è l’intensità rappresentativa/media dei LED destinati al veicolo, le misurazioni del consumo di energia sono effettuate con le stesse modalità utilizzate per qualsiasi altra luce esterna a LED inclusa nella combinazione.



Tabella 1

Classi del sistema AFS a fascio anabbagliante

Classe Cfr. il punto 1.3 e la nota a piè di pagina n. 2 del regolamento UN/ECE n. 123 % di intensità del LED Modalità di attivazione (*1)
C Fascio anabbagliante di base (campagna) 100 50 km/h
V Agglomerati urbani 85 Velocità
E Strade e autostrade extraurbane 110 Velocità > 100 km/h
W Maltempo 90 Tergicristallo attivo per > 2 minuti
(*1) Le velocità di attivazione sono controllate per ciascun veicolo ai sensi del regolamento UN/ECE n. 48, sezione 6, capitolo 6.22, punti 6.22.7.4.1 (classe C), 6.22.7.4.2 (classe V), 6.22.7.4.3 (classe E) e 6.22.7.4.4 (classe W).

2.1. Apparecchiature di prova

Si utilizzano le seguenti apparecchiature di prova:

a)

un’unità di alimentazione (ossia un alimentatore a tensione variabile);

b)

due multimetri digitali, uno per misurare la corrente continua, l’altro per misurare la tensione di corrente continua.

La figura 1 illustra una possibile configurazione dell’apparecchiatura di prova in cui il multimetro per misurare la corrente continua è integrato nell’unità di alimentazione.

image Figura 1
Illustrazione della configurazione di prova

2.2. Determinazione dei risparmi di energia

2.2.1. Misurazione del consumo di energia

Per ciascuna luce esterna efficiente a...

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