Commission Implementing Decision (EU) 2021/385 of 2 March 2021 amending Annex II to Decision 93/52/EEC as regards the officially brucellosis (B. melitensis)-free status, Annexes I and II to Decision 2003/467/EC as regards the officially tuberculosis- and brucellosis-free status and Annexes I and II to Decision 2008/185/EC as regards the free status and the approval of the eradication programmes for Aujeszky’s disease for certain regions (notified under document C(2021) 1064) (Text with EEA relevance)

Published date04 March 2021
Date of Signature02 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 076, 4 March 2021
L_2021076IT.01000101.xml
4.3.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 76/1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/385 DELLA COMMISSIONE

del 2 marzo 2021

che modifica l’allegato II della decisione 93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis), gli allegati I e II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi e brucellosi e gli allegati I e II della decisione 2008/185/CE per quanto riguarda la qualifica di indenni e il riconoscimento dei programmi di eradicazione della malattia di Aujeszky di alcune regioni

[notificata con il numero C (2021)1064]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 10, paragrafo 2, l’allegato A, parte I, paragrafo 4, e l’allegato A, parte II, paragrafo 7,

vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, sezione II,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 91/68/CEE fissa le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi di ovini e caprini nell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
(2) La decisione 93/52/CEE della Commissione (3) prevede che le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II della medesima decisione siano riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini, in conformità alle condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE.
(3) La Francia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania, soddisfa le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciuto come ufficialmente indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
(4) L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
(5) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell’Andalusia soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 91/68/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
(6) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, il dipartimento dei Pirenei Atlantici, nella regione della Nuova Aquitania in Francia, la regione Abruzzo, le province di Catanzaro e Cosenza nella regione Calabria, la provincia di Benevento nella regione Campania e le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Taranto nella regione Puglia in Italia, le province di Almería, Granada, Jaén e Malaga nella Comunità autonoma dell’Andalusia in Spagna dovrebbero essere riconosciuti come ufficialmente indenni da brucellosi (B. melitensis) per quanto riguarda gli allevamenti ovini e caprini.
(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 93/52/CEE.
(8) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali delle specie bovina e suina all’interno dell’Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri, o loro regioni, possono essere riconosciuti come ufficialmente indenni da tubercolosi e ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(9) A norma dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione (4) le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato I, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(10) L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(11) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, la regione Molise, la provincia di Matera nella regione Basilicata e la provincia del Sud Sardegna nella regione Sardegna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2003/467/CE.
(13) A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2003/467/CE le regioni degli Stati membri elencate nell’allegato II, capitolo 2, della medesima sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(14) L’Italia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(15) La Spagna ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE per essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(16) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, le province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Lecce nella regione Puglia e le province di Avellino, Benevento e Napoli nella regione Campania in Italia e le province di Cadice, Cordoba, Huelva, Malaga e Siviglia nella Comunità autonoma di Andalusia e le province di Avila, Palencia e Segovia nella Comunità autonoma di Castiglia e León in Spagna dovrebbero essere riconosciute come ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
(17) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2003/467/CE.
(18) La decisione 2008/185/CE della Commissione (5) stabilisce garanzie supplementari per gli spostamenti di suini tra gli Stati membri. Tali garanzie sono collegate alla classificazione degli Stati membri o delle loro regioni secondo la loro qualifica sanitaria per la malattia di Aujeszky. L’allegato I della summenzionata decisione contiene un elenco di Stati membri o loro regioni indenni dalla malattia di Aujeszky.
(19) L’Estonia ha presentato alla Commissione la documentazione attestante che l’intero territorio di detto Stato membro soddisfa le condizioni di cui alla decisione 2008/185/CE per essere riconosciuto indenne dalla malattia di Aujeszky.
(20) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, l’Estonia dovrebbe essere riconosciuta indenne dalla malattia di Aujeszky.
(21) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I della decisione 2008/185/CE.
(22) L’allegato II della decisione 2008/185/CE contiene un elenco di Stati membri o loro regioni in cui si applicano programmi nazionali riconosciuti di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky.
(23) L’Italia ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni e l’inserimento delle medesime nell’elenco dell’allegato II della decisione 2008/185/CE.
(24) Il Portogallo ha presentato alla Commissione una documentazione giustificativa per ottenere il riconoscimento dei suoi programmi di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per l’intero territorio di detto Stato membro e l’inserimento del medesimo nell’elenco di cui all’allegato II della decisione 2008/185/CE.
(25) In seguito alla valutazione di tale documentazione giustificativa, i programmi nazionali di controllo per l’eradicazione della malattia di Aujeszky per 13 regioni italiane e per il Portogallo dovrebbero essere riconosciuti.
(26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato II della decisione 2008/185/CE.
(27) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato II della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/467/CE è così modificata:

a) l’allegato I è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione;
b) l’allegato II
...

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